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CONFERMATO IL LEGAME TRA AUTISMO E PARTO PREMATURO

Fonte www.west-info.eu I bambini prematuri possono sviluppare disturbi come l’autismo ancor prima di nascere. A dirlo, il primo studio sull’argomento condotto dall’Università di Yale.

Secondo gli autori, circa il 10% dei bambini americani viene al mondo prima della fine della gestazione e i fattori che contribuiscono alla loro nascita prematura possono anche arrecare danni al cervello mentre sono ancora nel grembo materno, con la conseguenza di essere maggiormente a rischio di sviluppare autismo, ADHD e paralisi cerebrale.

La tesi di Yale è stata provata misurando l’attività cerebrale di un campione di feti umani. Dai risultati, è emerso che in quelli nati prematuramente le connessioni neuronali erano più deboli già all’interno dell’utero, specialmente nell’emisfero sinistro e nelle aree legate allo sviluppo del linguaggio. Uno step importante nella ricerca medica per comprendere i meccanismi alla base delle nascite pretermine e la loro influenza sullo sviluppo cerebrale

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EUROPE FOR US

Fonte Inclusion Europe – Nell’ultimo numero del 2016 di “Europe for Us”, la newsletter dell’Epsa, la Piattaforma Europea dei Self Advocates, realizzata in linguaggio facile da leggere che fa il punto sui tanti progetti, le iniziative e le novità di livello europeo che vedono protagoniste le persone con disabilità intellettiva, c’è anche un po’ di Italia e di Anffas Onlus.

La newsletter* di dicembre 2016, infatti, porta all’attenzione dei suoi lettori alcuni dei progetti più importanti che si sono svolti in questi ultimi mesi, tra cui “Io, Cittadino!”, l’iniziativa di Anffas Onlus volta alla creazione del primo gruppo di Auto Rappresentanti in Italia che ha visto una partecipazione massiccia e tantissimi riconoscimenti, tra cui anche la proiezione dello spot collegato al progetto proiettato presso la sede delle Nazioni Unite in presenza dell’intero Dipartimento della Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali (DESA) riunitosi appositamente per celebrare il 3 dicembre 2016.

La newsletter EPSA è disponibile a questo link

Le informazioni su “Io Cittadino!” sono disponibili cliccando qui

*purtroppo ancora non disponibile in lingua italiana ma solo in inglese, francese, tedesco e spagnolo

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VERSO LE ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Fonte www.superando.it – La Direzione Generale per gli ordinamenti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha emanato il 15 novembre scorso la Circolare n. 10/16, riguardante le iscrizioni ai primi anni delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017-2018, che ancora una volta andranno effettuate solo online, tranne che per le scuole dell’infanzia e per gli istituti paritari che non abbiano aderito a tale modalità.

Occorrerà dunque iscriversi accedendo alla pagina web dedicata a partire dal 9 gennaio e le iscrizioni potranno avvenire tra il 16 gennaio e il 6 febbraio.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata, le loro iscrizioni dovranno essere completate con il deposito presso la segreteria della scuola della certificazione di disabilità ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio 185/06.

Nello specifico, a occuparsi dell’accoglienza e dell’inclusione comprensiva degli alunni con disabilità, di quelli con DSA (disturbi specifici di apprendimento) e degli stranieri è il capitolo 9 della Circolare, mentre il capitolo 11 riguarda l’iscrizione ai corsi per adulti di primo livello (per il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo ex licenza media) e di secondo livello (per il conseguimento del diploma di maturità).

A questi ultimi, va ricordato, devono iscriversi gli alunni con e senza disabilità che compiono 18 anni prima dell’inizio dell’anno scolastico.

