Fonte www.superabile.it ROMA – Ritorna, ma solo temporaneamente, l’indennità prevista per le mansioni aggiuntive dei collaboratori scolastici. In parole più semplici, i bidelli incaricati di provvedere a servizi particolari, primo fra tutti l’igiene degli alunni disabili, continueranno – per il momento – a percepire la piccola somma riconosciuta dal contratto collettivo. Il Senato ha infatti approvato l’emendamento, che “mette una toppa alla falla che si era aperta con la sospensione decisa unilateralmente dal governo”, spiega Anna Maria Santoro, responsabile di Cgil-Flcgil. Decisione a cui il sindacato, di concerto con la Fish (Federazione italiana superamento handicap) aveva reagito proclamando uno sciopero del personale, che dal 21 febbraio si sarebbe astenuto da tali mansioni aggiuntive. In pratica, da 10 giorni a questa parte, l’igiene personale degli alunni disabili non spettava ufficialmente a nessuno, all’interno della scuola. Nei fatti, “ci sono scuole che hanno subito gravi disagi – spiega Santoro – altre che hanno trovato soluzioni diverse: alcuni collaboratori scolastici, per esempio, hanno dichiarato sciopero e hanno manifestato attraverso magliette che spiegavano la propria protesta. Ma poi, per coscienza, hanno continuato a prestare assistenza”.
Ora, la notizia che arriva dal Senato “mette fine allo scippo, visto che revoca la decisione relativa alla restituzione delle indennità pregresse, che ad alcuni lavoratori sarebbe costata fino a 9 mila euro. L’emendamento approvato non revoca però il blocco, ma si limita a rinviarlo al 1 settembre. E’ solo una toppa, insomma, peraltro a carico dei fondi della scuola. Bene quindi che si sia trovata una soluzione, male però per il carattere temporaneo e le modalità di reperimento dei fondi. Continueremo quindi a lavorare, perché questo istituto contrattuale sia definitivamente ripristinato e perché, insieme ad esso, sia ripristinata la formazione, che accompagnava il riconoscimento economico. Con la sospensione dell’indennità, infatti, si sospende anche il mini corso previsto per il personale incaricato dell’igiene degli alunni disabili. Formazione invece necessaria per garantire a questi alunni l’attenzione di cui hanno bisogno”.
Fonte www.superando.it – Sembra ormai che quasi tutti i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) italiani stiano pronunciando Sentenze sull’aumento delle ore di sostegno, usando letteralmente il meccanismo del “copia e incolla”, rispetto alle motivazioni di precedenti pronunciamenti, a riprova che ormai si tratta di una giurisprudenza ultraconsolidata.
Ben lo testimoniano anche le due recenti Sentenze 484/14 e 488/14, depositate il 14 febbraio scorso dalla Sezione Staccata di Catania del TAR della Sicilia, che hanno rispettivamente assegnato 22 ore per un alunno di scuola primaria e 18 per uno di scuola secondaria, certificati con disabilità grave.
Questa l’identica motivazione adottata: «Nella specie, l’amm.ne scolastica non ha tenuto conto della esigenza di garantire opportune ed adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l’effettività dell’inserimento nel percorso scolastico frequentato, avendo assegnato al figlio dei ricorrenti un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario come per altro previsto originariamente dalla stessa istituzione scolastica».
Ovviamente, alla soccombenza, è seguita anche la condanna alla rifusione delle spese. Va detto innanzitutto che le due Sentenze si sono limitate a rendere valida la pronuncia solo per l’anno scolastico 2013-14, senza per nulla accennare all’eventualità di una possibile ulteriore validità – nel caso non migliorino le condizioni di disabilità degli alunni -, come affermato ad esempio da altri TAR (Sentenza 1850/13 del TAR di Palermo).
Inoltre, questi due provvedimenti sembrano contraddittori, laddove rigettano la domanda di risarcimento dei danni, «per mancanza dell’essenziale presupposto della colpa dell’amministrazione scolastica, attesa la carenza di risorse finanziarie e di personale derivanti dalle misure di c.d. spending review adottate dal Governo in ogni settore dell’attività amministrativa».
Infatti, la contraddizione – come già rilevato anche su questo giornale – sta nel fatto che poco sopra si richiamano le motivazioni della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, scrivendo che con quest’ultima, «la Corte costituzionale ha affermato la natura incomprimibile – rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica – del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest’ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato».
