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TASI: CONFERMATE LE ESENZIONI PER GLI IMMOBILI DELLA CHIESA E DEGLI ENTI NON PROFIT

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TASI: CONFERMATE LE ESENZIONI PER GLI IMMOBILI DELLA CHIESA E DEGLI ENTI NON PROFIT

Fonte www.nonprofitonline.it – Il Consiglio  dei Ministri, lo scorso 28 febbraio, ha approvato un decreto legge contenente  disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a  garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.  Questa normativa riguarda anche il nuovo tributo sui servizi  indivisibili (Tasi) che sostituisce l’Imu, e quindi la  questione delle esenzioni a favore degli enti non profit.

Ma vediamo prima i punti principali del decreto legge  che riguardano da vicino gli enti non profit (elencati in modo completo  sul sito www.governo.it):

TASI

Per consentire le detrazioni sulla prima casa di cui hanno  beneficiato le famiglie italiane nel 2012 l’aliquota massima della Tasi (tributo  sui servizi indivisibili) per l’anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili può  essere aumentata complessivamente fino ad un massimo dello 0,8 per mille  complessivo. L’incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il  gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative  all’abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta  Tasi siano equivalenti a quelli dell’Imu prima casa.

Modalità di pagamento

Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o  bollettino di conto corrente postale (per consentire all’Amministrazione  finanziaria di disporre dei dati in tempo reale non è possibile utilizzare  servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali). Il Comune  stabilisce le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari (tassa sui rifiuti)  prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in  un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Immobili della Santa Sede

Sono esentati dal versamento della Tasi i fabbricati  della Chiesa indicati nei Patti Lateranensi (si tratta di circa 25  immobili ubicati a Roma). (…)

Ma nel dettaglio, la nuova Tasi, chi dovrà  effettivamente pagarla e chi no? In attesa della pubblicazione  del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, ecco alcune anticipazioni.

Repubblica.it spiega che nulla cambierà per gli  immobili della Chiesa, che restano esenti dal pagamento della Tasi così come era  per l’Imu. Nella bozza uscita dal Consiglio dei ministri di venerdì 28  febbraio, a cui faceva riferimento anche il comunicato di Palazzo Chigi che  abbiamo riportato sopra, venivano menzionati solo i circa 25 immobili  della Santa Sede (tra cui le Basiliche di San Paolo e Santa Maria  Maggiore e il Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo) esentati grazie  all’ex-territorialità garantita dai Patti Lateranensi. Invece  nella bozza definitiva del decreto legge (di cui l’Agi dà conto) viene  espressamente richiamata la norma applicata fin dal 1992 ai fini dell’Ici e poi  dell’Imu. In pratica quindi, stando alla bozza definitiva del  decreto, sugli immobili di proprietà della Santa Sede e delle Onlus il decreto  legge prevede per la Tasi le stesse esenzioni dell’Imu.

Confermate le esenzioni sui fabbricati esclusivamente  destinati all’esercizio del culto (purchè compatibile con le  disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze)  oltre che sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati  negli articoli 13, 14,15 e 16 del Trattato lateranense sottoscritto l’11  febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 810 del 1929. Restano invece  soggetti all’imposizione fiscale gli immobili della Chiesa destinati a usi  commerciali.

Tra gli altri edifici esclusi dall’imposta, anche dopo  il passaggio da Imu a Tasi: destinazione culturale (musei, biblioteche,…), fabbricati appartenenti a Stati esteri e  organizzazioni internazionali, immobili delle associazioni no profit (escluse le sedi di partito).

Avvenire.it conferma che non saranno soggetti alla nuova tassa  sui servizi comuna­li anche i fabbricati “destinati unicamente  al­lo svolgimento con modalità non commerciali di attività  assisten­ziali, sanitarie, didattiche, ri­creative, ricettive,  culturali”. Nel caso poi nello stesso immobile si svolgano attività  diverse, l’e­senzione si applica “ solo alla par­te che viene  utilizzata per lo svol­gimento delle attività meritevo­li con modalità  non commercia­li”.

Il versamento della Tasi quindi sarà condizionato alla verifica  dell’effettivo utilizzo: si pagherà solo per le parti destinate ad  attività commerciali, con l’eccezione dei partiti i cui edifici saranno comunque  soggetti all’imposta.

Dopo la pubblicazione del decreto, Camera e Senato dovranno  disegnare nei dettagli il nuovo prelievo in vista della prima scadenza, fissata  al 16 giugno prossimo.

Per approfondire

www.governo.it

www.avvenire.it

www.ilmattino.it

www.repubblica.it

http://triskel182.wordpress.com

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