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LAVORO E DISABILITÀ: GLI ESCAMOTAGE LECITI PER EVITARE L’ASSUNZIONE

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LAVORO E DISABILITÀ: GLI ESCAMOTAGE LECITI PER EVITARE L’ASSUNZIONE

Fonte www.vita.itC’è una specifica norma, la legge 68/99. C’è la Corte di Giustizia Europea, che boccia l’Italia per non aver garantito tutte le misure necessarie a un adeguato inserimento professionale dei lavoratori. E infine ci sono i 750mila cittadini con disabilità iscritti alle liste speciali di collocamento obbligatorio che tuttavia un lavoro non ce l’hanno.

Si parla di oltre l’80% delle persone con disabilità, un mancato impiego di forza lavoro che costa al nostro Paese l’1% del Pil.

Dal 2008 in poi si è aggiunta la crisi, tanto che in casi di contratti di solidarietà, fallimento o ristrutturazione aziendale, si può chiedere la sospensione degli obblighi previsti dal la L. 68/99, che prevede appunto che le aziende che superano i 15 dipendenti sono obbligate ad assumere un determinato numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette (7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti).

Addirittura nel mese di maggio del 2013, nella nota 23580 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, si legge che l’obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette nel pubblico impiego, è sospeso fintanto che le amministrazioni pubbliche non abbiamo posti disponibili nella dotazione organica e, a fortiori ratione, laddove presentino posizione soprannumerarie.

Situazione dunque ancora più grave di quella del settore privato, in quanto agli enti pubblici economici che non ottemperano agli obblighi di assunzione di persone disabili sono applicate non solo le sanzioni amministrative e disciplinari, ma anche quelle penali (art. 15 c.3 L.68/99).

Per quanto riguarda il settore privato invece, è stata operata una depenalizzazione, restando in vigore esclusivamente le sanzioni amministrati- ve. Infine i datori di lavoro sia privati che enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone con disabilità, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità un contributo esonerativo nella misura di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Il ministro del Lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro marzo, sono tenute a inviare al ministro stesso. Con l’ulteriore recentissima riforma del lavoro (Jobs act) il legislatore ha modificato la normativa sul diritto al lavoro dei cittadini con disabilità, introducendo nuove categorie di lavoratori quali basi di calcolo della riserva: i somministrati (il cosiddetto lavoro interinale) purché abbiamo un contratto di lavoro non inferiore ai 12 mesi.

Seppur non siano state modificate le quote di assunzione dei lavoratori con disabilità, le aziende, ancor oggi, preferiscono pagare le sanzioni per l’omessa assunzione. Infatti, la nuova riforma, non ha aggravato le sanzioni per tali omissioni. Il legislatore, nonostante la grave situazione dei disabili nel mondo del lavoro, continua a favorire le aziende: entro la fine di febbraio, le aziende avrebbero dovuto presentare in via telematica il prospetto informativo, la dichiarazione desti- nata ai servizi provinciali competenti, che indica la situazione rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità o appartenente ad altre categorie protette. Tuttavia, con la nota 6725 del 30 dicembre 2015, il ministero del Lavoro ha prorogato il termine di presentazione di tale documentazione in modo tale da rendere incerta la data di decorrenza dell’obbligo dell’invio e la base di computo.

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