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ECCO I NUOVI LEA

Fonte www.quotidianosanita.it – Il prossimo mercoledì il ministro della Salute dovrebbe incontrare le Regioni per un primo confronto sull’aggiornamento dei Lea previsto dal Patto per la Salute.

Un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia (si doveva chiudere entro il 31 dicembre) ma il piatto è ricco. Almeno da quanto siamo riusciti a capire dalle prime indiscrezioni.

Nuovi vaccini

Nei Lea targati Lorenzin dovrebbe entrare gratuitamente varicella, pneumococco, meningococco e vaccino anti HPV, con una spesa quantificata in 138 milioni di euro che gli esperti del ministero sono però convinti di contenere a 68 milioni in quanto molte regioni hanno già avviato per loro conto programmi vaccinali che comprendono i nuovi vaccini.

Assistenza specialistica e ambulatoriale

Arrivano nuove prestazioni diagnostiche. Ma anche in questo caso si tratta nella maggioranza dei casi prestazioni già comprese nelle prestazioni erogate attualmente ma che ora entrerebbero a far parte “ufficialmente” dei Lea del Ssn.. In più vengono proposte una serie di misure di appropriatezza intervenendo sulle condizioni di erogabilità che saranno ben definite e limitate come già avviene oggi per le note Aifa sui farmaci.

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LE FONDAZIONI ONLUS SONO TALI ANCHE SE SVOLGONO ATTIVITÀ SUL MERCATO

Fonte www.personaedanno.it – Importante risoluzione da parte dell’Agenzia delle Entrate (10/E/2015 del 23 gennaio 2015) in materia di ONLUS, qualificazione tributaria che in molti casi, nel corso degli anni, ha creato qualche problema interpretativo per l’azione di quegli enti non profit che hanno deciso di accedere a tale status.

Una fondazione Onlus aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di mantenere la qualifica di Onlus, anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito della propria attività di consultorio – al fine di assicurare il completamento della terapia e, così, garantire il proficuo trattamento dell’utenza – renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente.

In altri termini, la Fondazione ha chiesto se la qualifica tributaria di Onlus possa risultare compatibile con lo svolgimento di attività non in regime di convenzionamento con il servizio sanitario pubblico. Preme evidenziare che la legge istitutiva dei consultori famigliari (l. 29 luglio 1975, n. 405) stabilisce che “l’onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell’ente o del servizio cui compete l’assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornano, anche temporaneamente, sul territorio italiano”.

In Lombardia, la Regione ha, nel corso degli anni, costruito un sistema secondo il quale per le prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria e le funzioni che i consultori familiari offrono ai cittadini a questi ultimi è chiesta una compartecipazione alla spesa riferita ai servizi erogati, contingentando le prestazioni rimborsate dal sistema sanitario per ciascun ambito di intervento.

L’attuale sistema dei consultori famigliari in Lombardia dunque prevede che l’attività erogata dagli stessi, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa nazionale, sia gratuita, ad eccezione del pagamento di una somma richiesta all’utenza a titolo di compartecipazione alla spesa riferita a talune “prestazioni aggiuntive”. Da ciò consegue che, qualora la terapia preveda più interventi specialistici rispetto a quelli rimborsati dal servizio sanitario pubblico, si renda necessario, al fine di assicurare l’efficacia della terapia in corso, prevedere interventi ulteriori, il cui onere – come sopra ribadito – risulta sostenuto dal paziente-utente-cittadino.

Di qui la necessità da parte della fondazione Onlus di comprendere se tali prestazioni aggiuntive possano considerarsi compatibili con lo status fiscale speciale stabilito dal d.lgs. n. 460/97.

La fondazione, inoltre, ha evidenziato quanto segue: le prestazioni rese a pagamento non possono essere ricondotte nell’ambito dell’attività istituzionale; dette prestazioni possono essere qualificate come “attività direttamente connesse” a quelle istituzionali, che come tali godono dell’agevolazione stabilita dall’art. 150, comma 2, TUIR, poiché, “sebbene prive del requisito della “solidarietà sociale”, sono considerate necessarie sia per il finanziamento sia per il completamento e per la migliore efficacia dell’attività istituzionale”; la situazione di difficoltà in cui versa il sistema di welfare fa ritenere che possano essere ricomprese nelle attività connesse, nei limiti appositamente individuati, le prestazioni aggiuntive a pagamento erogate a favore di utenti in terapia presso il Consultorio che abbiano già fruito di un numero massimo di prestazioni erogabili gratuitamente e quindi assunte come spesa dal servizio sanitario pubblico.