In generale non vi sono particolari novità per gli alunni con disabilità rispetto a quanto stabilito lo scorso anno e tuttavia è opportuno ricordare che in caso di disabilità certificata, gli alunni hanno diritto di precedenza alle scuole di ogni ordine e grado, ciò che risulta particolarmente importante per la scuola dell’infanzia, la quale non è scuola dell’obbligo, ma che la Legge 104/92 (articolo 12, commi 1 e 2) stabilisce essere un diritto. In tale scuola, quindi, gli alunni con disabilità hanno diritto di precedenza negli istituti pubblici del proprio Comune o in quelli di Comuni limitrofi, laddove manchino nel proprio.

Va ricordato anche che – come già riferito ampiamente – che recenti Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia hanno stabilito che gli alunni con disabilità possano trattenersi un anno in più nella scuola dell’infanzia, decisione che, a parere di chi scrive, è da ritenersi erronea, dal momento che si basa su un’illegittima interpretazione di talune Circolari, ignorando totalmente l’obbligo scolastico che sorge per tutti al compimento del sesto anno di età, e anche per gli alunni con disabilità.

Va considerato poi quanto scritto nel paragrafo 2.1 della Circolare 10/16, ove cioè si ribadisce che i Consigli di Istituto possono deliberare dei criteri per limitare il numero di iscrizioni alle prime classi in base all’organico ricevuto, purché pubblichino tali criteri all’albo e sul sito della scuola prima dell’inizio delle iscrizioni.

L’auspicio, quindi, è che in tali delibere venga fissato anche il tetto massimo di alunni con disabilità che possono iscriversi alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado (ad esempio nella stessa classe non più di un alunno con disabilità grave o non più di due alunni con disabilità non grave), ciò purché vengano indicati anche i criteri di selezione in caso di eccesso di iscrizioni di alunni con disabilità (residenza dell’alunno in prossimità della scuola; vicinanza della scuola alla sede di lavoro di uno dei genitori; frequenza nella stessa scuola da parte di un fratello ecc.), al fine di evitare l’eccessiva presenza di alunni con disabilità nella stessa classe.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di rispettare il tetto massimo di 20, massimo 22 alunni, nelle classi con alunni con disabilità, fissato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09 (articolo 4 e articolo 5, comma 2), per evitare le cosiddette “classi pollaio”.

È infine opportuno ricordare anche che l’iscrizione come ripetenza di un alunno non è automatica, ma dipende da una Delibera del Consiglio di Classe o del Collegio dei Docenti o del Dirigente Scolastico. E comunque, ad avviso di chi scrive, la ripetenza di un alunno di scuola superiore con PEI differenziato (Progetto Educativo Individualizzato), che non venga ammesso agli esami, sia bocciato all’ultimo anno o non si presenti per sostenere gli esami stessi, non dovrebbe aver luogo, dal momento che essa serve a fare ottenere, ove possibile, la promozione in due anni con il raggiungimento degli obiettivi dei programmi ministeriali, mentre il PEI differenziato è finalizzato al raggiungimento dei propri obiettivi personalizzati, che possono essere modificati in ogni momento dell’anno e quindi non dà diritto a promozione (né consente bocciature), ma dà diritto al rilascio di un attestato.

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NOVITÀ ISEE 2017

Fonte www.superabile.it – La circolare Inps n. 137 del 25 luglio 2016 recependo le sentenze del Consiglio di Stato (nn. 00841, 00842 e 00838 di febbraio 2016 pronunciandosi sul ricorso del governo in opposizione alle sentenze del Tar Lazio) fornisce tra le istruzioni anche la necessità di non indicare più nel DSU i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche qualora attinenti a condizioni di disabilità. Tra queste si contemplano anche le indennità di natura risarcitoria e non solo l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili al 100%.

Si riportano di seguito i chiarimenti più significativi forniti dall’INPS, in particolare le indicazioni utili rispetto a tutti i contributi o prestazioni a sostegno della persona con disabilità, erogati da enti diversi dall’INPS (es. Regione, Comune, Inail etc).

Come previsto dalle istruzioni le prestazioni di seguito elencate non devono essere inserite nel quadro FC4:

• Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche

• Voucher per servizi all’infanzia

• Assegni di cura

• Bonus gas e elettrico

• Altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi della persona con disabilità

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SI PUÒ ESSERE LICENZIATI PER UNA SOPRAVVENUTA DISABILITÀ?

