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SERVIZI SOCIALI E DIRITTI DELLA PERSONA CON DISABILITÀ

Il c.d. progetto individuale introdotto dall’art. 14 l. n. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”)

– T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 440 –

I PRINCIPI DI DIRITTO:

1. Il progetto individuale per la persona disabile, previsto dall’art. 14 della legge 8.11.2000 n. 328, concreta un servizio pubblico, avente ad oggetto l’espletamento di prestazioni fondamentali, indirizzate istituzionalmente ed in via diretta al soddisfacimento di bisogni collettivi, sottoposte, per ragioni di interesse pubblico, ad indirizzi e controlli dell’autorità amministrativa, in coerenza con principi rivenienti dall’art. 32 e dall’art. 38, commi 1, 3 e 4, della Costituzione. Il progetto individuale rappresenta un modello di servizi incentrato su un progetto di “presa in carico globale” della persona disabile, che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende garantire all’utente quel “supplemento di garanzie”, che trascende la modalità di “smistamento” della persona all’interno di una gamma di contenitori e si propone l’obiettivo ulteriore di promuovere l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo strumento del “Progetto individuale per la persona disabile”, riconducibile al concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell’ICF (“International Classification of Functioning”), pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002.

2. Nell’impostazione della legge n. 328/2000, il Comune è titolare dell’elaborazione del “Progetto individuale per la persona disabile”, che va predisposto d’intesa con le ASL, e si configura come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari, che va sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell’erogazione del servizio che dai beneficiari. Il procedimento va avviato mediante istanza dell’utente o del suo rappresentante al Comune, intesa ad ottenere il “Progetto individuale per la persona disabile” d’intesa con la ASL, la quale potrà anche coinvolgere altre istituzioni competenti, nel rispetto, individuando, magari, sia il luogo fisico di raccordo e di riferimento, che può essere il Distretto Sanitario, sia lo strumento di raccordo, che può essere un Dossier Unico , sempre, ovviamente, della garanzia della privacy sui dati sensibili. Il riconoscimento di una rete integrata richiede la presenza di un referente, il “case manager”, che può essere anche un assistente sociale, il quale garantisce il coordinamento tra il “Progetto individuale per la persona disabile” ed altri progetti specifici, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali, al fine di consentire l’unificazione degli accertamenti e delle valutazioni.

3. Viola l’art. 14 legge n. 328/2000 il Comune che non si attivi tempestivamente per concludere il procedimento, dapprima anche indicando il proprio difetto di competenza senza neanche avviare il sub procedimento per l’intesa con l’azienda sanitaria competente e poi indicando ostacoli finanziari, con il risultato di non agevolare la richiedente ai fini dell’accesso alle provvidenze richieste. Viola altresì il ridetto art. 14 legge n. 328/2000 il Comune che evada l’istanza di predisposizione di progetto individuale, limitandosi ad aggiungere alcuni servizi assistenziali a quelli già erogati, senza indicare la complessità e l’intensità dell’intervento, la durata, i costi, le responsabilità per l’attuazione, le modalità di verifica e di aggiornamento, le modalità di coinvolgimento della famiglia.

______________________________________

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 278 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da E[…] D[…] F[..], rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Nesi, Anna Bonifiglio, Gianfranco De Robertis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gerolamo Angotti, in Catanzaro, via De Riso, n. 77;

I[…] C[…], “A.N.F.A.S. Onlus” di Corigliano Calabro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ettore Nesi, Gianfranco De Robertis, Anna Bonifiglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Natalia Giuliano, in Catanzaro, via De Gasperi, n.48;

contro

-Comune di Cassano All’Ionio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Grisolia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Pallone, in Catanzaro, via Citriniti, n. 5;

-ASP di Cosenza,in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a) della nota del Comune di Cassano Allo Ionio prot. n. 23908 del 13 dicembre 2010, avente ad oggetto “richiesta predisposizione del progetto individuale per la persona disabile” ex art. 14 legge n. 328/00”;

b) con i motivi aggiunti notificati in data 8.7.2011 e depositati in data 5.8.2011: – della nota del Comune di Cassano All’Ionio prot. n. 8600 del 6 maggio 2011, a firma del Responsabile degli Affari Generali, con la quale viene dichiarata l’incompetenza del Comune nella predisposizione dei progetti individuali; – della nota del Comune di Cassano All’Ionio prot. n. 12318 del 4 luglio 2011 a firma del Responsabile degli Affari Generali con la quale viene ulteriormente ribadita l’incompetenza del Comune nella predisposizione dei progetti individuali;

c) con i motivi aggiunti notificati in data 5/10/2012 e depositati in data 29.10.2012: del progetto personalizzato della sig.ra F[…] E[…] D[…], predisposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Distretto di Trebisacce – Punto Unico d’Accesso, prot. n. 128738 del 14 giugno 2012;

d) con motivi aggiunti notificati in data 28/1/2013 e depositati in data 18.2.2013, della nota del Comune di Cassano All’Ionio prot. n. 20260 del 14 novembre 2012, depositata in giudizio il 20 novembre 2012.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cassano Allo Ionio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 11 febbraio 2011 e depositato in data 8.3.2011, le parti ricorrenti premettevano che la sig.ra F[…] E[…] D[…], affetta da […], dopo aver conseguito il diploma di Scuola Superiore presso l’istituto “IPSIA” di Cassano all’Ionio, si era iscritta presso la Facoltà di Lettere Moderne dell’Università della Calabria (Cosenza) e che, dal 2007, era seguita da una psicologa privata ed usufruiva di servizi universitari, quali tutor ed aiuto, resi da volontari dell’associazione Arcipesca, per gli spostamenti all’interno del campus universitario.

Precisavano che, sin dall’inizio del percorso universitario, la sig.ra F[…] era stata supportata dalla ricorrente “A.N.F.F.A.S. Onlus di Corigliano Calabro” ai fini della richiesta, presso le competenti Autorità, dei servizi di cui necessitava e che aveva anche presentato anche la domanda di partecipazione al progetto borse-lavoro, predisposto dal Comune di Cassano Allo Ionio.