Il quadro delineato dalla Fondazione istante e le motivazioni addotte dalla stessa hanno trovato accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha confermato che gli “ulteriori interventi”, nell’ambito normativo nazionale e regionale descritto, possano invero ritenersi annoverate tra le attività “direttamente connesse” di cui al comma 5 dell’art. 10 del d.lgs. n. 460/97.

L’Agenzia ricorda, al riguardo, che alle ONLUS è fatto divieto (art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 460/97) di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, “ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse”. E tra queste si devono ricomprendere quelle “attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse”.

L’Agenzia, alla luce di quanto sopra riportato: nel ricordare che dette attività connesse non devono risultare prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non devono superare il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione (cfr. art. 10, comma 5, ultimo periodo, d. lgs. n. 460/97), dopo aver richiamato la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, che ha stabilito che la prevalenza deve derivare da una valutazione di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse ha ritenuto che i compensi derivanti dall’erogazione di prestazioni aggiuntive rese ai pazienti del Consultorio a completamento di una terapia già in corso non faccia venir meno la qualifica di ONLUS della Fondazione.

Si tratta di una risoluzione importante che ha il merito di riportare in equilibrio le attività (istituzionali e connesse) svolte – soprattutto in questi ultimi anni di difficoltà finanziarie – dalle ONLUS. In particolare, si intende evidenziare che la specifica configurazione giuridica di fondazione contribuisce a rafforzare l’azione e gli interventi “connessi” a favore dell’utenza rispetto ad altre formule giuridico-organizzative. In quest’ottica, la risoluzione in commento riconosce un dato fondamentale dell’azione delle fondazioni: la capacità delle stesse, grazie alla presenza di un patrimonio destinato ad un scopo riconosciuto di pubblica utilità, di intervenire anche in forma autonoma e imprenditoriale, rispetto alla contribuzione da parte degli enti pubblici, per erogare servizi di natura collettiva.

La risoluzione si colloca all’interno di un percorso di progressivo riconoscimento delle attività dei Consultori che anche la Suprema Corte ha riconosciuto. Infatti, la Cassazione civile Sezioni Unite, con sentenza 23 aprile 2009 n. 9661, si era pronunciata sul tema relativo alla qualificazione giuridico-tributaria di una organizzazione non profit che gestisce un consultorio famigliare (cfr. su questo sito http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/013887.aspx), cassando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che non riteneva corretto tale inquadramento.

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SHOAH E DISABILITÀ, QUELLA MEMORIA CHE È UN OBBLIGO PER TUTTI

Fonte www.disabili.com – Rimasto sottotraccia per molti anni, lo sterminio nazista delle persone con disabilità è, nel tempo più recente, emerso alla conoscenza dei più. Quello che forse pochi sanno è che questa, iniziata a metà degli anni ’30, fu la prima delle azioni disumane messe in campo dal regime nazista, che poi sfociò nella follia inenarrabile che tutti conosciamo, della Shoah.

STERLIZZAZIONI ED ELIMINAZIONE – Non si trattò peraltro solo del programma Aktion T4, il piano di sterminio sistematico che portò in conclusione alla eliminazione di circa 70.000 persone con disabilità, ma di tutta una serie di pratiche perpetrate in ospedali e istituti, che prevedevano la soppressione di bambini alla nascita perché affetti da menomazioni, come pure l’uccisione di individui con disabilità psichica e sociale, prima sterilizzati e poi finiti con il gas. Anche l’utilizzo di persone con particolari patologie come cavie umane era una delle pratiche in questo terribile piano che distingueva tra degni e indegni di vivere, guidato dalla folle idea di una purificazione della razza, che portò a obbligare per legge la sterilizzazione forzata di malati mentali, epilettici, ciechi, sordi.

LA BASE EUGENETICA – Alla base, la considerazione della eugenetica, della quale Hitler aveva letto molto, ritenuta dall’ideale nazista quale “dottrina politica basata su dati scientifici che possono migliorare la qualità razziale”. E’ da queste basi teoriche (che pure affondano la loro radici fin nell’Ottocento) che prenderanno corpo, nel concreto, non solo la selezione genetica per prevenire le malattie ereditarie, ma anche la eugenetica attiva, con l’eliminazione fisica di vite considerate”senza valore”.

