Fonte www.edscuola.eu – Tenendo sempre come riferimento il D.Lgs 62/2017, è bene sottolineare che le prove Invalsi non fanno più parte dell’Esame di Stato, ma rappresentano un momento del processo valutativo del primo ciclo di istruzione. Inoltre, l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (PEI).
Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché sono autorizzati all’uso di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sempre sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. Inoltre, alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato vale comunque come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Alunni con DSA
Invece per quanto riguarda le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA le scuole adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.
Per quanto riguarda l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Anche in questo caso per tali alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Per gli alunni con certificazione di disturbo specifico di apprendimento in cui si prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.
In sede di esame di Stato sosterrà pertanto le prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Infine, nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Fonte www.disablog.it – Solo il 36% degli americani con disabilità ha un lavoro. I governatori dei vari stati vorrebbero aumentare questo numero percentuale e molti hanno già iniziato a farlo rendendo più facile alle persone con disabilità accedere ad un lavoro nel settore pubblico.
Il Massachusetts, ad esempio, ha richiesto dei finanziamenti privati affinché vengano creati supporti tecnologici che aiutino gli audiolesi e i non vedenti ad utilizzate Pc e smartphone, in modo tale da poter interagire al meglio col proprio lavoro. Il Maryland ha invece pensato di assegnare 5 punti in più di quelli previsti nei test ai cittadini con disabilità, mentre il Governatore della Louisiana ha firmato un ordine esecutivo con l’intento di creare dei nuovi stage e opportunità di lavoro per le persone con disabilità, formando i manager delle risorse umane nel loro reclutamento. Il problema è anche la legge federale, la quale vieta ai datori di lavoro di chiedere al dipendente se ha una disabilità (non tutte sono visibilmente evidenti) o di condividere con lui informazioni mediche personali. Anche nel momento in cui il dipendente rivela la sua disabilità, il datore di lavoro ha paura che essa possa in qualche modo portarlo ad infrangere la legge.
Molto spesso accade che le persone con disabilità non dichiarino il loro stato per paura di avere un impatto negativo sulla loro capacità di ottenere un posto di lavoro; infatti, in Louisiana su 70.000 dipendenti, solo 70 hanno dichiarato la loro disabilità. Per cercare di ottenere dati migliori e sempre nel rispetto della privacy, lo Stato sta lanciando un sondaggio anonimo tra i dipendenti per indagare meglio sulle disabilità presenti nel mondo del lavoro.
Lo stato del Vermont, in collaborazione con i college, utilizza degli account manager aziendali come intermediari per indirizzare i candidati al tipo di lavoro per il quale risultano essere qualificati.Facendo così, vengono istituiti dei periodi di prova per i lavoratori con disabilità come occupazione nel settore pubblico.
In Minnesota al candidato con disabilità viene offerta una prova di lavoro pre-probatoria di 700 ore, con retribuzione e prestazione sanitaria inclusa; se il datore di lavoro lo ritiene capace, lo stato di prova diventa effettivo. Recentemente, un avvocato con autismo è stato assunto dallo stato. Non è solo l’altruismo a spingere il settore pubblico a diversificare la forza lavoro; ad aprile, il tasso di disoccupazione nazionale è sceso al 3,9%. La forza lavoro sta invecchiando. I giovani sembrano allontanarsi dai posti di lavoro governativi. Quindi, diventa necessario trovare competenze e capacità in ogni aspetto sociale, anche quello delle persone con disabilità.
Fonte www.superabile.it – Pubblicato il 17 aprile 2018 sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il documento “Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/2017” che riporta nello specifico i dati sulle scuole a gestione statale e non statale, mostrando la distribuzione sul territorio italiano per i vari ordini scolastici.
La Legge dell’8 ottobre 2010 n. 170, riconosce la dislessia (disturbo nell’imparare a leggere), la disgrafia (disturbo nell’imparare a scrivere), la disortografia (disturbo nell’utilizzare il codice linguistico) e la discalculia (disturbo nel calcolo matematico), denominati “DSA”, e prevede una nuova forma di tutela del diritto allo studio destinata specificamente agli alunni con i suddetti disturbi.
