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Il Progetto Individuale per la persona con disabilità è un diritto soggettivo

DiAlgieri

Il Progetto Individuale per la persona con disabilità è un diritto soggettivo

 

martello di un tribunaleLo stabilisce il Tar Catania, con una sentenza

E’ ciò che ha stabilito il Tar di Catania con la sentenza N° 243/11, emessa dalla Seconda Sezione, Giudice Estensore Dott. F. Brugaletta.

La vicenda ha per vittima una persona con grave disabilità che due anni fa aveva avanzato istanza, ai sensi dell’ art. 14 l. 328/00 , per la stesura di un progetto individualizzato e personalizzato di vita con riguardo alle prestazioni di cura e di riabilitazione e dei servizi alla persona che gli enti competenti devono erogare.

La persona con disabilità ha prima subìto il silenzio inadempimento da parte dell’amministrazione comunale di residenza (Comune di Catania) – per cui l’ente è già stato condannato nel febbraio 2010 dal Tar Catania – e, successivamente, a seguito della stesura del progetto individualizzato, non ha beneficiato dell’erogazione dei servizi e dell’esecuzione di quanto previsto nel progetto redatto dall’Unità di Valutazione della Disabilità.

Proposta azione condannatoria avverso l’Azienda Sanitaria e il Comune di Catania , con il patrocinio dell’Avv. F. Marcellino , il Tar è stato chiamato a decidere su una questione di assoluta novità per il mondo del diritto, ed ha dichiarato che la materia è di competenza del Giudice Ordinario riconoscendo, però chiaramente in sentenza che “la posizione del ricorrente fatta valere ha la consistenza del diritto soggettivo” .

L’Avv. F. Marcellino commenta: “i profili di giurisdizione sui quali si è efficacemente soffermato il Tar Catania, sono tanto complessi quanto rilevanti. L’autorità giudiziaria ci ha consentito di avere chiarezza, per la prima volta in Italia, su cosa dovranno fare i cittadini ed i loro difensori, nell’ipotesi in cui, pur a seguito della stesura del progetto individualizzato per persona con disabilità, gli enti competenti (comune e aziende sanitarie) dovessero rimanere inadempimenti nell’erogazione di servizi e prestazioni. Aver statuito che il progetto ex art. 14 l. 328/00 fa sorgere un diritto soggettivo in capo alla persona con disabilità è per Noi la conferma che l’obiettivo principale della normativa è soddisfare i bisogni dei cittadini, ancor prima che offrire in modo disorganico e magari dispendioso servizi sul territorio. La personalizzazione, l’individualizzazione dei trattamenti e la conseguente organizzazione dei servizi sul territorio contribuirà non solo al rispetto dei diritti delle persone con disabilità, ma ad una loro maggiore soddisfazione e ad una più efficace, efficiente e parsimoniosa gestione dell’azione amministrativa, così come già in atto in altre Regioni Italiane. Auspichiamo, quindi, di non dover continuare a ricorrere al Giudice Civile, speranzosi di un’attivazione spontanea delle amministrazioni competenti” .

Anffas Onlus Sicilia, tra i ricorrenti nel giudizio, da tempo si prodiga in un’attività di informazione, formazione, sensibilizzazione sul tema in tutta la Sicilia. Da ultimo, in alcune province ha riscontrato aperture e dialoghi con gli enti locali e le aziende sanitarie, anche a conferma della fondatezza delle richieste provenienti dalle persone con disabilità.

Tali iniziative sono inoltre ampiamente sostenute da Anffas Onlus Nazionale , che proprio nei mesi scorsi ha lanciato la campagna nazionale “Buon Compleanno 328!” con l’obiettivo di richiedere con fermezza l’applicazione della L. 328/00 ed in particolare del suo art. 14, invitando le persone con disabilità e loro famiglie di tutta Italia a presentare in massa , grazie anche i modelli e le linee guide predisposte dall’Associazione, istanza per la predisposizione del progetto individuale e personalizzato .

Anffas Onlus Nazionale ed Anffas Sicilia, pur non potendo che manifestare rammarico circa il fatto che per l’esigibilità di un diritto di così fondamentale importanza per le persone con disabilità ed i loro genitori e familiari si debba ancora “passare” per le aule dei Tribunali, esprimono grande soddisfazione rispetto al riconoscimento che il diritto alla predisposizione di quanto previsto dall’art. 14 sia stato confermato quale diritto soggettivo perfetto e confermano che l’impegno associativo proseguirà, con ancor maggior tenacia e solerzia, in tutta Italia e ad ogni livello .

La “battaglia” dell’Associazione tutta, quindi, non si ferma di certo di qui, anzi…questa pronuncia la fortifica e si pone come invito e sfida ulteriore ad intensificarla, auspicando anche che l’intero movimento delle persone con disabilità e di chi le rappresenta vi si unisca e vi partecipi attivamente.

4 febbraio 2011

Per maggiori infomazioni
leggi le news Anffas sulla campagna “buon compleanno 328!”
Scarica la sentenza del Tar Catania

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