Esponevano che la ricorrente sig.ra C[…] I[…], al fine di ottenere il coordinamento dei servizi di cui già beneficiava la figlia sig.ra E[…] F[…], con istanza del 2.12.2010, chiedeva al Comune di Cassano all’Ionio di predisporre un “Progetto individuale per la persona disabile”, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, al fine di consentirne la piena integrazione sociale, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, che contempla le persone con “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, nonché ai sensi della legge regionale di attuazione 26 novembre 2003 n. 23.
Avverso il successivo diniego del Comune, espresso con gli atti epigrafati, dopo aver premesso la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice nonché la legittimazione attiva della A.N.F.F.A.S. Onlus, deduceva:
1) violazione art. 10 bis della legge 6 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, nonché per violazione dei principi di leale collaborazione tra P.A. e privati;
Non sarebbe stata consentito l’apporto in sede procedimentale;
2) violazione art. 107 TUEL – incompetenza;
Il provvedimento impugnato non sarebbe stato emanato dal competente Dirigente.
3) violazione artt.14, 18 e 19 legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); violazione art. 6 L.R. Calabria 26 novembre 2003 n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000); eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, perplessità dell’azione amministrativa;
Il progetto individuale, in base alla normativa settoriale di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000 ed alla legge regionale della Calabria n. 3/2003, non costituirebbe una nuova misura assistenziale condizionata all’erogazione di provviste economiche, bensì un momento di sintesi delle misure erogate e/o da erogare, da coordinare con gli impegni personali e professionali dell’assistito.
4) ulteriore eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione;
Diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Cassano Allo Ionio -secondo cui difetterebbero sia il Piano Regionale di cui all’art. 18 l. n. 328/2000, sia quello di zona di cui all’art. 19 dela legge n. 328/2000- la Regione Calabria, con Deliberazione di G.R. n. 364 del 7 agosto 2009, avrebbe approvato il “Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei piani di zona triennio 2007-2009”, ai sensi dell’art. 18 Legge n. 328/2000 e, successivamente, avrebbe adottato i cosiddetti “Piani Distrettuali”, cioè Piani di Zona, secondo la terminologia della Legge Regionale Calabria n. 23/03.
5) ulteriore violazione art. 14 legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi social)i- eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione;
La nota impugnata sarebbe stata assunta senza l’intesa con la A.S.P. territorialmente competente, in violazione del comma 1° dell’art. 14 l. n. 328/2000.
6) violazione art. 1, comma 1264, legge 27 dicembre 2006 n. 296- violazione Deliberazione G.R. Calabria 18 giugno 2009 n. 360 recante “spese per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti (art. 1, commi 1264 e 1265, legge 27.12.2006 n. 296) – programmazione e approvazione dei criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti”- eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti;
Il Comune di Cassano Allo Ionio, che avrebbe ritenuto che la sig.ra F[…] potrebbe chiedere soltanto gli interventi programmati e finanziati dalla Deliberazione G.R. Calabria n. 360/2009, relativa alle persone non autosufficienti, non avrebbe tenuto conto che il progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 e art. 6 L.r. n.23/2003 si riferirebbe a qualsiasi persona portatrice di disabilità, per valorizzarne l’inclusione sociale, ai sensi dell’art. 19 Convenzione ONU, sui diritti delle persone con disabilità.
7) violazione art. 2 legge 1° marzo 2006 n. 67 (“misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni;
L’impugnata nota del 13.12.2010 determinerebbe una discriminazione indiretta nei confronti della persona con disabilità.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
2. Con motivi aggiunti notificati in data 6.7.2011 e depositati in data 5.8.2011, la ricorrente premetteva che, dopo la proposizione del gravame, il Comune di Cassano Allo Ionio, con istanza prot. n. 6204 del 29 marzo 2011, manifestava la propria disponibilità all’elaborazione del progetto individuale, senza far seguire, però, alcuna iniziativa, per cui, in seguito, parte ricorrente proponeva l’istanza del 26 aprile 2011, che veniva riscontrata con l’epigrafata nota prot. n. 8600 del 6 maggio 2011, con cui il Comune dichiarava, in sostanza, che la predisposizione del progetto individuale sarebbe di competenza del P.U.A. del Distretto Sanitario n. 4 di Trebisacce, al quale il suddetto Comune non avrebbe potuto trasmettere l’istanza delle sig.re F[…] e C[…], prima che la Regione Calabria avesse provveduto ad approvare e finanziare il Piano Distrettuale, con ciò determinando un arresto procedimentale.
Precisava, inoltre, che il Comune, a riscontro delle istanze del 1.1.2011 e del 26.1.2011, con l’epigrafata nota prot. n. 12318 del 4.7. 2011, ribadiva che la predisposizione di progetti individuali competerebbe al P.U.A. .
A sostegno di questo nuovo gravame, richiamava tutti i motivi già svolti con il ricorso principale per illegittimità derivata.
3. Con motivi aggiunti notificati in data 5.10.2012 e depositati in data 29.10.2012, le ricorrenti impugnavano il progetto personalizzato predisposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Distretto di Trebisacce – Punto Unico d’Accesso, prot. n. 128738 del 14 giugno 2012, premettendo che il Distretto Socio-sanitario di Trebisacce, con riferimento alla sig.ra F[…], aveva individuato i seguenti bisogni:
a) una figura di educatore per affiancare la sig.ra F[…] nelle sue attività e nel tempo libero;
b) la disponibilità di un’autovettura.
In particolare, precisava che il P.U.A. aveva messo a disposizione della sig.ra F[…], per un giorno a settimana, un’autovettura con autista e un assistente domiciliare, garantendo, così, la disponibilità di un servizio socio-riabilitativo nonché di un laboratorio per persone con disabilità.
Lamentavano che detto progetto non sarebbe idoneo per le esigenze della sig. F[…] e deducevano illegittimità derivata, nonché:
1) illegittimità del c.d. progetto personalizzato perché privo del contenuto tipico dei c.d. progetti individuali.
Il P.U.A. non avrebbe effettuato la cosiddetta “presa in carico globale”, ma si sarebbe limitato ad aggiungere alcuni servizi assistenziali a quelli già erogati, non avrebbe indicato “la complessità e l’intensità dell’intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e alla verifica”, né i tempi di realizzazione del progetto stesso, le modalità di verifica e di aggiornamento di esso, le modalità per condividerne contenuti e finalità con la famiglia della Signora F[…].
2) eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
Il cosiddetto “progetto personalizzato” del P.U.A. di Trebisacce conterrebbe il riferimento ad una prossima apertura di centri diurni presso le sedi del Centro di Salute ed alla progettazione futura dei piani integrati, non rilevanti per la posizione della sig.ra F[…]. Le misure previste sarebbero indeterminate e, inoltre, la A.S.P. individuerebbe un assistente domiciliare del Comune di Cassano All’Ionio, senza però raccordarlo con il Centro di riabilitazione, con ciò sostanzialmente rinviando sine die le sedute di fisioterapia.
4. Con motivi aggiunti notificati in data 28/1/2013 e depositati in data 18.2.2013, le ricorrenti impugnavano la nota prot. n. 20260 del 14 novembre 2012 del Comune di Cassano All’Ionio, depositata in giudizio il 20 novembre 2012, inerente il progetto personalizzato del P.U.A. di Trebisacce.
A sostegno del proprio gravame deducevano illegittimità derivata nonché:
1) eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria;
L’impugnata nota, nell’evidenziare che le ristrettezze economiche della P.A. non consentirebbero di erogare servizi idonei a soddisfare al massimo le esigenze degli interessati, non avrebbe tenuto conto che, con nota della Regione Calabria prot. n. 917 del 12.01.2011 avente ad oggetto “D.G.R. n. 544 del 02/08/2010 – Fondo per la non autosufficienza – terza annualità (2009). Finanziamenti ai Comuni per l’attuazione di servizi socio-assistenziali in favore di persone non autosufficienti. Trasferimento somme al Comune Capofila”, sarebbero state indicate le modalità di ripartizione delle risorse (per l’anno 2009), da utilizzare per interventi in favore di persone non autosufficienti (anziani e persone con disabilità grave), che ammonterebbero complessivamente alla somma di € 14.117.860,90, di cui ben circa 4 milioni sarebbero stati destinati all’assistenza di persone con disabilità grave, come la sig.ra F[…] E[…].
Con memoria depositata in data 4.3.2013, si costituiva il Comune di Cassano Allo Ionio per resistere al presente ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2013, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.1. La pretesa sostanziale dedotta in giudizio attiene alla predisposizione del Progetto individuale per la persona disabile”, previsto dall’art. 14 della legge 8.11.2000 n. 328, id est di un servizio pubblico, avente ad oggetto l’espletamento di prestazioni fondamentali, indirizzate istituzionalmente ed in via diretta al soddisfacimento di bisogni collettivi, sottoposte, per ragioni di interesse pubblico, ad indirizzi e controlli dell’autorità amministrativa, in coerenza con principi rivenienti dall’art. 32 e dall’art. 38, commi 1, 3 e 4, della Costituzione.
Tale pretesa ricade nella sfera di cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) cpa, che contempla, tra le altre, le controversie riguardanti le attività e le prestazioni erogate nell’espletamento di pubblici servizi, comprese quelle afferenti all’ambito della pubblica istruzione, con la sola eccezione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati.