LA PROPAGANDA – Parallelamente, il regime aveva messo in piedi una macchina di propaganda, utile a inoculare una sorta di idea di “giustezza” della sterilizzazione e eutanasia per la selezione degli individui migliori.

Riportiamo a titolo di esempio, il testo di un problema di matematica del 1940 per nelle scuole elementari del Reich. (In BORNER Adolf, Mathematik in Dienst der nationalpolitischen Erziehung, 1941, traduzione di Alessandro Berlini), che così recitava: Un pazzo costa allo Stato 4 marchi al giorno, uno storpio 5,50, un criminale 3,50. In molti casi un impiegato statale guadagna solo 3,50 marchi per ogni componente della sua famiglia, e un operaio specializzato meno di 2. Secondo un calcolo approssimativo risulta che in Germania gli epilettici, i pazzi, etc. ricoverati sono circa 300.000. Calcolare: quanto costano complessivamente questi individui ad un costo medio di 4 marchi? Quanti prestiti di 1.000 marchi alle coppie di giovani sposi si ricaverebbero all’anno con quella somma?

SCIENZA E MEDICINA – Si tratta di una macchia talmente scura e dolorosa da essere, oltre che inaccettabile, incomprensibile, tanto più se, consultando le testimonianze dei medici che all’epoca furono i promotori e attuatori di questo inumano piano, ci rendiamo conto che queste persone erano convinte della sua necessità e bontà. Fa inorridire il fatto che la stessa medicina, la cui finalità è quella di migliorare la vita dell’uomo, curandolo, possa essere completamente stravolta nella sua funzione, calpestando non solo la dignità umana, ma il valore della vita stessa. Giustificare la “selezione della razza” in nome della scienza è un abominio che rifiutiamo e dobbiamo con tutte le forze condannare, opponendoci a tutti i rigurgiti di eugenetica che in alcuni paesi trovano spazio anche ai giorni nostri. E’ spaventoso e tragico che oggi possano ancora emergere proposte di aborti obbligatori in caso di feti con malformazioni, o teorie filosofiche che vedono la disabilità come peso economico evitabile per la società (si veda il caso del filosofo Peter Singer).

IL NOSTRO COMPITO – Ora, in questo giorno, che è quello della memoria, siamo invitati tutti, appunto, a ricordare. A raccontare ai più giovani, ma anche a cercare di domandarci – perchè capire è impossibile – come si sia potuti arrivare a quello che oggi all’unanimità condanniamo come orripilante. E il dovere nostro, perché di dovere morale e civile si tratta, oltre a quello di ricordare, è anche quello di dire di no. Di rifiutare qualunque germe, anche il più piccolo, che nasconda una forma di discriminazione, di limitazione delle libertà, di intolleranza, nei confronti di ciò che non siamo o non conosciamo.

Se c’è un compito che abbiamo, oggi, è questo.

Per approfondire

Leggi l’articolo sulle iniziative di Anffas Trentino Onlus, di Anffas Varese e di Anffas Onlus Sinistra Piave

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REVISIONE DELLE MINORAZIONI CIVILI E SEMPLIFICAZIONE

Fonte www.HandyLex.org – Nell’agosto dello scorso anno è stata approvata una importante norma (la legge 114/2014) che, fra l’altro, aveva l’intento di semplificare le procedure di accertamento e di revisione delle minorazioni civili.

Una novità particolarmente rilevante riguarda proprio le visite di revisione.

Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

La novità introdotta dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis) è certamente un segno di civiltà a favore del Cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Viene inoltre definita una vota per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: tocca all’INPS procedere alla convocazione (non all’ASL né al Cittadino).

Per leggere l’articolo integrale clicca qui

Per leggere la circolare del 23 gennaio 2015 clicca qui

Per consultare la Legge 114/2014 clicca qui

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Conosciamo la Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità

Questo il titolo del progetto proposto da Anffas Onlus Corigliano alle scuole cittadine.
Scopo del progetto è quello di avvicinare e sensibilizzare, in modo particolare, le nuove generazioni che frequentano le scuole di Corigliano Calabro perché possano prendere coscienza dei diritti di ogni cittadino e in specie dei cittadini che vedono accompagnato il proprio nome a quello della disabilità.
La Convezione ONU, ratificata dallo stato Italiano nel 2009 con la legge n.18 del 3 marzo 2009 e a cui ha aderito il comune di Corigliano nel 2014, ha lo scopo di “ promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità”( art.1).
Il progetto prevede la lettura in classe dei principali articoli della Convenzione con la guida del docente, realizzazioni di cartelloni e di lavori multimediali, laboratori inclusivi condotti da esperto in musicoterapia una volta al mese da realizzare all’interno della classe partecipante al progetto.
L’istituto che ha accolto la proposta è il comprensivo Erodoto con una classe della secondaria di primo grado e una classe della primaria dove nei giorni scorso si è svolto il primo laboratorio inclusivo condotto dalla dott.ssa Sonia Falcone musicoterapista e coordinatrice attività di Anffas .

