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Archivio giornaliero 7 Marzo 2014

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Pulizia dei disabili: rinviato a settembre il blocco dell’indennità per i bidelli

Fonte www.superabile.it ROMA – Ritorna, ma solo temporaneamente, l’indennità prevista per le mansioni aggiuntive dei collaboratori scolastici. In parole più semplici, i bidelli incaricati di provvedere a servizi particolari, primo fra tutti l’igiene degli alunni disabili, continueranno – per il momento – a percepire la piccola somma riconosciuta dal contratto collettivo. Il Senato ha infatti approvato l’emendamento, che “mette una toppa alla falla che si era aperta con la sospensione decisa unilateralmente dal governo”, spiega Anna Maria Santoro, responsabile di Cgil-Flcgil. Decisione a cui il sindacato, di concerto con la Fish (Federazione italiana superamento handicap) aveva reagito proclamando uno sciopero del personale, che dal 21 febbraio si sarebbe astenuto da tali mansioni aggiuntive. In pratica, da 10 giorni a questa parte, l’igiene personale degli alunni disabili non spettava ufficialmente a nessuno, all’interno della scuola. Nei fatti, “ci sono scuole che hanno subito gravi disagi – spiega Santoro – altre che hanno trovato soluzioni diverse: alcuni collaboratori scolastici, per esempio, hanno dichiarato sciopero e hanno manifestato attraverso magliette che spiegavano la propria protesta. Ma poi, per coscienza, hanno continuato a prestare assistenza”.

Ora, la notizia che arriva dal Senato “mette fine allo scippo, visto che revoca la decisione relativa alla restituzione delle indennità pregresse, che ad alcuni lavoratori sarebbe costata fino a 9 mila euro. L’emendamento approvato non revoca però il blocco, ma si limita a rinviarlo al 1 settembre. E’ solo una toppa, insomma, peraltro a carico dei fondi della scuola. Bene quindi che si sia trovata una soluzione, male però per il carattere temporaneo e le modalità di reperimento dei fondi. Continueremo quindi a lavorare, perché questo istituto contrattuale sia definitivamente ripristinato e perché, insieme ad esso, sia ripristinata la formazione, che accompagnava il riconoscimento economico. Con la sospensione dell’indennità, infatti, si sospende anche il mini corso previsto per il personale incaricato dell’igiene degli alunni disabili. Formazione invece necessaria per garantire a questi alunni l’attenzione di cui hanno bisogno”.

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SENTENZE SCRITTE CON IL “COPIA E INCOLLA”

Fonte www.superando.it –  Sembra ormai che quasi tutti i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)  italiani stiano pronunciando Sentenze sull’aumento delle ore di  sostegno, usando letteralmente il meccanismo del “copia e incolla”, rispetto alle motivazioni di precedenti pronunciamenti, a riprova che  ormai si tratta di una giurisprudenza ultraconsolidata.

Ben lo testimoniano anche le due recenti Sentenze  484/14 e 488/14, depositate il 14 febbraio scorso dalla Sezione Staccata di Catania del  TAR della Sicilia, che hanno rispettivamente assegnato 22 ore  per un alunno di scuola primaria e 18 per uno di scuola secondaria, certificati  con disabilità grave.

Questa l’identica motivazione adottata: «Nella specie,  l’amm.ne scolastica non ha tenuto conto della esigenza di garantire opportune ed  adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l’effettività dell’inserimento  nel percorso scolastico frequentato, avendo assegnato al figlio dei ricorrenti  un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello  necessario come per altro previsto originariamente dalla stessa istituzione  scolastica».

Ovviamente, alla soccombenza, è seguita anche la  condanna alla rifusione delle spese. Va detto innanzitutto che le due  Sentenze si sono limitate a rendere valida la pronuncia solo per l’anno  scolastico 2013-14, senza per nulla accennare all’eventualità di una possibile  ulteriore validità – nel caso non migliorino le condizioni di  disabilità degli alunni -, come affermato ad esempio da altri  TAR (Sentenza 1850/13  del TAR di Palermo).

Inoltre, questi due provvedimenti sembrano  contraddittori, laddove rigettano la domanda di risarcimento dei danni, «per mancanza dell’essenziale presupposto della colpa  dell’amministrazione scolastica, attesa la carenza di risorse finanziarie e di  personale derivanti dalle misure di c.d. spending review adottate dal Governo in  ogni settore dell’attività amministrativa».

Infatti, la contraddizione – come già  rilevato anche su questo giornale – sta nel fatto che poco sopra si  richiamano le motivazioni della Sentenza 80/10 della Corte  Costituzionale, scrivendo che con quest’ultima, «la Corte costituzionale  ha affermato la natura incomprimibile – rispetto a contingenti esigenze della  finanza pubblica – del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un  percorso scolastico effettivo ed ha espressamente circoscritto lo spazio della  discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con  la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che  quest’ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente  condizionato».

Dove invece le due Sentenze sono ineccepibili, è  nell’attribuire al sostegno il valore dell’unica risorsa valida per l’inclusione  scolastica. Ineccepibili non tanto con riguardo alla normativa,  quanto piuttosto alla mancata attuazione della stessa da parte del  Ministero, che non riesce assolutamente a rendere operante la risorsa più  importante per l’inclusione scolastica e cioè dei docenti curricolari preparati  nelle didattiche inclusive.

