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Reddito di cittadinanza: analisi del testo definitivo e agevolazioni

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Reddito di cittadinanza: analisi del testo definitivo e agevolazioni

Fonte www.disabili.com – Qualche margine di miglioramento futuro ma resta il problema ISEE e pensione d’invalidità.
Abbiamo analizzato qualche giorno fa il testo discusso dal Consiglio dei Ministri in materia di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Quota 100, andando a vedere nel dettaglio tutti i casi in cui sono previste agevolazioni o variazioni della norma per i disabili o loro familiari. Ora che il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, possiamo prendere in esame il testo definitivo per vedere se è cambiato qualcosa e anche che cosa.

Punto 3) della lettera b) comma 1 dell’Art. 2 “Beneficiari” – Resta invariato quanto inserito nella bozza: per un nucleo familiare di due persone in cui è presente un disabile, la soglia di patrimonio mobile (attestata dall’ISEE) sulla base della quale è stabilito il Reddito di cittadinanza viene aumentata da 6.000 a 11.000 euro. Il tetto aumenta poi di 5.000 euro per ogni ulteriore componente portatore di handicap.
Come già segnalato – particolare che ha scatenato l’ira delle maggiori associazioni di settore – il limite grosso di questo calcolo è che nel computo complessivo dell’ISEE rientra anche la pensione d’invalidità percepita dal disabile.

Punto 1) della lettera c) comma 1 dell’Art. 2 “Beneficiari”“[…] esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”. La frase specifica dedicata alla variazione normativa dedicata ai disabili è stata leggermente modificata, crediamo al fine di renderla più chiara. L’espressione “fatti salvi” è stata infatti sostituita da “esclusi”, a conferma del fatto che non sono soggetti alle limitazioni di accesso al Reddito veicoli e motoveicoli che siano stati acquistati secondo quanto prescritto dalla legge in materia di agevolazioni per i disabili nel settore auto.

NOVITÀ – Comma 2 dell’Art. 2 “Beneficiari” – “I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio  socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute”. Il testo del comma, parecchi rimaneggiato rispetto alla bozza, sembra voler introdurre un’ipotesi di integrazione, in caso di disponibilità dei fondi, del Rdc per determinate categorie di cittadini. Tra queste figurano anche i disabili. Nessuna certezza, in ogni caso, solo un’apertura.

Comma 2 dell’Art. 4 “Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale” – Il testo è invariato, viene confermata quindi, ai sensi della Legge 68 del 12 marzo 1999, l’esenzione per i disabili dalla sottoscrizione del cosiddetto “Patto per il lavoro”, sempre “fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina”.

Comma 3 dell’Art. 4 “Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale” – “Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15”. Il testo del comma, oltre a confermare l’esenzione degli obblighi di cui al comma 1 dello stesso articolo i genitori di figli sotto i 3 anni che necessitano di cure particolari o coloro che hanno a carico un familiare disabile grave o con riconosciuta non autosufficienza, è stato integrato con una parte di testo che esonera queste categorie anche da quanto previsto dal comma 15 del medesimo articolo. Ciò che il beneficiario in questo caso non è tenuto a fare è “[…] offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali”.

Lettera d) comma 9 dell’Art. 4 “Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale” – “esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario”.
NOVITÀ Comma 10 dell’Art. 4 “Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale” – Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE”.

Sono state in questo caso riviste e riorganizzate le informazioni contenute in precedenza nella lettera b) comma 9 dell’Art 4. Nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc, è ritenuta congrua una prima offerta di lavoro entro i 100 km dall’abitazione una seconda offerta entro i 250 km dall’abitazione e una terza offerta ovunque sul territorio nazionale. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente con disabilità il beneficiario del Reddito è escluso dal terzo caso ma è vincolato, indipendentemente dal periodo di fruizione, all’accettazione di qualsiasi offerta nel raggio di 250 km.
Nel caso sia accettata una proposta di lavoro oltre questo raggio il beneficiario con figlio minorenne o familiare disabile a carico ha diritto, a titolo compensativo, a continuare a percepire il Reddito di cittadinanza per i primi 12 mesi dall’inizio del nuovo lavoro (3 mesi per tutti gli altri beneficiari).

Comma 11 dell’Art. 7 “Cause di decadenza e sanzioni” – “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”. In questo caso è cambiato il numero del comma ed è stato modificato il testo ma la sostanza rimane invariata: una volta terminato il periodo di recepimento del Reddito di cittadinanza, lo stesso può essere richiesto nuovamente del medesimo cittadino o da un altro componente della famiglia in cui è presente il disabile dopo sei 6 mesi dalla scadenza (a differenza dei 18 mesi standard).

PER APPROFONDIRE:

Testo completo del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019

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