Fonte www.disabili.com Una disabilità che sopraggiunge in età adulta – quindi non congenita o di età giovanile – può portare con sé, tra i numerosi sconvolgimenti nell’intera vita, una ulteriore paura: quella di poter essere licenziati perchè non si è più in grado di svolgere il lavoro di prima.

Si parla in questi casi di disabilità sopravvenuta, intendendo con ciò una disabilità che ha colpito un lavoratore che al momento della stipula del contratto lavorativo era in salute e senza disabilità. Essa di per sé non costituisce un valido motivo per giustificare un licenziamento. Ma vediamo in dettaglio come funziona in questi casi.

NON SI PERDE IL POSTO La legge prevede che se la persona non è più in grado di svolgere una data mansione, può sempre essere destinata a svolgere altre mansioni equivalenti o inferiori mantenendo invariato il suo trattamento stipendiario. È solo nel caso in cui non sia possibile adibire il dipendente a nessuna di queste attività che si verifica la circostanza del “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. In tal caso il lavoratore, se in possesso dei requisiti necessari per il collocamento mirato, sarà preso in carico dal CPI (Centro per l’Impiego) locale, avendo diritto di precedenza e non essendo iscritto a graduatoria. Se poi invece la persona non abbia più alcuna capacità residua per poter lavorare può fare richiesta di percepimento dell’assegno di incollocabilità (255,90 euro mensili).

Tale indennità è valida solamente nei casi di disabilità sopravvenuta per infortunio sul lavoro o malattia professionale; non concorre alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF e viene erogata fino al raggiungimento dei limiti pensionistici.

Vediamo ora nel dettaglio cosa accade quando un lavoratore incorre in una forma di disabilità; distinguendo il caso in cui essa sopraggiunga fuori dal contesto di lavoro rispetto al caso in cui la disabilità si generi sul posto di lavoro a causa di infortunio o malattia professionale.

DISABILITÀ SOPRAVVENUTA FUORI DAL CONTESTO DI LAVOROSe la condizione di disabilità sopraggiunge fuori dal contesto di lavoro, in linea di massima il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto. Si procede con il licenziamento solamente nel caso in cui non sia stato possibile trovare all’interno dell’azienda una mansione alternativa o inferiore oppure nel caso in cui l’inidoneità al lavoro sia diagnosticata come di durata “indefinita, a data da destinarsi”.

Ma vediamo in dettaglio le situazioni che si possono verificare:

1. Se la persona viene licenziata, risulta agli occhi dello Stato una persona disabile con il diritto di avere un lavoro per cui può partecipare alle liste di assunzione stilate nel Centro per l’Impiego della sua provincia. In queste liste la persona non sarà registrata fisicamente perchè avrà diritto di precedenza. Per usufruire del servizio di collocamento mirato, però, dovrà possedere i requisiti delle persone con disabilità prive di occupazione, aventi diritto all’assunzione obbligatoria, ossia un grado di invalidità superiore al 45%.

2. Se la disabilità sopravvenuta ha comportato una riduzione della capacità lavorativa di più del 60% ma il datore di lavoro non ne è responsabile perchè è stato accertato in sede giurisdizionale che si è attenuto alle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, allora il dipendente divenuto disabile viene escluso dalla base di computo (numero di occupati in un’azienda su cui calcolare la percentuale di persone disabili da assumere) ma viene conteggiato nella quota di riserva (la percentuale di disabili che l’azienda è tenuta ad assumere).

3. Quando invece la disabilità supera il 60% ma essa è stata causata da un inadempimento delle norme di sicurezza da parte del titolare, allora la persona non viene conteggiata nella quota di riserva.

4. Infine se la disabilità ha comportato una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%, anche in questo caso non si viene conteggiati nella quota di riserva.