1.2. Sussiste la legittimazione della “A.N.F.A.S. Onlus”, iscritta al Registro Nazionale con Decreto n. 95 del 2004, in base all’art. 27, comma 1, della legge 7.12.2000 n. 383, poiché l’art. 3 del suo Statuto ha lo scopo di “promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;…..promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale, in particolare l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di presa in carico”.

1.3. Non può essere presa in considerazione la memoria depositata in data 4.3.2013 dal Comune di Cassano All’Ionio, per violazione del termine perentorio di 30 giorni liberi prima dell’udienza pubblica, previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.

2.1. Parte ricorrente censura l’operato del Comune di Cassano Allo Ionio e poi anche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza- Distretto di Trebisacce, con varie doglianze, la maggior parte sollevate con il ricorso introduttivo e poi ampliate ed integrate con i tre gruppi di motivi aggiunti successivamente proposti, come meglio evidenziato in fatto.

La soluzione delle questioni su cui si incentra l’impugnativa, in correlazione con l’interesse specifico di parte ricorrente presuppone la ricostruzione della natura e della funzione del “Progetto individuale per la persona disabile”, previsto dall’art. 14 della legge 8.11.2000 n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), il quale recita: “Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonchè nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma

2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonchè le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei princìpi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell’interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali”.

Il legislatore indica un modello di servizi incentrato su un progetto di “presa in carico globale” della persona disabile, che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende garantire all’utente quel “supplemento di garanzie”, che trascende la modalità di “smistamento” della persona all’interno di una gamma di contenitori e si propone l’obiettivo ulteriore di promuovere l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo strumento del “Progetto individuale per la persona disabile”, riconducibile al concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell’ICF (“International Classification of Functioning”), pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002.

La pretesa sostanziale dedotta in giudizio ricade nell’ambito del generale trasferimento di funzioni amministrative, esercitate dallo Stato, nella sua articolazione centrale o periferica, e da enti pubblici nazionali o interregionali, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) Cost.

Il Progetto Globale di Presa in Carico costituisce il documento generale, cui devono coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici, i quali possono essere: a) il progetto riabilitativo di cui al D.M. 7.05.1998 “Linee-guida per le attività di riabilitazione”; b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli art.12 e 13 della legge 14.02.1992 n. 104; c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all’art.2 e seguenti della Legge 12.03.1999 n. 68; d) il progetto di inserimento sociale che può avvalersi, per la sua realizzazione, dei programmi di cui alla Legge 21.05.1998 n. 162, dei centri socio-riabilitativi e della rete dei servizi socio­sanitari di cui alla Legge 14.02.1992 n. 104, del sistema integrato previsto dalla Legge 8.11.2000 n. 328, delle disposizioni di cui all’allegato 1 C del DPCM 29.11.2001, nonché degli emolumenti economici di cui all’art 24 Legge 8.11.2000 n. 328.

Il Progetto Globale Individuale deve altresì affrontare eventuali problemi relativi alla mobilità e al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive di cui al DPR 503/96.

Nell’impostazione della legge n. 328/2000, il Comune è titolare dell’elaborazione del “Progetto individuale per la persona disabile”, che va predisposto d’intesa con le ASL, e si configura come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari, che va sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell’erogazione del servizio che dai beneficiari.

Il procedimento va avviato mediante istanza dell’utente o del suo rappresentante al Comune, intesa ad ottenere il “Progetto individuale per la persona disabile” d’intesa con la ASL, la quale potrà anche coinvolgere altre istituzioni competenti, nel rispetto, individuando, magari, sia il luogo fisico di raccordo e di riferimento, che può essere il Distretto Sanitario, sia lo strumento di raccordo, che può essere un Dossier Unico , sempre, ovviamente, della garanzia della privacy sui dati sensibili.

