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Tutti hanno l’imperativo morale di sostenere i diritti delle persone con disabilità

Fonte www.un.org – “Cementare e proteggere i diritti di circa 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo in conformità con la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità è un imperativo morale”, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, martedì scorso.

Stava affrontando una conferenza dei firmatari della Convenzione presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York, descrivendolo come uno dei trattati internazionali sui diritti umani più ampiamente ratificati, il quale ribadisce che le persone con disabilità hanno diritto allo stesso trattamento di chiunque altro.

“Ma firmare e ratificare la Convenzione non è abbastanza. L’implementazione è essenziale “, ha affermato Guterres. “Le società devono essere organizzate in modo che tutte le persone, incluse quelle con disabilità, possano esercitare liberamente i propri diritti”.

Il Segretario Generale ha sottolineato che i paesi applicano la Convenzione alle loro politiche di sviluppo, agli investimenti e ai sistemi legali, che rappresenta un passo importante “se vogliamo rispettare l’impegno centrale dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: non lasciare nessuno indietro”.

“Non possiamo permetterci di ignorare o emarginare i contributi di 1,5 miliardi di persone”, ha affermato, sottolineando che è necessario fare di più per le persone con disabilità per partecipare pienamente alla società.

Le persone con disabilità spesso affrontano spesso discriminazioni, stereotipi e mancanza di rispetto per i loro diritti umani fondamentali – con donne e ragazze colpite in modo sproporzionato.

“Ogni minuto, più di 30 donne sono gravemente ferite o hanno delle disabilità durante il parto”, ha spiegato il capo dell’ONU.

Inoltre, donne e ragazze con disabilità affrontano molteplici ostacoli all’accesso all’istruzione, ai servizi sanitari e ai posti di lavoro.

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Verso un reale contrasto alla segregazione delle persone con disabilità?

Fonte www.superando.it – «La Relazione del Garante riconosce come fondate e legittime le istanze e gli approfondimenti che riproponiamo con insistenza negli ultimi anni in materia di segregazione delle persone con disabilità»: così Vincenzo Falabella, presidente nazionale della FISH, commenta i contenuti della Relazione Annuale elaborata da Mauro Palma, Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale. «Forse – aggiunge Falabella – potremmo essere davvero all’avvio di un reale contrasto alla segregazione delle persone con disabilità e di garanzia della loro vita indipendente»

«Quello del 15 giugno è stato un giorno importante per la nostra Federazione, durante il quale sono state condivise e riconosciute come fondate e legittime le istanze, le rivendicazioni, le proposte, gli approfondimenti che riproponiamo con insistenza negli ultimi anni in materia di segregazione delle persone con disabilità. È stata inoltre premiata la determinazione che ha guidato la specifica Conferenza di Consenso sulla segregazione da noi promossa un anno fa, e anche il nostro recente Congresso Nazionale, che ha nuovamente ribadito la centralità del tema e soprattutto l’avere cercato e trovato interlocuzione nel Garante Nazionale, nostro ospite in entrambe le occasioni».
Così, un soddisfatto Vincenzo Falabella, presidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), commenta la conferenza durante la quale Mauro Palma, Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale, ha anticipato i contenuti della propria Relazione Annuale, depositata poi in Parlamento.
Per l’occasione erano presenti le Presidenze di Senato e Camera e i referenti dei massimi organi istituzionali, tra cui quelli della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e del Ministero della Giustizia.

Nella Relazione di quest’anno, ha premesso innanzitutto Palma, spicca subito una novità: l’area della libertà e della salute, «volutamente posta – ha sottolineato – come prima delle aree di analisi, ampliandola al monitoraggio delle strutture residenziali per disabili e anziani, ove si concretizzi di fatto una privazione della libertà. Sono le strutture che in àmbito internazionale vengono definite come Social Care Home».
«Sono questi dati – ha proseguito Palma – a far comprendere la vastità del mandato di monitoraggio che lo rendono impossibile senza la costruzione di referenti territoriali del Garante Nazionale e senza il supporto degli Istituti di Ricerca, di altre Istituzioni e dell’importante ruolo dell’Associazionismo di settore. Da qui lo sviluppo di alcuni Protocolli tra il Garante e altre Istituzioni per la costruzione di un’Anagrafe che è stata realizzata classificando le strutture in base alle prestazioni erogate (sanitarie; socio-sanitarie; sociali) e al grado di residenzialità (residenziale; semiresidenziale)».