Il Direttivo Anffas Onlus Corigliano

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ASSISTENTI EDUCATIVI E DELLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ E SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE

Un primo tempestivo segnale giunge sulla questione sollevata dalla FISH sulla vicenda degli assistenti educativi e alla comunicazione il cui loro supporto è essenziale soprattutto nel caso di alunni sordi, non vedenti o ipovedenti o con pluriminorazioni.

Il ruolo di quegli operatori è espressamente previsto dalla legge quadro 104/1992 e la loro assegnazione è affidata alle Province.

Con la soppressione di queste ultime la FISH ha segnalato il rischio di un vuoto di competenze e il rischio concreto per l’inclusione scolastica di molti alunni con grave disabilità. FISH ha quindi richiesto un tempestivo incontro al Governo per sanare una situazione prima che divenga esplosiva.

A seguito del comunicato di FISH l’onorevole Gianclaudio Bressa, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è dichiarato disponibile ad un confronto concretamente rivolto a ricercare la soluzione più adeguata tenuto conto della complessiva riforma degli Enti locali, Città metropolitane e Province di fatto in vigore dal 1 gennaio scorso.

Il confronto dovrebbe avvenire nei prossimi giorni in data da definire.

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NEGARE L’ASSISTENZA DOMICILIARE È DISCRIMINAZIONE

Fonte www.superando.it«È la prima Sentenza in Italia che riconosce la discriminazione, nel senso di mancata erogazione di servizi sociali»: salvo smentite, non si può che confermare quanto dichiarato il 18 dicembree scorso al quotidiano «Il Messaggero» (cronaca di Ascoli Piceno), dall’avvocato Maria Antonietta Cataldi, che ha assistito una donna con grave disabilità nella sua azione legale contro il Comune di Ascoli.

In sostanza, qualche settimana fa il Tribunale Civile della città marchigiana ha condannato il Comune della stessa a risarcire con 20.000 euro quella donna con grave disabilità, per discriminazione ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), in quanto per otto anni (dal 2002 al 2010) non le era stata riconosciuta una prestazione di assistenza domiciliare indiretta.

Nel dettaglio della vicenda, era accaduto che i Servizi Sociali, avvalendosi di un’assai discutibile Delibera Comunale che riconosceva l’assistenza solo se svolta da estranei alla famiglia, l’avevano appunto negata alla persona, fino a quando, dopo il 2010, se n’era fatta carico la Regione Marche, con una partecipazione alla spesa del 25% da parte del Comune ascolano.

«Nonostante fosse stato sollecitato più volte – ha dichiarato ancora l’avvocato Cataldi al “Messaggero” -, anche attraverso le vie legali, il Comune non ha mai cercato di trovare un “accomodamentoe ragionevole”, quello di cui parla la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, per fornire assistenza a questa signora gravemente invalida. La conseguenza di tutto ciò è stata che il marito ha dovuto lasciare il lavoro in quegli anni per assistere la moglie; il progetto regionale è stato poi riconosciuto proprio in virtù del fatto che lui stesso assiste la moglie».

Nel corso del processo, va detto, il Comune di Ascoli si è difeso, sostenendo che non ci fossero risorse economiche, motivazione, tuttavia, che non è stata ritenuta valida dal giudice Mariangela Faina, donde la condanna dell’Ente Locale al risarcimento di cui si è detto. Si tratta di un provvedimento certamente rilevante, che andando oltre lo stesso caso specifico, fornisce un’ulteriore testimonianza di quanti siano gli àmbiti in cui applicare positivamente una norma antidiscriminatoria come la Legge 67/06, ciò che si auspica accada sempre più spesso.

Si ringrazia per la segnalazione l’Ufficio Legale della LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità), cui si rimanda i Lettori (legale@ledha.it) per eventuali, ulteriori approfondimenti.