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PERMESSI E CONGEDI PER I GENITORI DI MINORI OLTRE I TRE ANNI DI ETÀ E FINO AI 12 ANNI

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PERMESSI E CONGEDI PER I GENITORI DI MINORI OLTRE I TRE ANNI DI ETÀ E FINO AI 12 ANNI

Fonte www.superabile.it – In base all’attuale disposto normativo i genitori, anche adottivi, di bambini in situazione di handicap grave oltre i tre anni di età e fino ai 12 anni hanno la possibilità di fruire, in alternativa:

• dei tre giorni di permesso mensili previsti dall’art. 33 – comma 3 legge 104/92,

• del prolungamento del congedo parentale previsto dall’art. 33 – comma 2 della legge 104/92 e dall’art. Nike Air Max 2017 Dames 33 del decreto legislativo 151/2001. I permessi e il prolungamento del congedo parentale spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

N.B. – I genitori di minori oltre i tre anni di età e fino ai 12 anni possono usufruire anche del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001, dei permessi e congedi per eventi e cause particolari previsti dalla legge n. 53/2000, ma per queste agevolazioni si rinvia alle specifiche schede sull’argomento.

PERMESSI La legge n. Yadier Molina Jersey 183/2010 ha modificato la disciplina sui permessi art. 33 legge 104/92 introducendo importanti novità per i genitori che assistono figli con grave disabilità, novità che sono poi state riprese dalle circolari inps n. 155/2010 e Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010. L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. nike air max 2016 dames 183 ha introdotto elementi di flessibilità per i genitori laddove precisa che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente” consentendo così ai genitori di derogare al principio del referente unico, previsto sempre dall’art. 24 della legge n. 183/2010, secondo cui la persona con disabilità può essere assistita da un solo familiare lavoratore.

Il Decreto Legislativo n. 119/2011 è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei permessi stabilendo che il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile art. 33 – comma 3 della legge n. 104/92 è riconosciuto, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

Ulteriori specificazioni su questo punto nelle circolari inps n. 32/2012 e Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012.

Alle agevolazioni previste per i genitori dalla nuova formulazione del comma 3-art. 33 della legge 104/92 si aggiunge poi la possibilità di fruire dei permessi anche per i parenti e gli affini, sempre nel limite dei tre giorni e in alternativa ai genitori. Si tratta di permessi retribuiti e coperti da contributi figurativi utili sia ai fini del diritto alla pensione (anzianità contributiva), sia ai fini della misura della pensione. La contribuzione figurativa, prevista dall’art. 19 della L. 53/2000, non trova applicazione per i dipendenti pubblici, per i quali la retribuzione di tali permessi giornalieri prevede anche la copertura contributiva. Diversi numerosi pronunciamenti del Ministero del Lavoro, Inps, Dipartimento Funzione Pubblica, Inpdap, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione hanno stabilito che i giorni di malattia, ferie, aspettative od altre tipologie di permesso non incidono sul diritto ai tre giorni di permesso ai sensi della Legge 104/92.

Sono soggetti a riduzione delle ferie e della 13^ mensilità solo i permessi fruiti dai genitori di disabile grave che siano cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Conseguentemente, negli altri casi non dovrà farsi luogo a decurtazione o riduzione di sorta (Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n. 3389).

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

Il prolungamento del congedo parentale per i genitori di minori in situazione di grave disabilità è un’astensione facoltativa dal lavoro, sia pure prolungata, di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti genitori, anche adottivi e affidatari, di figli minori di 12 anni di età in situazione di grave disabilità anche se non conviventi. Pertanto il prolungamento del congedo spetta indifferentemente alla madre o al padre che si possono alternare nella utilizzazione del congedo. Il decreto legislativo n. 80/2015, ed in particolare, l’art. 8 modificando l’art. Andre Ethier Jersey 33 del Decreto Legislativo 151 del 2001, amplia la possibilità di usufruire del prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di età del bambino mentre (precedentemente era possibile fino agli otto anni).

