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ISEE E DISABILITA’: LE NOVITA’ E I PUNTI DEBOLI

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ISEE E DISABILITA’: LE NOVITA’ E I PUNTI DEBOLI

Fonte www.disabili.com Entrano nel computo dell’Indicatore della situazione reddituale anche i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari
 Dopo un iter lungo e tortuoso, la scorsa settimana è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo ISEE, ovvero il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”.
Il testo approvato entrerà ufficialmente in vigore a gennaio del prossimo anno, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di disposizioni che interessano in larga parte i cittadini, perché è sulla base dell’ISEE che si basa l’accesso a prestazioni sociali agevolate o aiuti economici in caso di situazioni di necessità. Rientrano in questi servizi ad esempio l’asilo nido e le rette in strutture assistenziali in caso di ricovero.
L’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l’ISE (somma dell’indicatore della situazione reddituale e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale), e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
Per quanto riguarda le novità relative alle persone con disabilità, cerchiamo di fare il punto grazie anche all’analisi del sito specializzato Handylex.
In prima battuta, una cosa da sottolineare è la novità introdotta per ciò che riguarda la voce Indicatore della situazione reddituale (ISR), nel quale vanno computati, ai fini Irpef, anche trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato). Tradotto: se in un nucleo familiare c’è una persona con disabilità, oltre ai redditi vanno sommate anche le altre indennità eventualmente percepite.
Rientrano in questi trattamenti: tutte le provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra quali pensioni, assegni, indennità; la pensione sociale;l’assegno di maternità; i contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”); assegni di cura; contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale sia regionali che nazionali; ogni altro contributo pubblico.
Dalla somma dei redditi sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare. Per quanto riguarda le detrazioni, se nel nucleo sono presenti persone con disabilità, si applicano delle franchigie che variano in relazione all’età e alla gravità della disabilità, seguendo questa suddivisione: persone con disabilità media una franchigia pari a 4.000 euro (che arriva a 5.500 se minorenni); persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro (7.500 se minorenni); persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro (9.500 se minorenni).
Sarà inoltre possibile detrarre alcune spese sanitarie per disabili, e quelle per l’acquisto di cani guida , quelle di interpretariato per sordi e spese mediche e di assistenza specifica fino ad un massimo di 5000 euro. A queste si aggiungono le detrazioni delle spese per collaboratori domestici e assistenti personali assunti (vedi badanti).
Come sottolineato nell’approfondimento di Handylex, la nuova Isee va applicata a seconda del tipo di prestazione agevolata. C’è l’applicazione “classica” per le la generalità delle prestazioni sociali agevolate, quella “di favore” per le prestazioni di natura sociosanitaria, quella “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA) e quella “antielusiva” che riguarda il diritto allo studio universitario.
In generale, la nuova formulazione dell’Isee vede un aumento del peso della componente patrimoniale, mentre è riconosciuto un incremento delle franchigie alle famiglie più numerose (dal trezo figlio in poi).
Le reazioni del mondo della disabilità alla approvazione del nuovo Isee non sono particolarmente buone. In particolare Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas Onlus, sottolinea la contrarietà all’inserimento nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) degli importi derivanti dalle provvidenze economiche erogate in favore della persona con disabilità,  trattandosi di provvidenze di natura meramente risarcitoria. “A nostro avviso è del tutto mancata la volontà politica del Governo in carica di riformulare la norma che ha generato la riforma dell’ISEE per evitare di inserire nel calcolo dei redditi ciò che reddito non è e mai potrà esserlo“, dichiara Speziale.
Altro punto debole, secondo Anffas, quello relativo alla discrezionalità delle Regioni. Ricorda Speziale come “All’art.2, comma 1, del decreto, infatti, viene indicata la frase “…fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.”.  Questo, oltre ad essere stridente con il fatto che l’ISEE rappresenta livello essenziale e quindi dovrebbe essere omogeneamente applicato su tutto il territorio nazionale, rischia di determinare l’ennesima torre di Babele e l’innescarsi di inevitabili ricorsi in sede giudiziaria”.

Per approfondire

L’analisi dell’ISEE di Handylex

Il testo del decreto Isee

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