«Il Garante – viene ulteriormente annotato dalla FISH – ha proseguito con una serie di affermazioni che la nostra Federazione non può che riconoscere come proprie». Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti parole: «L’attesa del mondo della disabilità è stata centrata nella fiducia in questa Istituzione nuova, il Garante Nazionale, che ha assunto l’impegno di monitorare il variegato mondo delle strutture per persone vulnerabili e di indirizzare un occhio esterno verso luoghi capillarmente sparsi nel territorio del Paese a volte poco trasparenti. Sono luoghi in cui accudimento e controllo si confondono frequentemente. Luoghi certamente noti alla rete degli affetti di chi vi è ospitato e al variegato mondo del volontariato, ma molto meno alle Istituzioni, forse proprio per la supposta residualità del ruolo sociale delle persone che vi risiedono; le quali vi entrano spesso volontariamente, ma nel tempo rischiano, per una serie di imprevedibili fattori, di divenire di fatto private della libertà. Proprio per questo abbiamo voluto inserire questo settore d’azione del Garante come primo capitolo tematico di questa Relazione e voglio leggere la nuova previsione di un Dicastero rivolto, nel proprio mandato, anche alla disabilità come l’indicazione di un’accelerazione nel processo d’integrazione dei relativi problemi all’interno del quadro complessivo della tutela dei diritti di tutti e non come separazione da quest’ultimo».

E ancora, rispetto ai trattamenti sanitari obbligatori e alla salute mentale, Palma ha sottolineato che a colpire maggiormente «è la mancanza di dati certi che peraltro rende molto più difficile l’attività di monitoraggio e quindi la possibilità di prevenire situazioni che potrebbero ledere i diritti delle persone. Per colmare tale lacuna, il Garante raccomanda che sia predisposto un Registro nazionale dei trattamenti sanitari obbligatori, in cui siano riportate una serie di informazioni, quali il numero complessivo dei pazienti ricoverati nei diversi Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura; il numero complessivo dei pazienti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio e la durata per ciascun caso; il numero di coloro che sono sottoposti a trattamento sanitario volontario; la data di inizio del trattamento; la durata presumibile all’atto dell’ingresso e la durata effettiva dello stesso; l’eventuale uso della contenzione (nelle sue diverse declinazioni) e la sua durata; la conversione del trattamento da obbligatorio a volontario per avvenuto consenso».

«Un giorno, quindi, davvero importante – conclude Falabella – che potrebbe segnare l’avvio di un reale contrasto alla segregazione delle persone con disabilità e di garanzia della vita indipendente, come previsto dall’articolo 19 (Vita indipendente ed inclusione nella società) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, brillanetmente citato dal Garante nella sua Relazione». (S.B.)

Alcuni dati tratti dalla Relazione al Parlamento 2018 del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale*
In Italia, nel 2014, i presìdi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati ospitavano complessivamente 273.316 persone con disabilità e non autosufficienza, pari al 70,8% del numero totale di ospiti (si parla dei cosiddetti istituti, RSA, comunità, strutture di tipo familiare).
Di questi: 3.147 erano minori con disabilità e disturbi mentali dell’età evolutiva; 51.593 adulti con disabilità e patologia psichiatrica; 218.576 anziani non autosufficienti. Dunque, poco più dell’83% degli ospiti con disabilità e non autosufficienza presenti nelle strutture residenziali erano anziani non autosufficienti. In particolare, va rilevato che nell’81,6% dei casi si trattava di anziani non autosufficienti cui veniva garantito un livello di assistenza sanitaria medio-alto, ossia trattamenti medico-sanitari estensivi per la non autosufficienza (livello medio) o intensivi per il supporto delle funzioni vitali (livello alto). Si può quindi parlare per lo più di anziani in condizioni di gravità.
Inoltre, nel 98,3% dei casi erano ospiti di strutture che non riproducevano le condizioni di vita familiari e avrebbero dunque potuto risultare come potenzialmente segreganti.
Allo stesso modo, il 93,2% dei 32.648 posti letto rivolti alle persone con disabilità risultavano collocati in strutture che non riproducevano l’ambiente della casa familiare.