Per le modifiche apportate dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. asics kayano 21 mujer 80/2015 all’art. 36 del Decreto legislativo 151 /2001 in caso di affidamento o adozione il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, qualsiasi sia l’età del bambino, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall’ingresso del minore in famiglia e non oltre il raggiungimento della maggiore età. Si ricorda che l’art. 3 del Decreto Legislativo n. Maglie Minnesota Timberwolves 119/2011 aveva già modificato l’art. 33 del Decreto Legislativo 151/2001, prevedendo che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi del “normale” congedo parentale, non superiore a tre anni. Il prolungamento del congedo parentale può essere utilizzato in maniera continuativa o frazionata, a giorni, a settimane o a mesi. I genitori si possono alternare nella fruizione sia del congedo parentale sia del prolungamento del congedo parentale.

Le innovazioni introdotte dall’art. 3 del Decreto Legislativo 119/2011 non incidono:

• sugli aspetti retributivi e, pertanto, il prolungamento del congedo parentale continua ad essere retribuito nella misura del 30% per tutto il periodo;

• sull’art. 42 – comma 1 del decreto legislativo 151/2001, che prevede la possibilità per i genitori di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di permessi orari giornalieri (art. 33 – comma 2 L. 104/92) sino al compimento del terzo anno di vita del bambino. In tale periodo non maturano né le ferie, né la tredicesima mensilità.

L’accredito contributivo durante questi periodi é figurativo, nel pubblico e nel privato. La contribuzione figurativa accreditata è piena (100%) e tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.

Part-time in alternativa al prolungamento del congedo parentale

Si segnala, inoltre che l’art. 8 – comma 7 del Decreto Legislativo n. 81/2015 prevede che il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del prolungamento del congedo parentale ed entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

REQUISITI

Condizioni essenziali per poter richiedere i tre giorni di permesso mensile (Legge 104/92) e il prolungamento del congedo parentale per assistere il minore oltre i tre anni di età e fino a 12 anni sono che questi:

• abbia la certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992)

• non sia ricoverato a tempo pieno. Nike Air Max 2016 Dames Blauw Permessi e prolungamento del congedo parentale in caso di ricovero del minore da assistere. I genitori possono usufruire delle agevolazioni lavorative anche in caso di ricovero del minore se i sanitari della struttura ospedaliera documentano la necessità di assistenza da parte dei genitori.

Relativamente ai permessi l’INPS con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., ribadiscono che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Le suddette circolari recepiscono le eccezioni al presupposto del ricovero a tempo pieno e le declinano come segue:

• interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);

• ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

• ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare inps n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7). Relativamente al prolungamento del congedo parentale si precisa che il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ha modificato l’art. 33 del d.lgs. Asics Tiger damskie n. 151 del 2001, prevedendo che il prolungamento del congedo è accordato “a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore”.

Le altre eccezioni previste per i permessi valgono anche per il prolungamento del congedo parentale. Infatti, le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012 e inps n. 32/2012 ribadiscono che, in caso di ricovero del minore da assistere, valgono le deroghe già esplicitate nelle Circolari Dipartimento funzione pubblica n. 13/2010, inps n. New Balance 993 hombre 155/2010, INPDAP n. 1/2011.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Alternatività dei benefici

Le circolari Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, inps n. 155/2010 e INPDAP n. New Balance 574 męskie 1/2011 specificano che trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili (art. 33 comma 3 L. 104/92), del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio del prolungamento del congedo parentale. Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei tre giorni di permesso mensili (art. 33 – comma 3 L. 104/92).

Cumulabilità dei benefici

Il prolungamento del congedo parentale e i permessi alternativi sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001). Il prolungamento del congedo parentale e i permessi mensili sono compatibili con la utilizzazione del congedo straordinario retribuito nell’arco del mese ma non negli stessi giorni. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare 1 del 3 Febbraio 2012, si esprime molto chiaramente sulla questione, laddove al punto 3 b precisa che i genitori possono fruire dei permessi di tre giorni mensili e del prolungamento del congedo parentale anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell’arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. Ciò vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell’arco dello stesso mese può fruire del congedo straordinario e, alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o del prolungamento del congedo parentale.

Normativa di riferimento

• Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

• Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;

• Legge 4 novembre 2010 , n. 183: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

• Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155: “Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità”;

• Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24”;

• Circolare INPDAP 14 febbraio 2011, n. 1 – “Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità”;

• Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”; • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità – d.lgs. 18 luglio 2011, n.119”;

• Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32 – “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità;

• Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80: “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

• Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 : “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.

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