DISABILITÀ PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE – Se la condizione di disabilità incorre durante l’orario di lavoro o deriva da una malattia professionale contratta a seguito dell’attività lavorativa prolungata in un certo luogo, anche in questo caso vale il principio per cui alla persona deve essere garantito di poter mantenere il suo posto di lavoro o tutt’al più le si possano assegnare altre mansioni equivalenti o anche inferiori, purché le venga corrisposto sempre lo stesso stipendio. Anche in questo caso in mancanza di mansioni sostitutive adeguate si procede alla pratica di licenziamento e all’avvio presso un’altra azienda. Parimenti si ha la precedenza nel collocamento mirato e non si viene iscritti in graduatoria ma è necessario essere in possesso del requisito richiesto a tutti gli invalidi del lavoro, aventi diritto all’assunzione obbligatoria, per usufruire del servizio, e cioè avere un grado di disabilità superiore al 33%. La verifica e la valutazione della residua capacità lavorativa spetta all’INAIL.

La persona con disabilità che ha subìto infortunio sul lavoro o ha una malattia professionale, a patto che abbia un grado di invalidità maggiore del 33% e il datore di lavoro abbia rispettato tutte le norme di sicurezza e igiene sul lavoro, è escluso dalla base di computo (o base occupazionale) su cui determinare il numero di lavoratori disabili da assumere obbligatoriamente mentre è conteggiato nel numero dei lavoratori disabili che il datore di lavoro è tenuto ad assumere (quota di riserva). Inoltre vale anche qui la distinzione fra grado di disabilità superiore al 60% con zero responsabilità del datore di lavoro che comprende conteggio nella quota di riserva e disabilità inferiore al 60% o superiore ma con responsabilità del datore di lavoro che invece non conteggia il dipendente nella quota di riserva.

L’IMPEGNO DELL’INAIL PER MANTENERE IL POSTO DI LAVORO – Proprio all’INAIL sono state attribuite dalla legge di stabilità 2015 particolari “competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro”. L’INAIL ha approvato in luglio 2016 il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro” ed è suo compito cercare di favorire la continuità lavorativa della persona divenuta disabile sul lavoro nella sua stessa mansione o in un’altra alternativa/equivalente.

Ora, uscita la circolare n. 51/2016, il 30 dicembre 2016, vengono forniti chiarimenti e istruzioni funzionali per l’applicazione del Regolamento a livello omogeneo sul territorio tramite interventi mirati che vedono la partecipazione attiva dei datori di lavoro e di equipe multidisciplinari Inail appositamente designate. Per la messa in opera di questi interventi miranti il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità, Inail ha stanziato, per il 2017, 21. 200.000 euro. In particolare:

– per gli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche ha fissato un limite massimo di spesa rimborsabile di 95.000 euro;

– per gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro (interventi sugli arredi, sugli ausili e i dispositivi tecnologici, sui comandi speciali e sugli adattamenti di veicoli) ha fissato un limite di spesa rimborsabile di 40.000 euro;

– per gli interventi di formazione un limite massimo di spesa rimborsabile di 15.000 euro. Nei limiti complessivi fissati per ciascuna tipologia di intervento, al datore di lavoro è rimborsato il 100% delle spese sostenute per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento delle postazioni di lavoro. L’importo che l’Inail può rimborsare per gli interventi di formazione è invece pari al 60% del costo totale.

L’Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto. Riassumendo: Si è esclusi dalla base di computo (base occupazionale di assunti su cui calcolare la percentuale delle persone con disabilità da assumere) e si è computati nella percentuale d’obbligo (quota di riserva di persone disabili da assumere) quando:

– si è contratta, in costanza di rapporto di lavoro, per malattia o infortunio (può essere tanto sul posto di lavoro quanto fuori) una disabilità pari o superiore al 60% ed è stato accertato in fase giudiziale che il datore di lavoro non ne è responsabile (perchè ha rispettato le norme sulla sicurezza e sull’igiene nel luogo di lavoro)