Il riconoscimento di una rete integrata richiede la presenza di un referente, il “case manager”, che può essere anche un assistente sociale, il quale garantisce il coordinamento tra il “Progetto individuale per la persona disabile” ed altri progetti specifici, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali, al fine di consentire l’unificazione degli accertamenti e delle valutazioni.

Conseguentemente, le indicazioni diagnostiche ed i piani di intervento, inerenti sia agli aspetti sanitari che agli aspetti sociali, vanno organizzati unitariamente nel quadro di uno strumento progettuale dinamico, impostato in modo da seguire l’evoluzione dei bisogni e delle risposte per un lungo periodo, modulato in relazione alle diverse fasi evolutive della vita dell’utente, anche mediante il coinvolgimento del relativo contesto familiare e sociale.

Invero, nella costruzione del “Progetto individuale per la persona disabile”possono confluire le valutazioni di vari soggetti – quali il Distretto della ASL (équipe medico-psico-pedagogica per la scuola, unità operativa di riabilitazione, commissioni di invalidità civile, stato di handicap e Legge n. 68/1999 presso la medicina legale, area materno infantile e area anziani); il Comune (operatori dei servizi sociali), la scuola (corpo docente), la Provincia (Centri per l’Impiego e comitati tecnici Legge n. 68/1999)- ai fini del migliore coordinamento degli interventi da effettuare in un unico ambiente tematico, che tenga in considerazione la condizione bio-psico-sociale del beneficiario e le risorse e i bisogni della sua famiglia (art.14 comma 2, della legge n. 328 del 2000).
Il “Progetto individuale per la persona disabile”, quindi,codifica il rapporto diretto, senza vincoli di condizione, tra il richiedente, id est la persona con disabilità e/o chi la rappresenta, ed il ricevente, id est il Comune di residenza, configurando una condizione che impone al Comune l’attivazione di un procedimento l’intesa con l’Azienda Sanitaria, nella sua articolazione territoriale, costituita dal Distretto, fissando una condizione istituzionale, professionale e organizzativa per l’integrazione sociosanitaria.

Esso può essere posto in correlazione con l’art. 2 del DPCM 14.2.2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento per l’integrazione sociosanitaria”), quale elemento per l’assunzione del livelli essenziali concernenti il soggetto disabile, tenuto altresì conto che il successivo DPCM 28.11.2003, consente di ampliare e di completare il disposto dell’art. 14 della L.328/00, nell’ottica di una visione omogenea sul territorio regionale.
Conseguentemente, si deve ritenere che la dimensione della progettazione individuale descritta dall’art. 14 della legge n..328/00 comprende una molteplicità di aspetti e di elementi collegati, chiamati ad assumere “ …la piena realizzazione dell’integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro…” (comma 1), rientrante nei Livelli Essenziali di Assistenza.

2.2. L’art. 6 della Legge quadro sull’assistenza legge 8.11.2000 n. 328 stabilisce: che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale (comma 1); che ai Comuni spetta, nell’ambito delle risorse disponibili, l’esercizio di attività tra le quali è compresa “l’erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22, e dei titoli di cui all’articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province …”(comma 2).

Il successivo art. 7, comma 1, prevede che le Provincie “concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ….” , secondo le modalità definite dalle Regioni che disciplinano il ruolo delle Province in ordine alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale, per concorrere all’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali (lett. a); all’analisi dell’offerta assistenziale e al supporto ai Comuni per il coordinamento degli interventi territoriali, (lett b); alla promozione, d’intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all’aggiornamento (lett. c); alla partecipazione alla definizione e all’attuazione dei Piani di zona (lett. d).

Il successivo art. 13, comma 1, della medesima legge n. 328/2000 stabilisce che i Comuni, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari “… delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini …” e che “erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all’eventuale integrazione economica delle rette” (lett. c).

La ratio legis dell’art.14 della legge n. 328 del 2000, come già evidenziato, è quella assegnare un ruolo fondamentale all’ente Comune per la elaborazione del “Progetto individuale per la persona disabile” d’intesa con la ASL competente, proprio perché il cittadino disabile e la sua famiglia hanno come punti di riferimento il Comune e l’ASL, tenuti a garantire la programmazione, l’organizzazione e la valutazione dei servizi.

Invero, il quadro normativo riserva ai Comuni la scelta in ordine alle modalità di organizzazione e di gestione dell’intera gamma degli interventi in campo socio-assistenziale dislocati sul territorio ed alle Provincie riserva il compito di svolgere una più ampia attività di indirizzo, pianificazione e raccordo, che comprende anche l’elaborazione del documento strategico, il cosiddetto “Piano di zona”, configurando, così, un assetto di competenze tra i diversi livelli istituzionali, secondo il cosiddetto criterio della sussidiarietà verticale, in base al quale l’esercizio delle funzioni pubblicistiche viene riservato al livello istituzionale che presenta la maggiore prossimità con i cittadini, salve le ipotesi che richiedono necessariamente la competenza del livello successivo e più ampio.

La Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 (“Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000), con l’art. 6, prevede: “L’accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate. La valutazione del bisogno è effettuata dall’Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è’ condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell’utenza, nonché per fruire del titolo per l’acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall’art. 3, commi 4, 5 e 7. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine all’attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”.

2.3. Calando i suesposti principi al caso di specie, l’emersione del ruolo fondamentale del Comune ai fini della predisposizione del “Progetto individuale per la persona disabile”, previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000, consente di ritenere, nel complesso, condivisibili le doglianze svolte dalla parte ricorrente avverso l’operato del Comune di Cassano Allo Ionio, che non si è tempestivamente attivato per concludere il procedimento, dapprima anche indicando il proprio difetto di competenza senza neanche avviare il sub procedimento per l’intesa con l’ASP competente e poi indicando ostacoli finanziari, con il risultato di non agevolare la sig.ra F[…] ai fini dell’accesso alle provvidenze richieste.

2.4. La funzione e la natura del Progetto individuale per la persona disabile” previsto dall’art. 14 della precitata legge n. 328/2000 consente di ritenere, nel complesso, condivisibili le doglianze svolte con i motivi aggiunti notificati in data 5/10/2012 avverso il progetto predisposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Distretto di Trebisacce – Punto Unico d’Accesso, prot. n. 128738 del 14 giugno 2012, il quale si è limitato ad aggiungere alcuni servizi assistenziali a quelli già erogati, mettendo a disposizione della sig.ra F[…] una figura di educatore nonché un’autovettura con autista e un assistente domiciliare per un giorno a settimana, senza indicare la complessità e l’intensità dell’intervento, la durata, i costi, le responsabilità per l’attuazione, le modalità di verifica e di aggiornamento, le modalità di coinvolgimento della famiglia.

