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L’INCLUSIONE VA GARANTITA, NON C’È SCARSITÀ DI FONDI CHE TENGA!

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L’INCLUSIONE VA GARANTITA, NON C’È SCARSITÀ DI FONDI CHE TENGA!

Fonte www.superando.it – Respingendo il ricorso di un istituto scolastico e del Ministero dell’Istruzione, la Corte di Cassazione, tramite la Sentenza n. 25011 depositata il 25 novembre scorso dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso presentato da un istituto scolastico e dal Ministero dell’Istruzione, dopo che quest’ultimo era stato condannato dalla Corte d’Appello di Trieste a risarcire i genitori di un’alunna con disabilità per il taglio delle ore di sostegno, da 25 a 6 (e successivamente 12). La Corte, inoltre, ha stabilito che « una volta determinato il Piano Educativo Individualizzato e prospettato un numero di ore necessario per il sostegno, non vi è facoltà da parte dell’amministrazione scolastica di modificare in alcun modo la misura del supporto, neanche in ragione di scarsità di risorse».

Particolarmente importanti i princìpi definiti dalla Suprema Corte, i cui Giudici hanno sostanzialmente evidenziato la condotta discriminatoria attuata dalle Istituzioni scolastiche, perché «il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità». In tal senso, si legge nella Sentenza, «una volta determinato il Piano Educativo Individualizzato [PEI, N.d.R.], e prospettato un numero di ore necessario per il sostegno, non vi è facoltà da parte dell’amministrazione scolastica di modificare in alcun modo la misura del supporto, neanche in ragione di scarsità di risorse [grassetto nostro nella citazione, N.d.R.]».

A questo punto è sempre opportuno ricordare che le Sentenze della Corte di Cassazione (a differenza, ad esempio, da quelle della Corte Costituzionale) “non fanno legge, ma giurisprudenza”, ovvero che, in altre parole, esse riguardano concretamente solo il caso specifico esaminato e non la generalità degli alunni con disabilità. E tuttavia esse costituiscono naturalmente, come nel caso specifico, un importante precedente di cui tenere conto in future sedi di giudizio.

Per approfondire è possibile leggere il contributo dell’Avv. Francesco Marcellino disponibile sul sito www.studiolegalemarcellino.it e qui consultabile

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