L’intervento normativo volto a garantire l’esercizio del diritto allo studio si focalizza su una didattica individualizzata e personalizzata, su strumenti compensativi, su misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.
Se un alunno presenta più disturbi, si parla di comorbilità che può esistere anche tra i disturbi specifici dell’apprendimento e altri disturbi di sviluppo, come di linguaggio, di coordinazione motoria e disturbi dell’attenzione, e tra i disturbi specifici dell’apprendimento e i disturbi emotivi e del comportamento.
Per gli alunni che presentano DSA, non accompagnati dalla certificazione di disabilità, non è prevista la figura dell’insegnante di sostegno.
Nell’anno scolastico 2016/17, il numero degli alunni con DSA frequentanti le scuole italiane di ogni ordine e grado si è attestato complessivamente intorno alle 254.600 unità, pari al 2,9 per cento del totale che comprende sia gli alunni frequentanti gli ultimi tre anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo e di secondo grado con certificazione di DSA, sia gli alunni censiti nella scuola dell’infanzia e nei primi due anni della scuola primaria per cui vi è una indicazione di rischio di DSA.
Per quanto riguarda le diverse tipologie di disturbo, l’incremento del numero di certificazioni registrato nell’arco degli ultimi 3 anni è notevole, con le certificazioni di dislessia salite da circa 94 mila a poco meno di 140 mila, segnando un tasso di crescita del 48,6 per cento, quelle di disgrafia dalle 30 alle 57 mila unità, con una crescita del 90 per cento. Anche gli alunni con disortografia sono aumentati notevolmente, passando da circa 37 a 68 mila (+85 per cento) e gli alunni con discalculia da 33 a poco meno di 63 mila (+89 per cento). Per consultare il documento, cliccare su: Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/17
Fonte www.superando.it – Come informa l’EDF (Forum Europeo sulla Disabilità), nei giorni scorsi il WAI, ovvero il gruppo di lavoro del W3C* che si occupa dell’accessibilità di internet, ha pubblicato la nuova versione (2.1) delle Linee Guida per l’accessibilità dei contenuti web (WCAG), che coincide con le nuove Raccomandazioni (Recommendations) dello stesso W3C.
Il documento elaborato, infatti, ha ricevuto un ampio supporto da parte del Comitato dei Revisori del W3C e ne è stato appunto approvato il passaggio a Raccomandazione. Ciò significa che ora è pronto uno standard stabile di implementazione generale e che pertanto le varie organizzazioni nazionali sono esortate a rivedere e ad aggiornare le proprie politiche, per riportare nel proprio àmbito nazionale gli aggiornamenti forniti dalle nuove WCAG 2.1, al fine di gestire al meglio le diverse esigenze degli utenti nei siti web.
Tutti i requisiti della precedente versione 2.0 sono stati inclusi nella versione 2.1, ma in quest’ultima ne esistono anche di nuovi, introdotti e spiegati in uno specifico testo (disponibile a questo link), alcuni dei quali sono rivolti in particolare alla risoluzione delle molte difficoltà legate all’ipovisione, alle problematiche cognitive e all’accessibilità mobile.
A proposito di “accessibilità mobile” (Mobile Accessibility), va precisato che con questi termini ci si riferisce alla possibilità di rendere i siti web e le applicazioni accessibili alle persone con disabilità quando utilizzano telefoni cellulari e altri dispositivi mobili. Il lavoro del WAI in questo settore affronta dunque i problemi di accessibilità delle persone che utilizzano un’ampia gamma di strumenti per interagire con il web, tra cui: telefoni e tablet; la TV digitale; dispositivi indossabili quali gli “orologi intelligenti”; dispositivi nei cruscotti dell’auto e negli schienali degli aerei; dispositivi negli elettrodomestici e altri noti come “Internet delle cose” (Internet of Things).
Ulteriori informazioni sulle nuove Linee Guida e sui prossimi passaggi sono disponibili come post nel blog raggiungibile a questo link. Per saperne di più, invece, sul WAI, si faccia riferimento a quest’altro link. Vi è infine anche un utile testo in italiano di cui suggeriamo senz’altro la lettura.
*Il W3C è il Consorzio Internazionale per gli standard del web.