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Assistenti per l’autonomia e la comunicazione secondo TAR Calabria

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Assistenti per l’autonomia e la comunicazione secondo TAR Calabria

Il TAR Calabria con la sentenza n° 438/2012 del 23 Maggio 2012, pubblicata il 21 Giugno 2012, ha fornito

chiarimenti importanti circa l’obbligo degli Enti Locali a fornire gli assistenti per l’autonomia e la

comunicazione di cui all’art. 13 comma 3 L. n° 104/92.

Il TAR argomenta come segue:

 

1– L’alunno con disabilità ha diritto ad avere, oltre che un certo numero di ore di sostegno didattico, anche un certo numero di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, essendo tale funzione differente da  quella del sostegno didattico. L’assistente deve essere formato a rispondere agli specifici bisogni assistenziali  dell’alunno e non può essere un qualunque assistente generico. Il comune ha l’obbligo di fornire tale assistente in forza dell’art. 139 del decreto legislativo n° 112/98, che assegna tale compito ai Comuni per la scuola del primo ciclo ed alle Province per la scuola del secondo ciclo.

2- A nulla vale l’obiezione del Comune o della Provincia che, a causa delle ristrettezze economiche, non è in grado di fornire assistenti formati; infatti, come affermato da sempre dalla Corte Costituzionale, in presenza di un diritto costituzionalmente garantito come quello allo studio, non ci sono vincoli di bilancio che possano giustificare la violazione o il restringimento di tale diritto.

 

Una sentenza , questa ,che è stata oggetto di numerosi commenti soprattuto focalizzando l’attenzione sulla precisazione che l’assistenza sia  affidata ad” un professionista a ciò abilitato, in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienze”. Ciò a “conferma” di quanto già più volte sostenuto da parte dell’associazionismo familiare e degli esperti del settore.

Purtroppo, però, manca sufficiente chiarezza sull’argomento, manca una sorta di mansionario ed anche di normativa gius-lavoristica che garantisca, per un verso, gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, per altro verso, gli stessi alunni con disabilità e familiari.

La sentenza , dunque , non è rivoluzionara, ma fa chiarezza sull’obbligo degli enti locali . Si augura, quindi, che i chiarimenti giurisprudenziali consentano anche alla P.A. un’organizzazione dell’azione amministrativa e dei servizi adeguati alla normativa vigente ed ai bisogni dei destinatari , un servizio che metta al centro la persona così come esplicita anche la legge 328/00.  

 

 

                                                                                                                                        Marinella Alesina                                                                                         Presidente Anffas Onlus Corigliano

 

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