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LA DISABILITÀ NON È UNA MALATTIA

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LA DISABILITÀ NON È UNA MALATTIA

Fonte www.lombardiasociale.it – La sentenza del Consiglio di Stato non riguarda solo il titolo di studio necessario per lavorare nei CDD: rappresenta un passo in avanti per l’affermazione dell’approccio sociale alla disabilità “Le persone che frequentano il C.D.D. sono affette da menomazioni gravi (…). Esse sono chiamate a frequentare il C.D.D. per compiere un percorso di riabilitazione. L’educatore professionale accompagna le persone (con menomazioni) in tale percorso, con l’attuazione di specifici progetti educativi e riabilitativi. Pertanto, per l’educatore che opera nei C.D.D. è una condizione essenziale l’essere in possesso di adeguate cognizioni sanitarie. Soltanto così egli è in grado di innestare sulle persone con menomazioni il percorso educativo, riabilitativo, assistenziale, socializzante, con i necessari presupposti di appropriatezza ed efficacia”. (da: dossier educatore professionale socio sanitario – Associazione Senza Limiti).

“(…) la a disabilità è un concetto in evoluzione (…) è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”, (da: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – preambolo, lettera g.).

Il confronto tra questi due passaggi non è il tentativo di indurre chi legge a confrontare i due periodi per attribuire voti e consegnare pagelle. Si tratta di una indicazione chiara per comprendere i motivi e le ragioni che hanno indotto le associazioni delle persone con disabilità che fanno riferimento a LEDHA a impegnarsi apertamente, nel contenzioso aperto dal ricorso dell’Associazione Senza Limiti e dalla successiva sentenza del TAR Lombardia, in merito alla tipologia di laurea necessaria per lavorare come educatori nei CDD.

Cosa nascondeva il dibattito sulla differenza tra l’agire di educatore professionale con una titolo rilasciato da un corso di laurea “sanitario” piuttosto che “sociale”? E’ apparso con tutta evidenza che sotto questa querelle, si trovava traccia del dibattito intorno alla stessa descrizione del fenomeno disabilità e quindi dei servizi che devono prendere in carico le persone con disabilità. Il confronto, quando anche si svolga nelle aule dei tribunali, serve per proseguire nel lento, difficile e non scontato percorso che anima chiunque è convinto che affrontare i temi della disabilità significa abbandonare del tutto l’approccio sanitario per abbracciare l’approccio basato sui diritti umani. Significa rileggere e reinterpretare non solo i bisogni, ma anche le risposte, in chiave anti-discriminatoria, di restituzione di pari opportunità, di creazione delle condizioni e dei modi per garantire il diritto a partecipare su base di uguaglianza alla vita e allo sviluppo della Comunità.

Un percorso che tante persone e associazioni hanno avviato da tempo e che sarebbe ora venisse considerato anche nelle norme per gli accreditamenti e per il funzionamento dei servizi alla persona, unitamente alla necessità che anche chi gestisce servizi si convinca del potenziale di imprenditoria sociale che il cambio di paradigma della disabilità può generare, come già qualcuno sta facendo e sperimentando.

La sentenza emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 24 novembre (n. 03602/2015) ha rimesso al posto giusto le questioni sollevate dall’Associazione Senza Limiti e raccolte e condivise dal TAR della Lombardia con la sentenza emessa pochi mesi prima (5 marzo 2015 n. 00369/2015) – i veda articolo correlato. “…la gara è diretta all’aggiudicazione di un servizio complesso, a contenuto in primo luogo sanitario, da eseguire in favore anche di persone affette da grave disabilità e che necessitano…di prestazioni di natura sanitaria e riabilitativa e non solo assistenziale e rieducativa” (TAR Lombardia)” al riguardo, l’appellante ha efficacemente posto in rilievo che” l’approccio alla persona in stato di disabilità non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi a causa della stato di menomazione, versa in condizioni di ridotte capacità di interagire con l’ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale” (Consiglio di Stato).

Due modi diversi di intendere l’approccio alle disabilità? Ancora una volta non serve spandere giudizi e non serve essere sprezzanti, ma la diversità di ragionamento e di motivazioni che ritroviamo nelle due sentenze illustra a tutti noi, con grande chiarezza, il cammino che ancora occorre compiere. Intanto però la vicenda che generò il ricorso al TAR si è conclusa, e in modo del tutto diverso da quella prima sentenza. E LEDHA di questo è assolutamente e pienamente soddisfatta, per due motivi:

– il primo perché, nell’ambito di alcuni settore della Magistratura Amministrativa, si conferma e si consolida il processo di consapevolezza del peso anche giuridico della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità:

– il secondo perché sulla vicenda specifica LEDHA non ha esitato, attraverso i suoi canali di comunicazione e il suo rapporto con gli Enti Locali del territorio, ad assumere una chiara posizione di assoluta contrarietà non solo alla presentazione del ricorso al TAR ma, soprattutto, rispetto alle motivazioni dei ricorrenti. Vicenda conclusa sul piano giudiziario, quindi, ma tema apertissimo rispetto alla riforma socio-sanitaria regionale e, più in generale, sull’evoluzione del sistema dei servizi alla persona in chiave inclusiva.

Rispetto alla riforma, i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato saranno utili per mantenere in evidenza alle nuove ATS e alla nuove ASST le finalità dei servizi, bene descritte dall’articolo 19 della “Convenzione ONU”: “le persone con disabilità abbiano accesso a una serie di servizi (…) per consentire lori di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione” In coerenza con l’approccio sociale, basato sui diritti umani, che caratterizza la “Convenzione” abbiamo visto come la sentenza del Consiglio di Stato indica con chiarezza che l’obiettivo dell’azione dei Centri diurni non possa prescindere dal “recupero della condizione di svantaggio sociale”.

Un percorso che è importante, ma non sufficiente, dichiarare. Alla sua realizzazione devono essere orientate le risorse umane e professionali già oggi presenti nei servizi, consapevoli che le difficoltà da affrontare sono tante e che siamo ancora molto lontani dall’avere pronte tutte le risposte per tutti i problemi.

L’evoluzione in chiave inclusiva della rete dei servizi, chiede una forte alleanza in primo luogo tra Federazioni, Associazioni e Comitati di persone e famiglie con disabilità, Istituzioni Pubbliche e, soprattutto, enti gestori dei servizi e operatori che vi lavorano. Un’alleanza da costruire volta per volta, progetto per progetto, formazione per formazione, senza “verità in tasca” e atteggiamenti pregiudiziali, ma con determinazione, voglia e capacità di investire in sperimentazioni, studio e ricerca e, ancora una volta, con grande disponibilità al confronto, in un percorso per tentativi ed errori che non può essere animato se non dai suoi diretti protagonisti. Le persone con disabilità, tutte le persone con disabilità, cui dobbiamo restituire voce e parola per determinare le scelte fondamentali che riguardano la loro vita.

Articolo a cura di Giovanni Merlo e Marco Faini (consulente per le politiche sociali di Anffas Lombardia e Anffas Nazionale)

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