Pur potendosi apprezzare l’impegno, si deve, però, ritenere che le misure predisposte dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Distretto di Trebisacce – Punto Unico d’Accesso non siano adeguate alle previsioni normative né sufficienti in relazione ai bisogni evidenziati.

Né possono condurre ad una diversa valutazione il riferimento ad una futura apertura di centri diurni presso le sedi del Centro di Salute ed il riferimento ad una futura progettazione dei piani integrati, che, oltretutto, potrebbero anche non essere utili per i bisogni della sig.ra F[…].

2.5. Per tutte le suesposte ragioni, ritiene conclusivamente il Collegio che il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati, facendo obbligo al Comune di Cassano Allo Ionio di riesaminare la fattispecie, tenendo conto dei principi indicati nella presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

– accoglie il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti, facendo obbligo al Comune di Cassano Allo Ionio di riesaminare la fattispecie, tenendo conto dei principi indicati nella presente sentenza;.

-condanna il Comune di Cassano Allo Ionio al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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GLI AUGURI DI ANFFAS A LAURA BOLDRINI E PIETRO GRASSO

L’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale saluta con entusiasmo i nuovi presidenti di Camera e Senato

L’esito delle recenti elezioni ha dato spazio a un momento di particolare incertezza per la politica italiana. L’elezione, nei giorni scorsi, dei Presidenti di Camera e Senato, nelle figure dell’On. Laura Boldrini e dell’On. Pietro Grasso, persone di una elevata caratura non solo morale, ha dato però un importante segnale di speranza per il nostro Paese.
A questo proposito, Anffas Onlus, l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale esprime la soddisfazione e gli auguri alla seconda e terza carica dello Stato Italiano.
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa:

Anffas Onlus desidera congratularsi con l’On. Laura Boldrini e l’On. Pietro Grasso, rispettivamente neo Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, esprimendo loro un sincero augurio di buon lavoro.

Entrambi i Presidenti generano infatti fiducia e speranza per l’Associazione poiché da tempo portatori di un bagaglio di impegno verso il sociale, l’integrazione, i più deboli e verso temi forti come la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, elementi che costituiscono un buon auspicio per tutti coloro che da sempre operano in tali settori e che sperano di vedere maggiore attenzione su queste tematiche.
 
L’Associazione accoglie tali nomine con vivo entusiasmo, anche in considerazione del fatto che la Presidente Boldrini è parte del gruppo dei deputati del SEL, uno dei partiti che hanno compiutamente riscontrato il Manifesto Anffas – lanciato nei mesi scorsi in occasione delle elezioni politiche – impegnandosi per i 13 punti contenuti in esso, e che il Presidente Pietro Grasso è socio onorario di Anffas Onlus, avendo da lungo tempo dimostrato attenzione, sensibilità ed impegno nei confronti dell’Associazione e delle persone con disabilità che la stessa rappresenta.

Anffas Onlus

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“ANFFAS IN PIAZZA”: TORNA, PER LA VI EDIZIONE, LA GIORNATA NAZIONALE DELLA DISABILITA’ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

Domenica 7 aprile 2013 torna, per il sesto anno consecutivo, l’appuntamento nelle principali piazze italiane con “Anffas in Piazza – VI Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale”, la manifestazione nazionale promossa e organizzata da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, volta a sensibilizzare ed informare i cittadini sui temi della disabilità intellettiva e/o relazionale.

 

Anche in questo 2013, quindi, le oltre 200 strutture associative Anffas saranno presenti nelle maggiori piazze italiane per distribuire materiale informativo e formativo per le persone con disabilità, per i loro genitori e familiari, per gli operatori del settore, le istituzioni e per la generalità dei cittadini.

 

L’iniziativa, come le tante altre attività di Anffas Onlus, si pone l’obiettivo di diffondere una nuova cultura della disabilità ed un nuovo approccio alla stessa, focalizzati entrambi sui diritti delle persone con disabilità e sull’importanza di un loro coinvolgimento diretto ed attivo nella comunità, in particolar modo per quanto riguarda le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, troppo spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni in numerosi ambiti della società. In tal senso, “Anffas in Piazza” vuole essere un manifesto di quanto espresso dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, documento divenuto legge in Italia nel 2009 e purtroppo ancora oggi non sempre conosciuto e rispettato.

 

Per maggiori informazioni e per avere l’elenco completo delle piazze in cui Anffas sarà presente ed i contatti delle strutture locali aderenti alla manifestazione si invita a consultare il sito www.anffas.net.

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SOTTOSCRITTO IN PROVINCIA UN PROTOCOLLO D’INTESA A FAVORE DEI DISABILI

L’assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Cosenza si è impegnato, attraverso un apposito Protocollo d’Intesa sottoscritto con Anffas Calabria rappresentata da Marinella Alesina e l’Associazione “Infanzia ed Adolescenza G. Rodari” di Cosenza rappresentata da Monica Zinno, a promuovere un’azione costante e capillare su tutto il territorio della provincia di Cosenza finalizzata a creare una nuova cultura della disabilità basata sul pieno rispetto dei diritti umani, la rimozione di barriere, ostacoli e discriminazioni, il sostegno alla piena inclusione e partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, così come stabilito nella Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità dell’ONU del 2009 e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’iniziativa è stata presentata nel Salone degli Stemmi della Provincia di Cosenza nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il Vicepresidente della Provincia di Cosenza Domenico Bevacqua, anche nella sua qualità di Assessore provinciale alle Politiche Sociali e le due rappresentanti del mondo dell’associazionismo Maria Alesina e Monica Zinno.
“Attraverso questo Protocollo d’Intesa che è aperto a quanti vorranno sottoscriverlo –ha spiegato Bevacqua- vogliamo aderire in maniera attiva e convinta ai principi e alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per la programmazione e il miglioramento delle politiche sociali nel territorio della Provincia di Cosenza e ci impegniamo a promuovere il raggiungimento di una serie di obiettivi per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni più rappresentative, con particolare riferimento all’ANFFAS, nei processi relativi alla loro inclusione sociale. L’obiettivo è quello di mettere in campo una serie di azioni ed iniziative tese a favorire l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione sulla disabilità e su quanto ruota intorno ad essa”.
“Al Protocollo, che non comporta nessun onere finanziario per quanti vogliono sottoscriverlo –ha aggiunto il vicepresidente della Provincia di Cosenza- potranno aderire tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell’interesse e a favore delle persone disabili. Il nostro obiettivo finale è quello di mettere in campo una progettualità nuova per costruire un modello sociale che abbia come bussola la Convenzione dell’ONU ed una vera e propria “rete” di associazioni e persone pronte a contrastare ogni tipo di discriminazione e a favorire una serie di azioni ed iniziative realmente inclusive. L’impegno che sin da oggi posso assumere è quello di organizzare entro il mese di aprile una convention di quanti operano nel mondo della disabilità”.
L’ANFFAS Calabria e l’Associazione “Infanzia ed Adolescenza G. Rodari” di Cosenza si impegneranno a sviluppare attività atte a stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità; promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro familiari; promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità.

