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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E DISABILITÀ

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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E DISABILITÀ

Fonte www.disabili.com – La Legge di riforma dell’istruzione, n. 107/15 prevede, tra le altre cose, un dettagliato piano per le Scuole Secondarie di Secondo Grado, riguardante l’alternanza scuola-lavoro.

Nello specifico sono previste, per gli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, almeno 400 ore e, per i licei, nel triennio, almeno 200 ore. I percorsi di alternanza devono essere inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa elaborati dalle istituzioni scolastiche.

L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche e può essere realizzata anche all’estero. E’ previsto un regolamento, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.

Le scuole, inoltre, devono attivare percorsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/08. Il dirigente scolastico individua, all’interno di un registro nazionale, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi e stipula con essi apposite convenzioni.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La legge 107, nell’indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, non fa alcun riferimento agli alunni con disabilità. In essa si legge che il percorso di alternanza si attiene a quanto previsto dal D. Lgs. N. 77/05, nel quale è indicato che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per gli studenti con disabilità, in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Ciò, naturalmente, sembra indicare che tali esperienze saranno progettate in misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni.

Non si ravvisano, però, anche in questo documento normativo, ulteriori dettagli. L’alternanza scuola-lavoro, dunque, è stata già fissata da una norma di dieci anni fa ed è già presente in forma sperimentale in molte realtà scolastiche. Essa rappresenta un’ottima opportunità di inclusione per i ragazzi con disabilità. Ciò però è possibile solo individuando scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi. In caso contrario diventa mero atto formale e grande occasione persa. A tale coerenza è stato dedicato un recente convegno realizzato a Napoli dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dal titolo Il lavoro che fa per me! e dedicato alle azioni positive volte all’inclusione lavorativa.

Non si tratta solo, infatti, di favorire l’inserimento in situazioni lavorative, ma, piuttosto, di ricercare quelle specifiche situazioni in cui un ragazzo con disabilità possa esprimere al meglio le proprie capacità. Questa finalità, sia pure già indicata nella Legge n. 68/99, che tutela il diritto al lavoro, è stata infatti troppe volte disattesa e il mondo del lavoro spesso ha interpretato l’assunzione di una persona con disabilità in termini assistenziali e non, invece, secondo parametri di inclusione sociale.

Anche la scuola non ha elaborato nel tempo un concreto modello inclusivo idoneo a favorirne l’inserimento lavorativo, nonostante fosse previsto dalla Legge n. 104/92. Vi è l’alternanza scuola-lavoro, prevista ormai da dieci anni ed oggi confermata da una legge. In essa non vi sono riferimenti specifici per gli alunni con disabilità.

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