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SENTENZE SCRITTE CON IL “COPIA E INCOLLA”

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SENTENZE SCRITTE CON IL “COPIA E INCOLLA”

Fonte www.superando.it –  Sembra ormai che quasi tutti i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)  italiani stiano pronunciando Sentenze sull’aumento delle ore di  sostegno, usando letteralmente il meccanismo del “copia e incolla”, rispetto alle motivazioni di precedenti pronunciamenti, a riprova che  ormai si tratta di una giurisprudenza ultraconsolidata.

Ben lo testimoniano anche le due recenti Sentenze  484/14 e 488/14, depositate il 14 febbraio scorso dalla Sezione Staccata di Catania del  TAR della Sicilia, che hanno rispettivamente assegnato 22 ore  per un alunno di scuola primaria e 18 per uno di scuola secondaria, certificati  con disabilità grave.

Questa l’identica motivazione adottata: «Nella specie,  l’amm.ne scolastica non ha tenuto conto della esigenza di garantire opportune ed  adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l’effettività dell’inserimento  nel percorso scolastico frequentato, avendo assegnato al figlio dei ricorrenti  un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello  necessario come per altro previsto originariamente dalla stessa istituzione  scolastica».

Ovviamente, alla soccombenza, è seguita anche la  condanna alla rifusione delle spese. Va detto innanzitutto che le due  Sentenze si sono limitate a rendere valida la pronuncia solo per l’anno  scolastico 2013-14, senza per nulla accennare all’eventualità di una possibile  ulteriore validità – nel caso non migliorino le condizioni di  disabilità degli alunni -, come affermato ad esempio da altri  TAR (Sentenza 1850/13  del TAR di Palermo).

Inoltre, questi due provvedimenti sembrano  contraddittori, laddove rigettano la domanda di risarcimento dei danni, «per mancanza dell’essenziale presupposto della colpa  dell’amministrazione scolastica, attesa la carenza di risorse finanziarie e di  personale derivanti dalle misure di c.d. spending review adottate dal Governo in  ogni settore dell’attività amministrativa».

Infatti, la contraddizione – come già  rilevato anche su questo giornale – sta nel fatto che poco sopra si  richiamano le motivazioni della Sentenza 80/10 della Corte  Costituzionale, scrivendo che con quest’ultima, «la Corte costituzionale  ha affermato la natura incomprimibile – rispetto a contingenti esigenze della  finanza pubblica – del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un  percorso scolastico effettivo ed ha espressamente circoscritto lo spazio della  discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con  la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che  quest’ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente  condizionato».

Dove invece le due Sentenze sono ineccepibili, è  nell’attribuire al sostegno il valore dell’unica risorsa valida per l’inclusione  scolastica. Ineccepibili non tanto con riguardo alla normativa,  quanto piuttosto alla mancata attuazione della stessa da parte del  Ministero, che non riesce assolutamente a rendere operante la risorsa più  importante per l’inclusione scolastica e cioè dei docenti curricolari preparati  nelle didattiche inclusive.

Conseguentemente si determina una delega da parte di  questi ultimi ai soli docenti per il sostegno, rispetto alla presa in carico dei  singoli progetti inclusivi. Come si è quindi già ripetutamente scritto  anche su queste stesse pagine, sino a quando il Ministero non dimostrerà  che i docenti curricolari sono preparati sulle didattiche inclusive, i TAR  continueranno a sentenziare sull’aumento delle ore di sostegno. Anzi,  nel caso del Tribunale siciliano, le due Sentenze si limitano a un  massimo di una cattedra completa, mentre altri TAR – come quello della Toscana – assegnano addirittura assegnano un numero di ore di sostegno pari a tutte le  ore di frequenza e quindi, talora, anche fino a quaranta ore  settimanali.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per  il Superamento dell’Handicap cui Anffas Onlus aderisce).

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