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ELEZIONI POLITICHE 2013: 13 PUNTI PER RIMETTERE AL CENTRO DELLE AGENDE POLITICHE IL RISPETTO DEI DIRITTI

ANFFAS ONLUS PRESENTA AI PARTITI IN LIZZA PER LE PROSSIME ELEZIONI IL SUO MANIFESTO/APPELLO PER LA TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’

“Nulla su di noi senza di noi

“: questa è la base da cui parte il manifesto/appello di Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

(aderente a FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, e al Forum del Terzo Settore) inviato ai partiti in lizza per le prossime elezioni politiche.

Un elenco di 13 punti che riassumono in sintesi le azioni chiave che l’Associazione propone, in rappresentanza degli oltre 15.000 associati ed in sinergia e a supporto del manifesto FISH, alle forze politiche di inserire in agenda, per consentire il rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità intellettiva e/o relazionale, e delle loro famiglie.

Inclusione scolastica, inclusione lavorativa, accessibilità alla formazione ed informazione, rispetto della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, definizione dei nuovi criteri per l’accertamento della disabilità e progetto globale di vita, rivisitazione dei Livelli essenziali: sono solo alcune delle tematiche che da sempre ruotano attorno alla disabilità e che invece, soprattutto negli ultimi anni, hanno trovato poco spazio sui tavoli politico-istituzionali se non quando si è tratto di decurtate risorse e servizi.

“La politica non può e non deve più ignorare o trattare con superficialità le questioni relative ai diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie” afferma Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas Onlus.

Continua il presidente: “Le persone con disabilità e le loro famiglie che la nostra Associazione rappresenta chiedono con forza un impegno concreto, corretto e competente da parte della nostra politica e di vedere inseriti nell’Agenda del prossimo Governo le azioni, da tempo attese e richieste, che hanno impatto significativo sulle politiche in materia di disabilità. E ancora una volta, ci facciamo parte attiva – non solo segnalando i problemi, ma anche proponendo soluzioni – con l’obiettivo di rimettere al centro le persone, con i propri i diritti, e rimuovere le numerose discriminazioni ancora esistenti nel nostro Paese“.

Conclude: “Quello che auspichiamo, anzi che chiediamo con forza, è che con la prossima legislatura si possano vedere sui tavoli delle istituzioni queste problematiche perché non si tratta di argomenti accessori, ma di questioni sostanziali che riguardano milioni di cittadini e famiglie tra quelli più vulnerabili nel nostro Paese”

Ecco i punti del manifesto Anffas Onlus “Diritti a tutti costi, non risparmi a tutti costi”

1. “Nulla su di noi senza di noi”: ridateci le opportunità di concertazione!

Negli ultimi anni si è assistito all’abbandono dei luoghi della concertazione in favore di un sistema nel migliore dei casi di superficiale comunicazione. E’ di fondamentale importanza ricostituire, ai vari livelli, i luoghi di una concertazione proficua con le formazioni ed organizzazioni maggiormente rappresentative.

2. Ripartiamo dai diritti umani: dare attuazione alle Convenzione Onu

Il punto di partenza delle politiche che ci riguardano deve essere la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia con L. 18/09. E’ necessario che il nostro Paese renda concreto e pienamente applicato tale strumento, a partire dalla redazione di un testo coordinato sulla disabilità che raccolga, sintetizzi e semplifichi tutte le norme, azioni ed iniziative in materia.

3. A ciascuno il suo progetto di vita: attuare l’art. 14 e 24 della Legge 328/00

L’attuale sistema di accertamento e verifica dell’invalidità civile, stato di handicap e disabilità è basato su un approccio medico-legale e assicurativo superato, antieconomico e spesso fonte di autentiche vessazioni e discriminazioni. La classificazione ICF, i sistemi di valutazione dei sostegni ed il riferimento a paradigmi avanzati, uniti alla formulazione di un progetto di vita individuale e personalizzato possono garantire un’equa e razionale distribuzione delle risorse ed il rispetto dei fondamentali diritti delle persone con disabilità.
4. Ad ognuno ciò che spetta: rivedere i livelli essenziali ed aggiornare il nomenclatore tariffario

In Italia permane una discriminazione territoriale frutto della disomogeneità della rete di servizi per le persone con disabilità. E’ necessario che siano definiti degli adeguati livelli (i livelli essenziali sanitari e quelli delle prestazioni sociali), strumenti e supporti, opportunamente finanziati e costantemente aggiornati, garantiti a tutti i cittadini quali diritti soggettivi immediatamente esigibili.

5. Ridiamo respiro al sistema sociale: finanziare i fondi sulle politiche sociali e non autosufficienza

E’ necessario invertire quanto avvenuto negli ultimi anni con l’indiscriminato taglio lineare dei fondi nazionali sulle politiche sociali e per la non autosufficienza, nonché di quei capitoli del fondo sanitario dedicati a fondamentali servizi per la tutela della salute dei cittadini con disabilità. Un primo passo in tal senso non può che essere rappresentato dal rifinanziamento dei due fondi sociali riportandoli almeno ai valori del 2008, nonché dal progressivo trasferimento di risorse dal fondo sanitario verso quello sociale per superare il modello sanitarizzante in favore di quello bio-psico-sociale.

6. Basta ai diritti sulla carta! Dare attuazione alle leggi sulla disabilità

L’Italia ha tante buone norme in materia di disabilità, per la maggior parte inapplicate. E’ fondamentale ripartire dalla piena e concreta attuazione delle leggi esistenti (per es. la L. 104/92, la L. 328/2000, la L. 67/06) e dell’allocazione delle necessarie risorse economiche.