*A questo link è disponibile il testo integrale della Relazione (segnaliamo che i capitoli 18, Disabilità e inclusione e 19, Il Garante nazionale e la disabilità, sono alle pp. 151-155.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@fishonlus.it.

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Due anni di dopo di noi: Anffas fotografa l’impatto della legge

Fonte www.vita.it – A due anni esatti dall’approvazione della legge, la Fondazione Nazionale Anffas Dopo di NOI presenta una ricerca empirica che fotografa l’impatto della norma. Solo il 40% delle Associazioni dichiara che nella propria Regione ci sono stati i bandi per accedere alle risorse, per 344 richieste di contributo mappate. Il 39% delle associazioni Anffas ha già attivato un progetto coerente con la legge 112/2016. Alta la consapevolezza che la de-istituzionalizzione è un cambio di paradigma che si può realizzare solo lavorando in sinergia. L’intervista a Emilio Rota

Qual è l’impatto della legge sul dopo di noi? A due anni esatti dall’approvazione della legge 112/2016 (era il 14 giugno 2016) e in attesa della annuale relazione al Parlamento sull’attuazione della legge, prevista per giugno (l’anno scorso la prima relazione in realtà arrivò a dicembre), la Fondazione Nazionale Anffas Dopo di NOI ha presentato oggi una ricerca empirica realizzata tra le sue associazioni. Anffas oggi e domani è riunita a Roma per l’Assemblea nazionale, un appuntamento particolarmente importante quest’anno perché è il sessantesimo anniversario dalla fondazione dell’associazione. «La legge è oggi in prima applicazione: in “rodaggio” dove muove i primi passi, in “gestazione” nella maggior parte delle Regioni che stanno facendo più fatica del previsto ad applicarla, rallentata dalla farraginosità burocratica, segno evidente che va intensificato il lavoro di sensibilizzazione culturale, di proposta politica ed istituzionale per la sua applicazione sollecita e corretta. È necessaria quindi un’azione di sostegno che aiuti le istituzioni, gli enti locali e le realtà dell’associazionismo e del Terzo settore a “fare strada” ai contenuti della legge, inaugurando una nuova stagione di intervento che ritrovi slancio nel lavorare insieme ed avviare così una nuova stagione di progetti di vita, promuovendo con forza il pensiero Anffas a sostegno della corretta applicazione della legge», ha detto Emilio Rota, presidente della Fondazione Nazionale Anffas Dopo di NOI nella sua relazione.

Presidente, che cos’è questa ricerca?
Abbiamo interpellato le nostre associazioni Anffas per capire che cosa sta “bollendo in pentola” sul dopo di noi, per passare come diciamo spesso dalle parole ai fatti. Hanno partecipato 167 realtà, di fatto il 99,9% delle nostre associazioni. Si tratta di un questionario di dieci domande, che ci ha permesso di fotografare l’impatto della norma nel circuito associativo e da cui ora dovremo individuare di conseguenza le strategie migliori a sostegno dei percorsi di deistituzionalizzazione e per dare gambe e prospettiva ai nuovi progetti di vita. L’indagine è stata realizzata tra febbraio e marzo, ora dovremo entrare nel dettaglio con l’analisi dei risultati.

Quali sono le prime evidenze?
Innanzitutto, tutte le associazioni sono al corrente dell’esistenza della legge in questione, sembra banale dirlo ma è un dato molto positivo. Sempre a livello di informazione, il 75% delle realtà ha fatto azioni mirate di sensibilizzazione, per promuovere tra gli associati e nella comunità locale la legge e le opportunità che offre. Ci sono stati ad esempio 207 convegni, molti incontri con i famigliari, poi incontri pubblici, seminari… però il 25% non si è ancora attivato, è un dato da approfondire.

Qual è il grado di attuazione della legge 112, sui territori? Sono stati fatti i bandi per avere accesso ai fondi stanziati?Sappiamo che ci sono ancora solo una minoranza di regioni che hanno emesso i bandi, c’è una grossa difformità, alcune regioni avanti e molte ancora ai blocchi di partenza. Dalle associazioni abbiamo ricevuto 63 risposte positive, 75 negative e 23 che brancolano nel buio. Il dato è che solo il 40% delle associazioni ad oggi ha visto il bando sul proprio territorio.