– si è contratta, in costanza di rapporto di lavoro, per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in questo caso sì si specifica la necessaria circostanza del luogo di lavoro) un’invalidità superiore al 33% riconosciuta dall’INAIL senza che il datore di lavoro ne sia responsabile. (art. 3, co.4, D.P.R. 333/00). È l’articolo 4 della legge 68/99 a prevedere in che misura i datori di lavoro possono riconoscere disabili i lavoratori divenuti tali in costanza di rapporto di lavoro. Allo stesso modo l’articolo 4 precisa anche che è obbligatorio computare nella quota di riserva quei lavoratori, già le persone con disabilità prima della costituzione del rapporto di lavoro che però non fossero stati assunti tramite il collocamento obbligatorio o ai sensi della legge 68/99, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (novità introdotta dal D.lgs. 151/15).

Riferimenti normativi

•Articolo 4 e 10 della legge 68/99

•Regolamento di esecuzione della legge 68/99 con il D.P.R 333/2000

•Sentenza Corte di Cassazione n. 775/1998

•Articoli 41 e 42 del decreto legislativo 81/2008

•Dlgs 151/15 •Dlgs 23/15 (Jobs Act) sulla dicitura “disabilità e non inidoneità”

•Circolare n. 51/2016 del 30 dicembre 2016

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SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Fonte www.regioni.it – È disponibile il documento di approfondimento “Sanità e politiche sociali: quadro sinottico sulle norme previste dalla legge di bilancio 2017”, realizzato dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Settore Salute e Politiche Sociali.

Il documento esamina la Legge di Bilancio e mette a confronto il testo definitivo con gli emendamenti e le relative osservazioni.

Il pdf del testo è disponibile cliccando qui

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VIAGGIARE CON UNA DISABILITÀ

Fonte www.disablog.it – Anche tra le persone con disabilità c’è chi ama viaggiare e andare alla scoperta di località, culture e gastronomie completamente diverse dalla loro. Per andare incontro a coloro che vogliono viaggiare, quindi, la Rete Europea per il Turismo Accessibile ha divulgato proprio in queste ore la 2a edizione della “Guida sul Turismo accessibile nel mondo“, redatta per l’occasione da Martin Heng per Lonely Planet.

Si tratta di una guida purtroppo disponibile in sola lingua inglese, ma che nasce come un progetto che vede la collaborazione di Lonely Planet ed ENAT e che col passare del tempo potrebbe svilupparsi fino ad esser reso disponibile anche in altre lingue.

L’obiettivo di questo manuale è semplice e scontato: promuovere il turismo accessibile in primo luogo per le persone con disabilità, ma poi anche per il turismo stesso che chiaramente vede nelle strutture e nelle località accessibili un’ulteriore forma di business.

La guida in questione appare suddivisa in cinque sezioni fondamentali, ciascuna delle quali si focalizza su una questione specifica. La prima, “Country-by-country resources” riporta siti e riferimenti di governi, istituzioni, autorità locali, organizzazioni governative o no-profit, imprese e realtà varie che possono rendere più bella l’esperienza turistica di una persona con disabilità.

La seconda sezione si intitola “Personal travel blogs” e, come dice il nome stesso, non è altro che un’area in cui viene dato spazio al racconto e al confronto delle varie esperienze di viaggio di persone con disabilità. Questa è praticamente la sezione più giusta per scambiarsi consigli, informazioni e pareri.

La terza area, “General resources“, propone una serie di siti utili per avere informazioni di carattere generale in merito al turismo accessibile quando non si ha ancora in mente una meta di viaggio precisa. E’ la sezione adatta quindi per prendere una decisione in termini di meta in cui andare!

Ci sono poi le ultime due sezioni, la “Specialist travel agents and tour operators” e la “Specialist adventure sports organisations“, laddove la prima non è altro che una lista di agenzie di viaggi e di tour operator specializzati nel turismo accessibile, mentre la seconda è un’area pensata per le organizzazioni sportive che vogliono far vivere un’esperienza adrenalinica.