7. Pagare il giusto: rendere la compartecipazione al costo dei servizi simbolica e sostenibile

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento progressivo e spesso insostenibile della richiesta di compartecipazione al costo da parte delle famiglie per servizi e supporti essenziali per una buona qualità di vita delle persone con disabilità. Tale deriva va assolutamente contrastata attraverso l’emanazione di adeguati strumenti che abbiano alla base il criterio del “pagare il giusto”: la compartecipazione al costo, laddove prevista per legge, deve essere sempre simbolica, sostenibile e basata sul reddito della sola persona con disabilità, fatte salve le situazioni regionali di miglior favore.

8. No alla morte civile delle persone: abrogare interdizione ed inabilitazione e dare forza all’amministrazione di sostegno

Purtroppo, anche se rivisitati, sono ancora presenti nel nostro ordinamento i vecchi istituti di protezione giuridica dell’interdizione e dell’inabilitazione, che di fatto determinano la “morte civile” della persona con annullamento della sua dignità. E’ necessario che questi vengano definitivamente abrogati e che si rafforzino l’istituto dell’amministrazione di sostegno e tutti gli strumenti che tutelano e favoriscono la capacità di agire delle persone con disabilità.

9. Fermiamo la discarica sulle famiglie: dare adeguati sostegni a genitori e familiari

L’attuale normativa prevede una serie di agevolazioni, permessi e misure di sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia, ma le stesse – laddove attuate – non sono assolutamente sufficienti. Occorre prevedere percorsi di flessibilità lavorativa ed integrazione al reddito per il mantenimento del posto di lavoro, sostegno al reddito per il familiare laddove non lavoratore o impossibilitato, a causa della disabilità del figlio, a proseguire l’attività lavorativa, nonché flessibilità in uscita con anticipazione dell’età pensionabile.

10. Agire prima, agire subito: garantire diagnosi e presa in carico ai bambini con disabilità

Intervenire bene prima, significa intervenire meno dopo ed evitare le vergognose liste d’attesa nell’età della vita in cui l’intervento di cura risulta più efficace. E’ indispensabile che il nostro Paese ottemperi alle raccomandazioni dell’Onu in materia di salute e disabilità, a partire dalla raccolta di dati relativi all’età 0-5 anni.

11. Tutti a scuola, senza se e senza ma: garantire l’inclusione scolastica

La scuola è un luogo naturale per l’inclusione sociale delle persone con disabilità e per favorirne l’acquisizione di adeguate competenze ed abilità in vista della partecipazione attiva al contesto sociale e/o di un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Le persone con disabilità “vissute” come ricchezza ed opportunità di crescita per tutti e non come “problema” impongono all’intero sistema scolastico di ri-orientare il proprio approccio in chiave inclusiva, operando prioritariamente sull’approccio culturale, ma anche garantendo un’adeguata e qualificata presenza di figure formate, a partire dai docenti curricolari fino al personale ATA, nonché introducendo innovativi sistemi educativi e di apprendimento quali strumenti informatici, lavagne interattive, tecniche e linguaggi semplificati.

12. Meno assistenza+lavoro=maggiore inclusione sociale: garantire l’inclusione lavorativa

Recenti provvedimenti normativi consentono alle aziende di sottrarsi agli obblighi previsti dalla L. 68/99. Di fatto, l’accesso al mondo del lavoro vero delle persone con disabilità rimane una chimera e comporta una reale discriminazione addirittura doppia nel caso delle donne con disabilità. Investire per creare opportunità di lavoro significa avere cittadini con pari diritti, ma anche con pari doveri. Si richiede un formale impegno a creare concrete opportunità dando piena applicazione alla Legge 68 e potenziando il sistema di formazione professionale.

13. Rendiamo tutto più facile: garantire l’accessibilità della formazione ed informazione per le persone con disabilità intellettiva

Le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale hanno diritto ad accedere all’informazione, alla formazione ed alla cultura in condizioni di pari opportunità con gli altri. Occorre mettere in campo e sviluppare strumenti e buone prassi, quali soprattutto il linguaggio facile da leggere e da comprendere, per rendere accessibili le opportunità di formazione e informazione.

Roma, 5 febbraio 2013

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RIFORMA ISEE, ANFFAS ONLUS: “L’INERZIA DELLE ISTITUZIONI È UN DANNO PER IL PAESE E PER I CITTADINI”

“SIAMO PREOCCUPATI PER I CITTADINI PIU’ FRAGILI CHE CONTINUANO AD AVERE NEGATIVE RIPERCUSSIONI NELL’ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI”

  

  

15 ANNI DI INERZIA dei Governi statali che si sono succeduti dal 1998 ad oggi e che non hanno completato ciò che invece era previsto lo Stato facesse in materia di ISEE.  

  

13 ANNI DI INERZIA dei Governi statali che si sono succeduti dal 2000 ad oggi e che non hanno mai definito i livelli essenziali delle prestazioni sociali, come previsto dalla Legge n.328/2000.  

 

12 ANNI DI INERZIA degli organi competenti che, nonostante la riforma Costituzionale del 2001, non hanno definito i livelli concernenti i diritti civili e sociali da garantire sull’intero territorio nazionale (art. 117 lett. m della Costituzione Italiana)

 

Questo il conto fatto da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale – che mette in evidenza le mancanze politico-istituzionali relative soprattutto alla ridefinizione dell’ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente – definito sin dal 1998 con il Decreto Legislativo n. 109/1998 e la cui riforma è ancora oggi in fase di stallo. Dopo il recente incontro della Conferenza Unificata Stato-Regioni (con la sentenza 297/2012 i Giudici della Corte Costituzionale avevano disposto che la riforma non poteva essere emanata se non con l’intesa con le Regioni e le Autonomie Locali), infatti il decreto di riforma si è fermato a causa dell’iniziativa della Regione Lombardia che ha presentato numerosi e significativi emendamenti. Un nuovo stop, quindi, arrivato dopo una già lunga attesa, che produrrà ulteriori disagi ai cittadini più fragili (tra cui naturalmente rientrano le persone con disabilità e le loro famiglie) poiché a questo provvedimento sono legate questioni come compartecipazione al costo e accesso alle prestazioni.

