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Archivio giornaliero 31 Ottobre 2017

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CAPRI: ALLARME BARRIERE IN QUELLA SCUOLA

Fonte www.superando.it – «Qualche settimana fa – si legge in una nota diffusa dalla FISH Campania (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – è stato inaugurato ad Anacapri un nuovo Istituto Scolastico che raccoglie tutte le scuole superiori dell’Isola di Capri. Purtroppo, come segnalatoci dall’Associazione Capri senza barriere, tramite il presidente di essa Michele Lembo, il nuovo plesso non rispetta la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, sia per quanto riguarda il mancato funzionamento dell’ascensore, sia per la presenza all’interno del nuovo edificio di alcune barriere architettoniche, che impediscono l’accesso alla palestra agli studenti con disabilità motoria».

«La nostra Federazione – commenta Daniele Romano, presidente della FISH Campania – raccoglie la denuncia fatta dal presidente Lembo e chiederà al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli di provvedere al rispetto della normativa in materia di accessibilità. Le Istituzioni, infatti, dovrebbero garantire a tutte le persone con disabilità la non discriminazione, la pari opportunità e l’accessibilità, come previsto dall’articolo 3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che ormai da quasi nove anni è Legge dello Stato Italiano [Legge 18/09, N.d.R.]. E invece ancora una volta dobbiamo denunciare che ciò non avviene o che avviene in maniera sbagliata».

«E del resto – conclude Romano – va sempre ricordato che l’accessibilità non è solo prevedere uno scivolo o un ascensore, ma è anche coinvolgere i diretti interessati, per rendere un luogo realmente senza barriere».

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: federhand.fishcampania@gmail.com

*Cui Anffas Onlus aderisce

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LEGGE 104 E LICENZIABILITÀ DI CHI ASSISTE UN FAMILIARE CON DISABILITÀ

Fonte www.disabili.com – Nell’ambito di permessi lavorativi da Legge 104/1992 previsti per chi deve prendersi cura ed assistere un familiare con disabilità, sorgono non di rado di rado dei contenziosi tra lavoratore e datore di lavoro. La legge, infatti, è volta a tutelare il lavoratore – per il cui tramite si realizza il primario diritto all’assistenza del familiare cui sia stato riconosciuto la disabilità grave -ma anche la controparte dell’azienda.

Alcune sentenze in merito hanno infatti ricordato i casi in cui è legittimo licenziare chi assiste un familiare con disabilità ma anche quelli in cui i diritti del lavoratore prevalgono sulla burocrazia.

Torniamo sulla questione, alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha ribadito come il fulcro intorno al quale ruotano i permessi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 sia la persona con disabilità e i suoi diritti, che possono imporre limitazioni al potere del datore di lavoro, ad esempio in ambito di trasferimento di sede.

IL LAVORATORE TRASFERITO E LICENZIATO – Il caso è quello di un lavoratore beneficiario delle disposizioni previste dalla Legge 104/1992 in quanto familiare convivente di una persona con disabilità grave che abbisogna di assistenza. Il lavoratore in questione era stato trasferito senza il suo consenso da una sede ad un’altra che distava pochi chilometri sia dalla prima che dalla sua abitazione, ed era stato adibito a mansioni equivalenti (presso la mensa di un carcere). Di fronte alla comunicazione del trasferimento di sede, il lavoratore non aveva però prestato il suo consenso, e non si era successivamente presentato al lavoro presso la nuova sede. A fronte di quella che la sua ditta aveva ritenuto una assenza ingiustificata, il lavoratore era stato licenziato.

IL RICORSO AL TRIBUNALE – Contro questo licenziamento, che aveva ritenuto illegittimo, il lavoratore era quindi ricorso al tribunale di Napoli, il quale aveva rigettato la sua istanza. Stesso giudizio era stato emesso anche in secondo grado, dalla corte d’Appello di Napoli, ritenendo legittimo il licenziamento. Fino alla sentenza della Corte di Cassazione (la n. 24015 depositata il 12 ottobre 2017) che ribalta invece il giudizio.

