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FRAZIONABILITÀ DEI PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/1992

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FRAZIONABILITÀ DEI PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/1992

Fonte www.personecondisabilita.it – Chi deve assistere un figlio o un familiare con disabilità sa bene che, talvolta, sono necessari pochi minuti per svolgere alcune incombenze come la prenotazione e il ritiro di esami clinici, l’accompagnamento a scuola e così via.

Chi volesse usufruire dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992, può anche frazionarli: in mezze giornate, in ore o frazioni di ora. È quanto si legge nel documento redatto dagli avvocati Laura Abet e Giulia Grazioli del Servizio Legale Ledha (qui la versione integrale e in allegato il PDF ottimizzato per la stampa) dopo aver ricevuto varie segnalazioni e richieste di chiarimento al riguardo.

La situazione è disciplinata dagli enti previdenziali con circolari proprie. La possibilità di usufruire dei tre giorni, frazionandoli in ore, è prevista. Ma non è invece esplicitato se sia ammessa la fruizione per “frazioni di ora”. Occorre però sottolineare che la ratio dell’articolo 33 della Legge 104/1992 è quella di eliminare gli ostacoli presenti tra le persone con disabilità e la loro piena integrazione nel mondo del lavoro e inclusione nella società, attraverso la predisposizione precisa di una serie di agevolazioni lavorative per le persone con disabilità stesse e per i familiari che prestano assistenza e che l’andamento delle interpretazioni giurisprudenziali e normative è quello di estendere l’uso delle agevolazioni.

Questo, evidenzia il Servizio Legale Ledha, anche alla luce della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 che ha promosso la sperimentazione di azioni positive per la conciliazione sul luogo di lavoro, sensibilizzando in tal senso aziende e parti sociali e prevedendo nuovi sistemi di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro (part time, orario flessibile in entrata e uscita, flessibilità su turni etc etc).

“Per svolgere attività collaterali e di aiuto alle persone, spesso sono sufficienti pochi minuti, o comunque periodi di tempo nettamente inferiori a trenta o sessanta minuti, quindi – concludono gli avvocati Abet e Grazioli – non risulta conforme allo spirito della Legge 104/1992 porre a priori un limite alla fruizione dei permessi retribuiti senza ammettere la fruibilità anche per frazioni di ora”. Inoltre, aggiungono poi i legali non risulta rispettoso del dettato dell’articolo 2 della Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità che richiama la necessità di far sempre ricorso a quell’accomodamento ragionevole che permette di rispettare gli interessi e i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari”.

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