“Anffas Onlus non entra in questa occasione nel merito di un provvedimento – con luci ed ombre – già ampiamente discusso nelle sedi istituzionali a cui è stata fatta anche pervenire la nostra opinione e proposta di modifica” afferma Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas “ma riteniamo legittimo, opportuno e necessario esprimere un severo giudizio nei confronti del comportamento delle Istituzioni”.

Continua il presidente: “In tutti questi anni, i cittadini, le persone con disabilità e le loro famiglie hanno dovuto avviare centinaia di ricorsi alla Magistratura per vedere affermati i loro diritti, ricorsi che sono costati e costano non solo in termini economici, ma che hanno logorato anche il rapporto tra Cittadini e Istituzioni. La ‘certezza del diritto’ è divenuta incertezza di esigibilità di diritti sanciti dalle Leggi, terreno di scontro sociale e giuridico, una situazione dovuta anche e soprattutto alle carenze di un sistema politico che non ha saputo (o voluto) compiere sino in fondo il proprio dovere, definendo regole, criteri, livelli essenziali costituzionalmente previsti, ma sistematicamente e drammaticamente disattesi”.

Conclude Speziale: “Quanto accaduto nei giorni scorsi nel confronto tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali è l’ennesimo episodio di un modo sbagliato di svolgere il proprio ruolo all’interno delle Istituzioni, perché non crea fiducia, non costruisce, ma, ritardo dopo ritardo, rinvio dopo rinvio, demolisce e scoraggia”.

Anffas Onlus ribadisce con forza la necessità che le norme che attengono al pieno godimento dei diritti civili e sociali costituiscano la vera e prioritaria agenda per le Istituzioni e vigilerà in modo ancora più stringente sui comportamenti di queste rendendo note le inerzie e le mancanze di chi non svolge con serietà il proprio ruolo e dovere.

Tutto ciò nel rispetto delle norme vigenti, a partire dalla Legge 18/1999 che ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che prevede livelli di vita dignitosi, anche dal punto di vista delle condizioni materiali.

 

 

NOTA SULLA GENESI DELLA RIFORMA ISEE

 

L’art. 5 della Legge 214/2011 (“Salva Italia”) stabiliva che entro Maggio 2012 il Governo avrebbe dovuto emanare la riforma dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) – definito sin dal 1998 con il Decreto Legislativo n. 109/1998. Una riforma “pesante” perché finalizzata non solo a come calcolare l’ISEE, ma anche per stabilire la soglia ISEE oltre la quale non sarebbe più consentito accedere a delle prestazioni, oltre a come rendere più efficaci i controlli.

 

Nei mesi successivi, anche se non previsto dalla Legge, il Ministero del Welfare ha positivamente promosso un ampio confronto con le parti sociali, comprese le federazioni nazionali delle persone con disabilità, FISH e FAND. Il confronto ha permesso di recepire in modo significativo alcune delle richieste avanzate dalla FISH. Tra queste, la più importante riguarda proprio una delle finalità della riforma: legare l’accesso alle prestazioni oggi concesse al puro titolo della menomazione (indennità di accompagnamento) solo a chi rimane al di sotto di una determinata soglia di ISEE. Un passaggio che, al momento, si è riusciti ad evitare. Altri problemi però rimangono, a partire dall’impostazione stessa del principio della compartecipazione al costo. Anffas infatti considera ciò che rientra nel progetto individuale della persona con disabilità escluso da ogni tipo di contribuzione alla spesa, in nome dei principi di non discriminazione e pari opportunità stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

 

Nel mese di dicembre 2012 due sentenze della Corte Costituzionale hanno mutato in profondità l’intero quadro legislativo e giuridico in materia di ISEE.

Riguardo al Decreto Legislativo n.109/1998, rilevando che da allora ad oggi non sono mai stati emanati i decreti attuativi della norma, a partire dal principio che evidenzia la condizione economica del solo assistito in caso di disabilità grave e persone non autosufficienti ultra 65enni (sentenza 296/2012).

Riguardo alla riforma dell’ISEE, invece, i Giudici della Corte Costituzionale hanno disposto che la riforma non può essere emanata se non dopo avere cercato l’intesa con le Regioni e le Autonomie Locali (sentenza 297/2012).

 

Tra dicembre 2012 e gennaio 2013, raccolti i necessari pareri, la bozza di decreto è giunta sui tavoli della Conferenza Unificata, dove, nonostante i pareri favorevoli sin lì raccolti, il decreto si è fermato a causa dell’iniziativa della Regione Lombardia, che ha presentato numerosi e significativi emendamenti.

Le sorti del decreto di riforma dell’ISEE sono ora appese a pochi esili fili, e solo il tempo da qui alle elezioni politiche ci potrà dire che esito avrà.

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 Roma, 29 gennaio 2013

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Disabilità: nuovo attacco al diritto al lavoro

Il Ministero del Lavoro ha dunque licenziato la bozza di decreto che dovrebbe rivedere le disposizioni sui cosiddetti esoneri parziali per le aziende obbligate all’assunzione dei lavoratori con disabilità.

Quella dell’esonero parziale è un’opportunità ammessa dalla Legge 68/1999, in casi eccezionali e che consente alle aziende, in particolari situazioni, di essere parzialmente sollevate dagli obblighi di assunzione, a fronte di versamenti onerosi nemmeno troppo gravosi.

Purtroppo, negli anni, per questa opportunità le maglie sono state sempre più larghe, nonostante le reiterate proteste delle associazioni e del sindacato.

Dal nuovo decreto ci si attendeva che vi fosse un deciso intervento restrittivo e di buon senso per restituire posti di lavoro e un impiego dignitoso a migliaia di persone con disabilità.

Purtroppo il testo del decreto che verrà sottoposto il 24 gennaio alla Conferenza Stato Regioni tradisce ampiamente queste aspettative.

“Il testo del decreto allarga ancora le maglie degli esoneri parziali, consente nuove e più ampie scappatoie, beffando le aspettative delle migliaia di persone con disabilità escluse dal mondo del lavoro”. Così, molto duramente, commenta Pietro Barbieri, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, dopo la lettura del decreto.

“Chiediamo alla Conferenza Stato Regioni, chiamata ad esprimere un parere vincolante sullo schema di decreto, di respingere il documento e di chiederne una nuova e più garantista stesura. Anche alle Regioni conviene contare su Cittadini inclusi al lavoro, anziché persone discriminate da affidare ai servizi sociali per interventi tristemente riparatori”.


23 gennaio 2013

 

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
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