La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n° 22786/16 depositata il 30 Maggio 2016 ha recentemente confermato una condanna penale per “rifiuto d’atti d’ufficio” e il risarcimento del danno a tre collaboratrici scolastiche, di una scuola dell’infanzia, che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad un’alunna con disabilità complessa. Nello specifico la Sentenza ribadisce che i compiti di assistenza per l’igiene personale degli alunni con disabilità sono di competenza dei collaboratori scolastici.
Approfondiamo le ragioni del dibattito apertosi dopo tale pronunciamento riportando, per gentile concessione dell’autore, un interessante contributo dell’Avv. Francesco Marcellino*.
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Vita.it – Con 263 voti a favore, 2 contrari e 134 astenuti (Sinistra Italiana, Forza Italia, MoVimento 5 Stelle), la Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista” (C. 2656-3247-A). «Finalmente viene riconosciuto a 150mila educatori e pedagogisti un ruolo adeguato, valorizzato e qualificato», ha detto la relatrice Milena Santerini (Democrazia Solidale-Centro Democratico). Due le sue sottolineature: «il fatto che si riconosca l’importanza dell’educazione e dei compiti educativi dedicati alla cura dello sviluppo della persona e il fatto che questa funzione indispensabile debba essere svolta da persone con una precisa competenza, frutto di una specifica cultura professionale».
La novità principale della legge infatti è che per svolgere la professione di educatore ci vorrà la laurea. La legge inoltre va a definire gli ambiti di intervento nel campo sociale, sanitario e sociosanitario anche in rapporto ad altre figure professionali (nello specifico gli educatori professionali) e disegna una fase transitoria per gli educatori attualmente in servizio, riconoscendo il valore della loro esperienza.
D’ora in poi quindi al posto degli attuali “educatori” (quelli che escono da Scienze dell’educazione e della formazione) e “educatori professionali” (quelli che escono dai corsi collegati alle facoltà di medicina) avremo l’educatore professionale socio-pedagogico (qualifica attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19, sotto la facoltà di Scienze dell’educazione e della formazione) e l’educatore professionale socio-sanitario (attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione). Tutto questo era sostanzialmente già definito nei lavori in Commissione, tanto che a marzo sembrava ci fosse la possibilità di approvare la legge per via legislativa, senza passare dall’Aula.
Come sarà la fase transitoria? Chi all’entrata in vigore della legge ha già una laurea della classe L-19 si vedrà attribuita la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico mentre gli educatori senza laurea per i prossimi tre anni potranno completare la loro formazione e avere la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico frequentando un anno di corso intensivo (60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza), a patto di avere uno di questi requisiti: un diploma magistrale rilasciato entro il 2002; lavorare come educatore nelle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso; aver svolto l’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi. Gli educatori con contratto a tempo indeterminato che abbiano almeno 50 anni di età e almeno 10 anni di servizio oppure almeno 20 anni di servizio acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Chi ha svolto legittimamente l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata, può continuare ad esercitare l’attività di educatore (non c’è quindi obbligo di fare nè la laurea nè il corso intensivo) ma non può avvalersi della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.
Per Milena Santerini si tratta di una transizione «molto equilibrata». Quanto all’unificazione dei due titoli professionali e dei percorsi formativi, «se ne è discusso, ma per il momento penso che questo sia già un buon traguardo». Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.