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Azioni Antidiscriminazione

Per capire se il trattamento riservato ad una persona è discriminante è sufficiente porsi una semplice domanda: la persona avrebbe ricevuto un trattamento più favorevole se fosse stata di un altro sesso, di un’altra razza, di un’altra età o in un’ altra condizione di salute?
Se la risposta è affermativa, il trattamento meno favorevole riservato a questa persona è chiaramente discriminante.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità stabilisce che per discriminazione fondata sulla disabilità “si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole” (art. 2 – definizioni).

Grazie alle disposizioni dettate dalla Legge 1 marzo 2006 n. 67 (“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”) ANFFAS Corigliano Rossano ha ricevuto tale riconoscimento con l’emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La norma in questione prevede che l’azione di tutela giudiziaria possa essere avviata e condotta, oltre che dalla persona con disabilità, anche da un’Associazione, purchè in possesso di specifica legittimazione ad agire.

Materiale di approfondimento sui temi della “non discriminazione”.

Progetto AAA – Antenne Antidiscriminazione Attive

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