Dove invece le due Sentenze sono ineccepibili, è nell’attribuire al sostegno il valore dell’unica risorsa valida per l’inclusione scolastica. Ineccepibili non tanto con riguardo alla normativa, quanto piuttosto alla mancata attuazione della stessa da parte del Ministero, che non riesce assolutamente a rendere operante la risorsa più importante per l’inclusione scolastica e cioè dei docenti curricolari preparati nelle didattiche inclusive.
Conseguentemente si determina una delega da parte di questi ultimi ai soli docenti per il sostegno, rispetto alla presa in carico dei singoli progetti inclusivi. Come si è quindi già ripetutamente scritto anche su queste stesse pagine, sino a quando il Ministero non dimostrerà che i docenti curricolari sono preparati sulle didattiche inclusive, i TAR continueranno a sentenziare sull’aumento delle ore di sostegno. Anzi, nel caso del Tribunale siciliano, le due Sentenze si limitano a un massimo di una cattedra completa, mentre altri TAR – come quello della Toscana – assegnano addirittura assegnano un numero di ore di sostegno pari a tutte le ore di frequenza e quindi, talora, anche fino a quaranta ore settimanali.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap cui Anffas Onlus aderisce).
Fonte www.nonprofitonline.it – Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 28 febbraio, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. Questa normativa riguarda anche il nuovo tributo sui servizi indivisibili (Tasi) che sostituisce l’Imu, e quindi la questione delle esenzioni a favore degli enti non profit.
Ma vediamo prima i punti principali del decreto legge che riguardano da vicino gli enti non profit (elencati in modo completo sul sito www.governo.it):
TASI
Per consentire le detrazioni sulla prima casa di cui hanno beneficiato le famiglie italiane nel 2012 l’aliquota massima della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) per l’anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili può essere aumentata complessivamente fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo. L’incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all’abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta Tasi siano equivalenti a quelli dell’Imu prima casa.
Modalità di pagamento
Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o bollettino di conto corrente postale (per consentire all’Amministrazione finanziaria di disporre dei dati in tempo reale non è possibile utilizzare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali). Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari (tassa sui rifiuti) prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Immobili della Santa Sede
Sono esentati dal versamento della Tasi i fabbricati della Chiesa indicati nei Patti Lateranensi (si tratta di circa 25 immobili ubicati a Roma). (…)
Ma nel dettaglio, la nuova Tasi, chi dovrà effettivamente pagarla e chi no? In attesa della pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, ecco alcune anticipazioni.
Repubblica.it spiega che nulla cambierà per gli immobili della Chiesa, che restano esenti dal pagamento della Tasi così come era per l’Imu. Nella bozza uscita dal Consiglio dei ministri di venerdì 28 febbraio, a cui faceva riferimento anche il comunicato di Palazzo Chigi che abbiamo riportato sopra, venivano menzionati solo i circa 25 immobili della Santa Sede (tra cui le Basiliche di San Paolo e Santa Maria Maggiore e il Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo) esentati grazie all’ex-territorialità garantita dai Patti Lateranensi. Invece nella bozza definitiva del decreto legge (di cui l’Agi dà conto) viene espressamente richiamata la norma applicata fin dal 1992 ai fini dell’Ici e poi dell’Imu. In pratica quindi, stando alla bozza definitiva del decreto, sugli immobili di proprietà della Santa Sede e delle Onlus il decreto legge prevede per la Tasi le stesse esenzioni dell’Imu.
Confermate le esenzioni sui fabbricati esclusivamente destinati all’esercizio del culto (purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze) oltre che sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14,15 e 16 del Trattato lateranense sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 810 del 1929. Restano invece soggetti all’imposizione fiscale gli immobili della Chiesa destinati a usi commerciali.
Tra gli altri edifici esclusi dall’imposta, anche dopo il passaggio da Imu a Tasi: destinazione culturale (musei, biblioteche,…), fabbricati appartenenti a Stati esteri e organizzazioni internazionali, immobili delle associazioni no profit (escluse le sedi di partito).
Avvenire.it conferma che non saranno soggetti alla nuova tassa sui servizi comunali anche i fabbricati “destinati unicamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, ricettive, culturali”. Nel caso poi nello stesso immobile si svolgano attività diverse, l’esenzione si applica “ solo alla parte che viene utilizzata per lo svolgimento delle attività meritevoli con modalità non commerciali”.
Il versamento della Tasi quindi sarà condizionato alla verifica dell’effettivo utilizzo: si pagherà solo per le parti destinate ad attività commerciali, con l’eccezione dei partiti i cui edifici saranno comunque soggetti all’imposta.
Dopo la pubblicazione del decreto, Camera e Senato dovranno disegnare nei dettagli il nuovo prelievo in vista della prima scadenza, fissata al 16 giugno prossimo.
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