Che cosa hanno chiesto le persone con disabilità nei nuovi progetti di vita per il dopo di noi?
Abbiamo raccolto 46 risposte dalle associazioni, che ci consentono di “mappare” 344 richieste di contributo per nuovi progetti di vita da attivare. I dati? Al primo posto ci sono i percorsi di accompagnamento, poi le richieste per il cohousing, per gli appartamenti gestiti da un ente, per un appartamento gestito da famiglie, poi a scendere un contributo per l’affitto o per la ristrutturazione. Le associazioni che dicono di non essere in grado di stimare quanti associati hanno presentato una richiesta per il contributo a valere sul fondo della legge 112 sono state 116, quindi in proporzione le richieste potrebbero aumentare di molto.

È necessaria quindi un’azione di sostegno che aiuti le istituzioni, gli enti locali e le realtà dell’associazionismo e del terzo settore a “fare strada” ai contenuti della legge, inaugurando una nuova stagione di intervento che ritrovi slancio nel lavorare insieme ed avviare così una nuova stagione di progetti di vita

Emilio Rota

Veniamo al ruolo delle associazioni: quale supporto è stato chiesto all’associazione per i progetti di vita?
Il 74% ha ricevuto richiesta di supporto, il 26% ancora no: qui si palesa l’assenza di volontà nell’affrontare il problema, che però – non mi stanco di dirlo – è incomprimibile ma non imprevedibile. Ci sono state richieste di supporto generico, richieste per sostenere l’istanza di accesso, richieste di supporto su progetto, di supporto per il personale, richieste su questioni abitative e legali.

Le associazioni Anffas hanno già attivato progetti di vita coerenti con i contenuti della legge 112?
Il 61% no, il 39% sì e le risposte affermative sono relative a 306 progetti di vita coerenti con la 112. Qualcosa quindi si è già mosso. I percorsi di accompagnamento anche qui rappresentano circa il 50%. Non è facile partire. Tuttavia io continuo a vedere positivo. Interessante ad esempio è che ben 103 associazioni dichiarino di operare già con altri enti pubblici o del privato sociale e 59 dicano che intendono sviluppare sinergie, è un segnale importante, vuol dire che c’è la consapevolezza che da soli non ce la si fa. Una nostra idea è di arrivare ad attivare almeno un progetto coerente con la legge sul dopo di noi in ciascuno dei territori dove Anfass è presente e il 73% delle nostre realtà si dichiara interessato. Diciamo che il dato tre quarti/un quarto torna spesso, c’è da lavorare culturalmente, benché un dato positivo che emerge dalla ricerca è che il 90% circa è interessato a promuovere percorsi di de-istituzionalizzazione che nella logica della CRPD permettano alle persone di scegliere il luogo di vita e con chi. Un altro dato interessate da sottolineare è la diffusione dell’amministrazione di sostegno: avevamo fatto un’indagine una decina di anni fa, che aveva rilevato come ci fossero un 57% interdizioni e inabilitazioni e solo il 16% di amministrazioni di sostegno. Adesso, grazie anche al lavoro culturale fatto dalle associazioni, che nella grandissima parte dei casi ha realizzato percorsi di sensibilizzazione e informazione sul tema, l’interdizione/inabilitazione è scesa al 23%.

Avete raccolto anche dati sul fronte degli strumenti per la tutela patrimoniale?
Abbiamo fatto la domanda, ma abbiamo ricevuto dalle associazioni poche risposte. Le famiglie hanno ancora molta riservatezza a trattare questo tema. Dalle risposte che abbiamo ricevuto, vediamo che c’è una propensione per le formule tradizionali, testamenti e legati; cominciano ad affacciarsi le polizze vita; trust, fondi speciali e vincoli sono al 16%.

Tirando le somme, cosa possiamo dire?
Cominciamo ad avere dei dati concreti per sostenere l’avvio di nuovi percorsi di de-istituzionalizzazione per le persone con disabilità. Si tratta di un cambio paradigmatico delle politiche di welfare, si tratta di migliorare la comunità in cui viviamo rendendola più accessibile a tutti, più ricca di opportunità differenti e più a misura di ognuno di noi. È la sfida più importante per Anffas tutta e una delle sfide decisive per tutto il Terzo settore.