LA TUTELA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ – La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, riportando la decisione alla funzione originaria della Legge 104/92, e in particolare al principio sancito dall’art.33, comma 5. La Cassazione ha ricordato come la tutela della persona con disabilità passi anche attraverso l’assistenza del familiare, per consentirgli un adeguato livello di sviluppo ed inserimento nel tessuto sociale: “la disposizione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell’art. 3, secondo comma, Cost., e della Carta di Nizza che, al capo 3 – rubricato Uguaglianza – riconosce e rispetta i diritti dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità (art. 26) e al capo 4 – rubricato Solidarietà – tratta della protezione della salute, per la quale si afferma che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un alto livello di protezione della salute umana”.

La Corte poi si riferisce anche alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009 dall’Italia (C. Cost. n. 275 del 2016) e dall’Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (Cass. 12911/2017, 25379/2016, 2210/2016).

Inoltre la sentenza ricorda che l’efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle condizioni di assistenza. Infine la Cassazione ricorda che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra “se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Il datore di lavoro ha pertanto anche questo onere probatorio.

LA PREVALENZA DELLE ESIGENZE DI ASSISTENZA – In definitiva, la Corte dichiara che, stante il necessario bilanciamento di interessi e di diritti tanto del lavoratore quanto del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze di assistenza e di cura del familiare con disabilità del lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi pregiudizievoli dal trasferimento del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte (Cass. 25379/2016, 9201/2012).

È su questo punto – ovvero sulla non verifica da parte della Corte territoriale delle eventuali ripercussioni assistenziali di questo trasferimento sull’assistenza della persona con disabilità, e soprattutto sulle effettive ragioni organizzative produttive dell’azienda, che la cassazione ha rigettatola decisione della Corte d’Appello di Napoli, dando di fatto ragione al lavoratore licenziato.

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100 MILIONI PER LA FAMIGLIA

Fonte www.vita.it – Il testo della legge di bilancio 2018 è stato trasmesso al Senato. Questo pomeriggio Paolo Gentiloni darà comunicazioni in Senato sui contenuto del disegno di legge di bilancio, aprendo la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione entro la mattina di mercoledì 8 novembre. La Commissione Bilancio concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire all’Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre.

Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio dovranno essere presentati all’Assemblea entro le ore 18 di lunedì 20 novembre.

Art. 9 – Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria

Per consentire agli ITS di incrementare la loro offerta formativa, formando una generazione di giovani in possesso delle competenze necessarie per affrontare le sfide dell’industria 4.0, la legge di Bilancio 2018 incrementa il Fondo destinato agli ITS, con 5 milioni di euro aggiuntivi per il 2018, 15 milioni di euro nel 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2020. Art. 16 – Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro provati che assumano a tempo indeterminato un giovane under30, avranno per 36 mesi l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 3mila euro annui. Per il solo 2018, l’incentivo vale per le assunzioni di giovani fino ai 35 anni. L’esonero arriva a coprire tutti i versamenti dovuti per chi assume un giovane che abbia svolto in azienda l’alternanza scuola lavoro o l’apprendistato di primo o terzo livello.

Art. 25 – Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà

La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali sale dagli attuali 262 milioni per il 2018 a 297 milioni e dagli attuali 277 annui a decorrere dal 2019 a 347 milioni nel 2019 e 352 annui a decorrere dal 2020. Nel suo complesso, il Fondo viene incrementato di 300 milioni di euro nel 2018, di 700 milioni nel 2019, di 665 milioni nel 2020 e di 263 milioni annui a decorrere dal 2021. Un ulteriore incremento di 235 milioni di euro nelle finalità da individuare con il Piano contro la Povertà. La dotazione del Fondo contro la Povertà quindi è pari a 2.059 milioni per il 2018, 2.545 nel 2019 e 2.745 a decorrere dal 2020.

Art. 26 – Promozione del welfare di comunità

Per le erogazioni relativi ai progetti promossi dalle fondazioni per promuovere il welfare di comunità, è riconosciuto alle fondazioni un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 29 – Censimenti permanenti

Nel 2018 ci sarà il censimento del non profit.

Art 30 – Fondo politiche per la famiglia

Presso il ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un Fondo da destinare a interventi per le politiche della famiglia, con una dotazione di 100 milioni annui a partire dal 2018.