Cerca

DISABILITÀ A SCUOLA: LO STATO DEVE ASSICURARE IL SOSTEGNO

Diadmin

DISABILITÀ A SCUOLA: LO STATO DEVE ASSICURARE IL SOSTEGNO

Fonte www.personaedanno.it Il Tar Veneto, sez. III, con sentenza 28 maggio 2015, n. 603 si è pronunciato su un tema molto delicato per tante famiglie che devono affrontare il tema del sostegno didattico dei propri figli a scuola.

Il ricorso verteva sul provvedimento con il quale è stato approvato l’orario definitivo per l’anno scolastico 2014/15, nel quale secondo il giudizio di parte ricorrente alla scuola è stato assegnato un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità gravi presso la scuola medesima stessa.

Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato che, tenuto conto del Progetto Educativo Individualizzato, del Profilo Dinamico Funzionale e della Diagnosi Funzionale, in sede di verifica del Piano Educativo Individualizzato, alla figlia minore doveva essere riconosciuto un sostegno didattico pari a18 ore, ossia l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1). Conseguentemente, la ricorrente “ha chiesto la condanna dell’Amministrazione scolastica ad assegnare in favore della figlia minore il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 18 ore settimanali, nonché, a risarcire il danno non patrimoniale asseritamente sofferto dalla minore.”

I giudici amministrativi veneti hanno ritenuto che, anche in forza della “plurima e consolidata giurisprudenza, anche di questo TAR,” ha ribadito che “deve essere riconosciuto il diritto del minore di essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto previsto dal PEI e quindi, per la fattispecie in esame, secondo il rapporto 1/1 e per 18 ore.”

Il Tar ha sottolineato che “il quadro normativo vigente è infatti tale da evidenziare la necessità che l’amministrazione eroghi il servizio didattico in modo da assicurare, per le disabilità gravi come quella di parte ricorrente, le misure di sostegno necessarie per permettere che il disabile sia messo effettivamente in grado di fruire del percorso di istruzione e quindi, per quanto specificamente attiene alla presenza dell’insegnante di sostegno, che siano assicurate le ore nel rapporto ritenuto necessario in sede di PEI.”

Nel quadro sopra delineato, quindi, il Tar del Veneto ha accolto il ricorso provvedendo all’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno assegnato alla minore un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario secondo il rapporto 1:1. I giudici amministrativi hanno quindi condannato l’amministrazione “ad assegnare alla minore il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1) fino a che non sopravvenga una certificazione medica di contenuto diverso dagli atti che hanno fondato la pretesa oggetto del presente ricorso con riferimento alle specifiche esigenze della minore.”

La sentenza in epigrafe conferma la bontà e la validità delle previsioni normative contenute nella l. 104 del 1992, la cui implementazione può essere fatta efficacemente valere dalle associazioni di tutela delle persone con disabilità.

Una “speciale” funzione di (talune) associazioni non profit attiene, infatti, alla loro legittimazione di agire per la difesa di interessi dei loro associati, specie se persone fragili, quale peculiare mission associativa. Invero, le associazioni non riconosciute, al pari di quelle riconosciute e dei comitati, in quanto portatori di interessi diffusi cui possa derivare un pregiudizio da un provvedimento amministrativo, possono, ai sensi dell’art. 9 della l. 7-8-90, n. 241, intervenire nel procedimento amministrativo.

Alle organizzazioni non profit è riconosciuta la legittimazione ad agire in quanto esse tutelano beni e diritti della personalità di ciascuna persona. Alle associazioni di tutela è riconosciuta, dunque, una funzione per così dire “strategica”, soprattutto quando si tratta di intervenire a difesa e a tutela di interessi e diritti che afferiscono alla sfera soggettiva dei singoli cittadini-associati.

N.B. Per quanto attiene lo specifico caso oggetto della sentenza in commento, giova ricordare che l’art. 13 della l. 104/92 dispone in ordine all’integrazione scolastica e il comma 3 dell’articolo stabilisce che i Comuni sono chiamati a fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione, fermo restando che sono garantiti dallo Stato docenti specializzati di sotegno.

Sull’argomento, é opportuno ricordare anche che il D.Lgs 112/98, all’art. 139, comma 1, punto c attribuisce ai comuni i compiti di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i gli allievi in situazione di handicap. I servizi di cui trattasi attengono dunque all’istruzione e nello specifico al diritto allo studio: in questo ambito, ai Comuni é richiesto di assicurare servizi per l’autonomia e la comunicazione, quali, ad es. trasporti assistiti, igiene personale, mobilità all’interno della scuola, interpreti nella lingua dei segni. Nella condizione economico-finanziaria attuale, a causa della perdurante carenza di insegnanti di sostegno, ai Comuni viene chiesto soprattutto di fornire educatori specializzati, altra figura comunqe rispetto all’insegnante di sostegno.

Info sull'autore

admin administrator