In copertina, foto Anffas Cinisello

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Esami di terza media per alunni con disabilità e DSA

Fonte www.edscuola.eu – Tenendo sempre come riferimento il D.Lgs 62/2017, è bene sottolineare che le prove Invalsi non fanno più parte dell’Esame di Stato, ma rappresentano un momento del processo valutativo del primo ciclo di istruzione. Inoltre, l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (PEI).

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché sono autorizzati all’uso di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sempre sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. Inoltre, alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato vale comunque come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Alunni con DSA

Invece per quanto riguarda le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA le scuole adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

Per quanto riguarda l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Anche in questo caso per tali alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per gli alunni con certificazione di disturbo specifico di apprendimento in cui si prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.

In sede di esame di Stato sosterrà pertanto le prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Infine, nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

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Come gli USA stanno aiutando le persone con disabilità ad entrare nel mondo del lavoro

Fonte www.disablog.it – Solo il 36% degli americani con disabilità ha un lavoro. I governatori dei vari stati vorrebbero aumentare questo numero percentuale e molti hanno già iniziato a farlo rendendo più facile alle persone con disabilità accedere ad un lavoro nel settore pubblico.

Il Massachusetts, ad esempio, ha richiesto dei finanziamenti privati affinché vengano creati supporti tecnologici che aiutino gli audiolesi e i non vedenti ad utilizzate Pc e smartphone, in modo tale da poter interagire al meglio col proprio lavoro. Il Maryland ha invece pensato di assegnare 5 punti in più di quelli previsti nei test ai cittadini con disabilità, mentre il Governatore della Louisiana ha firmato un ordine esecutivo con l’intento di creare dei nuovi stage e opportunità di lavoro per le persone con disabilità, formando i manager delle risorse umane nel loro reclutamento. Il problema è anche la legge federale, la quale vieta ai datori di lavoro di chiedere al dipendente se ha una disabilità (non tutte sono visibilmente evidenti) o di condividere con lui informazioni mediche personali. Anche nel momento in cui il dipendente rivela la sua disabilità, il datore di lavoro ha paura che essa possa in qualche modo portarlo ad infrangere la legge.

Molto spesso accade che le persone con disabilità non dichiarino il loro stato per paura di avere un impatto negativo sulla loro capacità di ottenere un posto di lavoro; infatti, in Louisiana su 70.000 dipendenti, solo 70 hanno dichiarato la loro disabilità. Per cercare di ottenere dati migliori e sempre nel rispetto della privacy, lo Stato sta lanciando un sondaggio anonimo tra i dipendenti per indagare meglio sulle disabilità presenti nel mondo del lavoro.

Lo stato del Vermont, in collaborazione con i college, utilizza degli account manager aziendali come intermediari per indirizzare i candidati al tipo di lavoro per il quale risultano essere qualificati.Facendo così, vengono istituiti dei periodi di prova per i lavoratori con disabilità come occupazione nel settore pubblico.

In Minnesota al candidato con disabilità viene offerta una prova di lavoro pre-probatoria di 700 ore, con retribuzione e prestazione sanitaria inclusa; se il datore di lavoro lo ritiene capace, lo stato di prova diventa effettivo. Recentemente, un avvocato con autismo è stato assunto dallo stato. Non è solo l’altruismo a spingere il settore pubblico a diversificare la forza lavoro; ad aprile, il tasso di disoccupazione nazionale è sceso al 3,9%. La forza lavoro sta invecchiando. I giovani sembrano allontanarsi dai posti di lavoro governativi. Quindi, diventa necessario trovare competenze e capacità in ogni aspetto sociale, anche quello delle persone con disabilità.

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Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/17

Fonte www.superabile.it – Pubblicato il 17 aprile 2018 sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il documento “Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/2017” che riporta nello specifico i dati sulle scuole a gestione statale e non statale, mostrando la distribuzione sul territorio italiano per i vari ordini scolastici.

La Legge dell’8 ottobre 2010 n. 170, riconosce la dislessia (disturbo nell’imparare a leggere), la disgrafia (disturbo nell’imparare a scrivere), la disortografia (disturbo nell’utilizzare il codice linguistico) e la discalculia (disturbo nel calcolo matematico), denominati “DSA”, e prevede una nuova forma di tutela del diritto allo studio destinata specificamente agli alunni con i suddetti disturbi.

