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LEGGE 104/92: ANCHE IL CONVIVENTE HA DIRITTO AI PERMESSI

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LEGGE 104/92: ANCHE IL CONVIVENTE HA DIRITTO AI PERMESSI

Fonte www.disablog.itLa Corte Costituzionale, con una sentenza pubblicata il 23 settembre 2016, ha stabilito che la norma che permette ai coniugi, ai parenti e agli affini entro il secondo grado di parentela di avvalersi dei permessi 104 per assistere congiunti con disabilità è incostituzionale in una sua parte.

In pratica, la Corte, con questa sentenza, ha di fatto esteso la fruizione dei permessi 104 anche alle coppie non sposate (quindi ai semplici conviventi) che finora venivano escluse dal raggio di applicazione.

La Legge 104/92 ha sempre dato diritto ai lavoratori di usufruire dei permessi lavorativi retribuiti per assistere un familiare con una grave disabilità. Fino a questo momento i permessi (tre giorni al mese) potevano essere sfruttati solo dai coniugi, dai parenti o dagli affini entro il secondo o terzo grado di parentela. A definire chi abbia diritto o meno di utilizzare questi permessi è il comma 3 dell’articolo 33 della Legge stessa. Di conseguenza, stando a quanto c’era scritto nel testo di legge, nel caso in cui il compagno o la compagna avessero avuto bisogno di assistere il congiunto con disabilità, non essendo uniti dal matrimonio, di fatto venivano esclusi dalla possibilità di usufruire di tali permessi. La sentenza della Consulta però ha ribaltato le carte in tavola, definendo illegittima l’esclusione del convivente dagli aventi diritto ai permessi.

Secondo la Corte Costituzionale, la parte del testo in cui vengono esclusi i conviventi tra gli aventi diritto non è compatibile con l’articolo 32 della Costituzione, cioè con quell’articolo che stabilisce il diritto fondamentale alla salute. Per di più, la Consulta ha fatto notare come questo articolo si leghi inevitabilmente all’articolo 2 che parla di famiglia intesa come “formazione sociale”.

Dall’analisi e dai legami che ci sono tra gli articoli 2 e 32 della Costituzione, i giudici hanno quindi affermato che se non si garantisce alla persona con disabilità la possibilità di venire assistita dal proprio convivente, di fatto la si priverebbe di un diritto fondamentale e costituzionalmente riconosciuto. La differenza tra convivenza e matrimonio, in questo specifico caso, viene così smontata dalla Consulta. Perché di fatto alla persona con disabilità non manca una persona che possa prendersi cura di lei, ma manca una normativa che riconosca al convivente gli stessi diritti della persona sposata.

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