Conseguentemente si determina una delega da parte di  questi ultimi ai soli docenti per il sostegno, rispetto alla presa in carico dei  singoli progetti inclusivi. Come si è quindi già ripetutamente scritto  anche su queste stesse pagine, sino a quando il Ministero non dimostrerà  che i docenti curricolari sono preparati sulle didattiche inclusive, i TAR  continueranno a sentenziare sull’aumento delle ore di sostegno. Anzi,  nel caso del Tribunale siciliano, le due Sentenze si limitano a un  massimo di una cattedra completa, mentre altri TAR – come quello della Toscana – assegnano addirittura assegnano un numero di ore di sostegno pari a tutte le  ore di frequenza e quindi, talora, anche fino a quaranta ore  settimanali.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per  il Superamento dell’Handicap cui Anffas Onlus aderisce).

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TASI: CONFERMATE LE ESENZIONI PER GLI IMMOBILI DELLA CHIESA E DEGLI ENTI NON PROFIT

Fonte www.nonprofitonline.it – Il Consiglio  dei Ministri, lo scorso 28 febbraio, ha approvato un decreto legge contenente  disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a  garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.  Questa normativa riguarda anche il nuovo tributo sui servizi  indivisibili (Tasi) che sostituisce l’Imu, e quindi la  questione delle esenzioni a favore degli enti non profit.

Ma vediamo prima i punti principali del decreto legge  che riguardano da vicino gli enti non profit (elencati in modo completo  sul sito www.governo.it):

TASI

Per consentire le detrazioni sulla prima casa di cui hanno  beneficiato le famiglie italiane nel 2012 l’aliquota massima della Tasi (tributo  sui servizi indivisibili) per l’anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili può  essere aumentata complessivamente fino ad un massimo dello 0,8 per mille  complessivo. L’incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il  gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative  all’abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta  Tasi siano equivalenti a quelli dell’Imu prima casa.

Modalità di pagamento

Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o  bollettino di conto corrente postale (per consentire all’Amministrazione  finanziaria di disporre dei dati in tempo reale non è possibile utilizzare  servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali). Il Comune  stabilisce le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari (tassa sui rifiuti)  prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in  un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Immobili della Santa Sede

Sono esentati dal versamento della Tasi i fabbricati  della Chiesa indicati nei Patti Lateranensi (si tratta di circa 25  immobili ubicati a Roma). (…)

Ma nel dettaglio, la nuova Tasi, chi dovrà  effettivamente pagarla e chi no? In attesa della pubblicazione  del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, ecco alcune anticipazioni.

Repubblica.it spiega che nulla cambierà per gli  immobili della Chiesa, che restano esenti dal pagamento della Tasi così come era  per l’Imu. Nella bozza uscita dal Consiglio dei ministri di venerdì 28  febbraio, a cui faceva riferimento anche il comunicato di Palazzo Chigi che  abbiamo riportato sopra, venivano menzionati solo i circa 25 immobili  della Santa Sede (tra cui le Basiliche di San Paolo e Santa Maria  Maggiore e il Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo) esentati grazie  all’ex-territorialità garantita dai Patti Lateranensi. Invece  nella bozza definitiva del decreto legge (di cui l’Agi dà conto) viene  espressamente richiamata la norma applicata fin dal 1992 ai fini dell’Ici e poi  dell’Imu. In pratica quindi, stando alla bozza definitiva del  decreto, sugli immobili di proprietà della Santa Sede e delle Onlus il decreto  legge prevede per la Tasi le stesse esenzioni dell’Imu.

Confermate le esenzioni sui fabbricati esclusivamente  destinati all’esercizio del culto (purchè compatibile con le  disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze)  oltre che sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati  negli articoli 13, 14,15 e 16 del Trattato lateranense sottoscritto l’11  febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 810 del 1929. Restano invece  soggetti all’imposizione fiscale gli immobili della Chiesa destinati a usi  commerciali.

Tra gli altri edifici esclusi dall’imposta, anche dopo  il passaggio da Imu a Tasi: destinazione culturale (musei, biblioteche,…), fabbricati appartenenti a Stati esteri e  organizzazioni internazionali, immobili delle associazioni no profit (escluse le sedi di partito).

Avvenire.it conferma che non saranno soggetti alla nuova tassa  sui servizi comuna­li anche i fabbricati “destinati unicamente  al­lo svolgimento con modalità non commerciali di attività  assisten­ziali, sanitarie, didattiche, ri­creative, ricettive,  culturali”. Nel caso poi nello stesso immobile si svolgano attività  diverse, l’e­senzione si applica “ solo alla par­te che viene  utilizzata per lo svol­gimento delle attività meritevo­li con modalità  non commercia­li”.

Il versamento della Tasi quindi sarà condizionato alla verifica  dell’effettivo utilizzo: si pagherà solo per le parti destinate ad  attività commerciali, con l’eccezione dei partiti i cui edifici saranno comunque  soggetti all’imposta.

Dopo la pubblicazione del decreto, Camera e Senato dovranno  disegnare nei dettagli il nuovo prelievo in vista della prima scadenza, fissata  al 16 giugno prossimo.

Per approfondire

www.governo.it

www.avvenire.it

www.ilmattino.it

www.repubblica.it

http://triskel182.wordpress.com