L’intervento normativo volto a garantire l’esercizio del diritto allo studio si focalizza su una didattica individualizzata e personalizzata, su strumenti compensativi, su misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.

Se un alunno presenta più disturbi, si parla di comorbilità che può esistere anche tra i disturbi specifici dell’apprendimento e altri disturbi di sviluppo, come di linguaggio, di coordinazione motoria e disturbi dell’attenzione, e tra i disturbi specifici dell’apprendimento e i disturbi emotivi e del comportamento.

Per gli alunni che presentano DSA, non accompagnati dalla certificazione di disabilità, non è prevista la figura dell’insegnante di sostegno.

Nell’anno scolastico 2016/17, il numero degli alunni con DSA frequentanti le scuole italiane di ogni ordine e grado si è attestato complessivamente intorno alle 254.600 unità, pari al 2,9 per cento del totale che comprende sia gli alunni frequentanti gli ultimi tre anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo e di secondo grado con certificazione di DSA, sia gli alunni censiti nella scuola dell’infanzia e nei primi due anni della scuola primaria per cui vi è una indicazione di rischio di DSA.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di disturbo, l’incremento del numero di certificazioni registrato nell’arco degli ultimi 3 anni è notevole, con le certificazioni di dislessia salite da circa 94 mila a poco meno di 140 mila, segnando un tasso di crescita del 48,6 per cento, quelle di disgrafia dalle 30 alle 57 mila unità, con una crescita del 90 per cento. Anche gli alunni con disortografia sono aumentati notevolmente, passando da circa 37 a 68 mila (+85 per cento) e gli alunni con discalculia da 33 a poco meno di 63 mila (+89 per cento). Per consultare il documento, cliccare su: Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/17

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Le nuove Linee Guida internazionali per l’accessibilità del web

Fonte www.superando.it – Come informa l’EDF (Forum Europeo sulla Disabilità), nei giorni scorsi il WAI, ovvero il gruppo di lavoro del W3C* che si occupa dell’accessibilità di internet, ha pubblicato la nuova versione (2.1) delle Linee Guida per l’accessibilità dei contenuti web (WCAG), che coincide con le nuove Raccomandazioni (Recommendations) dello stesso W3C.

Il documento elaborato, infatti, ha ricevuto un ampio supporto da parte del Comitato dei Revisori del W3C e ne è stato appunto approvato il passaggio a Raccomandazione. Ciò significa che ora è pronto uno standard stabile di implementazione generale e che pertanto le varie organizzazioni nazionali sono esortate a rivedere e ad aggiornare le proprie politiche, per riportare nel proprio àmbito nazionale gli aggiornamenti forniti dalle nuove WCAG 2.1, al fine di gestire al meglio le diverse esigenze degli utenti nei siti web.

Tutti i requisiti della precedente versione 2.0 sono stati inclusi nella versione 2.1, ma in quest’ultima ne esistono anche di nuovi, introdotti e spiegati in uno specifico testo (disponibile a questo link), alcuni dei quali sono rivolti in particolare alla risoluzione delle molte difficoltà legate all’ipovisione, alle problematiche cognitive e all’accessibilità mobile.

A proposito di “accessibilità mobile” (Mobile Accessibility), va precisato che con questi termini ci si riferisce alla possibilità di rendere i siti web e le applicazioni accessibili alle persone con disabilità quando utilizzano telefoni cellulari e altri dispositivi mobili. Il lavoro del WAI in questo settore affronta dunque i problemi di accessibilità delle persone che utilizzano un’ampia gamma di strumenti per interagire con il web, tra cui: telefoni e tablet; la TV digitale; dispositivi indossabili quali gli “orologi intelligenti”; dispositivi nei cruscotti dell’auto e negli schienali degli aerei; dispositivi negli elettrodomestici e altri noti come “Internet delle cose” (Internet of Things).

Ulteriori informazioni sulle nuove Linee Guida e sui prossimi passaggi sono disponibili come post nel blog raggiungibile a questo link. Per saperne di più, invece, sul WAI, si faccia riferimento a quest’altro link. Vi è infine anche un utile testo in italiano di cui suggeriamo senz’altro la lettura.

*Il W3C è il Consorzio Internazionale per gli standard del web.