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Stranieri disabili, per la cittadinanza non serve il giuramento. Sentenza della Consulta

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Stranieri disabili, per la cittadinanza non serve il giuramento. Sentenza della Consulta

Fonte www.superabile.it Storico pronunciamento della Corte costituzionale, che ha definito “discriminatoria” l’imposizione del giuramento per l’acquisizione della cittadinanza italiana, qualora il richiedente sia impedito da una disabilità. La questione era stata posta da un giudice di Modena, che aveva dovuto negare la cittadinanza a una giovane, per via delle norme vigenti.

Per avere la cittadinanza italiana, non serve il giuramento, se chi la chiede ha una disabilità: lo ha detto chiaramente la sentenza della Corte costituzionale n. 258, depositata il 7 dicembre scorso, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge n. 91/1992, sulla cittadinanza. In altre parole, “l’imposizione allo straniero disabile del giuramento di fedeltà alla Repubblica come condizione per acquisire la cittadinanza rappresenta una forma di ‘discriminazione’ e di ‘emarginazione sociale’, che ostacola il processo di inserimento del disabile nella società e nella comunità politica italiana. E tale ostacolo – si legge nella sentenza – dev’essere rimosso dalla Repubblica, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, per proteggere l’inviolabilità dei diritti fondamentali spettanti anche agli stranieri”. Questo significa che “le norme vigenti sulla cittadinanza sono incostituzionali là dove non esonerano dal giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità”.

La questione è stata posta dal giudice tutelare del tribunale di Modena, chiamato a decidere sulla richiesta di un amministratore di sostegno, padre di un’aspirante cittadina italiana, di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza in favore della figlia, pur senza il prescritto giuramento di adesione ai valori costituzionali. La figlia, infatti, non era in condizione di prestarlo, a causa di una grave patologia psichica. Il giudice, dichiarando l’impossibilità di esonerare dal giuramento la ragazza a causa delle norme vigenti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse. E la Corte ha accolto la sua richiesta.

La sentenza fa riferimento alla legge n. 104/92, in base a cui non va garantita solo l’assistenza alla persona con disabilità, ma va anche favorita l’integrazione sociale. Secondo la Corte “questo inserimento, quando siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge che regola l’acquisizione della cittadinanza, è evidentemente impedito dall’imposizione normativa del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolari gravità, sia incapace di prestarlo”. Perciò la sua imposizione può provocare una “forma di emarginazione sociale” che esclude “irragionevolmente” il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, “intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale. Può inoltre determinare – aggiunge la Corte – un’ulteriore e possibile forma di emarginazione, anche rispetto ad altri familiari che abbiano conseguito la cittadinanza”. Di qui la dichiarazione di incostituzionalità e la precisazione che “l’esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal “tipo” di incapacità giuridicamente rilevante. Ciò che rileva è l’impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione di una grave patologia”.

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