Fonte – www.disabili.com / www.superando.it – Le cronache quotidiane ci restituiscono tristemente, con frequenza allarmante, notizie di violenze ai danni delle donne. E cosa succede se la vittima è anche un soggetto fragile, un soggetto con disabilità? Su questo ci fermiamo a pensare oggi, che si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
IL 40% DELLE DONNE CON DISABILITÀ ABUSATE – Se la pancia e la percezione quotidiana ci fanno dire che gli abusi sulle donne sono tanti, è leggere le cifre che lascia addirittura storditi: una conferma che non dà scampo sono quei 6 milioni 788 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, ovvero il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni. I dati sono quelli raccolti nella ricerca Istat La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia pubblicata nel 2014 (qui il pdf con tutti i risultati). Il numero, già sconvolgente, tocca quasi la quota scandalosa del 40% in caso di presenza di disabilità o problemi di salute. La ricerca riporta infatti che ha subìto violenze fisiche o sessuali il 36% di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha limitazioni gravi. Le donne con disabilità o problemi di salute corrono inoltre il rischio doppio delle altre donne di essere vittime di stupri o tentati stupri (il 10% contro il 4,7%). E se l’abuso è sempre, sempre, sempre da condannare, l’abuso compiuto nei confronti di chi non può difendersi ed è più vulnerabile – sia fisicamente, sia mentalmente – è una ripugnanza che si deve rigettare con tutte le forze.
STRUMENTI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE – Con l’obiettivo di dare vita a un quadro normativo condiviso a livello internazionale, l’11 maggio 2011 è stata adottata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, siglata da 36 Stati e ratificata da 14 (tra cui l’Italia, nel 2013). La Convenzione, con l’espressione “violenza nei confronti delle donne”, ha inteso indicare che si tratta di una “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata” (art. 3, lett. a), della Convenzione). Con questo obiettivo è stato realizzato il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere per il quale è stato presentato a inizio anno un “contributo” da parte dell’Anffas, che invitava a inserirne dei riferimenti rispetto alle donne con disabilità.
VIOLENZA E’ ANCHE DISCRIMINAZIONE – Ma la stessa discriminazione è una forma di violenza. Una tra le più subdole, ma che mina dall’interno il proprio diritto ad essere cittadino, ad essere donna, ad essere persona. E’ violenza la discriminazione lavorativa (qualcuno ha mai provato ad aggiungere alla difficoltà delle donne di trovare lavoro l’aggravante di essere anche una donna con disabilità?). E’ violenza la difficoltà di trovare strutture sanitarie attrezzate nelle quali donne con disabilità grave e non collaboranti possano ad esempio sottoporsi a visita in modo sereno. Qualunque tipo di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, lo ricordava la stessa convenzione, è violenza.
UNA RICERCA APERTA – Tanto è ancora da fare, ma le situazioni di attenzione e aiuto alle donne con disabilità esistono e vanno incoraggiate. Come l’Ambulatorio Il Fior di Loto che l’Associazione Verba ha avviato in collaborazione con i consultori familiari dell’ASL TO1 nell’ambito del Progetto Prisma – per le Relazioni d’Aiuto, il quale garantisce parità d’accesso alle prestazioni ginecologiche a tutte le donne con disabilità anche grave. Nella sua attività, l’Ambulatorio ha purtroppo rilevato come il fenomeno della violenza ai danni di questa tipologia di utenza sia sommerso ma ben presente, ed è per questo che è stato avviato, oltre all’ambulatorio, uno sportello di ascolto per la violenza ai danni di persone con disabilità. Per comprendere la portata del fenomeno a Torino, lo stesso Consultorio ha avviato una ricerca in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia. Chi fosse interessato (tanto donne quanto uomini) può compilare anonimamente il questionario qui. Inoltre gli intervistatori dell’Università si sono dichiarati disponibili a somministrare il questionario via email, presso il domicilio delle persone da intervistare o presso sedi altre comodamente raggiungibili dagli intervistati. La ricerca è condotta dal Dipartimento di Psicologia di Torino (Responsabile Scientifico, Professor Claudio Longobardi: claudio.longobardi@unito.it) in convenzione con l’Associazione Verba (Responsabile Scientifico, Dottoressa Laura Stoppa).
PARLARE DI VIOLENZA E DISABILITA’ – E rispetto a una disabilità specifica – la sordità – si discuterà di violenza sulle donne non udenti il prossimo 28 novembre a Siena, nel corso del convegno internazionale Donne Segnate, organizzato dalla onlus Mason Perkins Deafness Fund in collaborazione con Provincia di Siena e con il patrocinio di Consiglio Regionale Ens per la Toscana e Comune di Siena. Al centro del dibattito e dell’approfpondimento i servizi, le storie di vita vissuta, le battaglie politiche per i diritti delle donne sorde, ma anche il focus sulla lingua, quella dei Segni ma non solo, e come questa possa già di per sé suggerire la discriminazione, la disuguaglianza. Il convegno è ad ingresso libero; è previsto il servizio di interpretariato. Al sito www.mpdfonlus.com tutte le info.
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Sul tema della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le donne riportiamo un’articolo tratto da www.superando.it dal titolo “Donne con disabilità di fronte alla violenza” con l’intervista a Nadia Muscialini e Armando Cecatiello.
Cosa può fare una donna con disabilità che subisce violenza? E quali sono le specifiche tutele per le donne con disabilità vittime di abuso o violenza previste dalla normativa italiana?
Alla vigilia del 25 novembre, che è la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, lo abbiamo chiesto a Nadia Muscialini, dirigente psicologa del Servizio Sanitario Nazionale, psicoanalista che si occupa da più di vent’anni della salute e del benessere femminile, presidente dell’Associazione Soccorso Rosa di Milano e ad Armando Cecatiello, avvocato che vive e lavora a Milano e si occupa di diritto di famiglia e dei minori.
Sono loro gli autori di Adesso basta! Istruzioni contro l’abuso (Boston Group, Seconda edizione, 2015), un libro che tratta il tema della violenza sulle donne in modo chiaro e analitico, fornendo preziose indicazioni operative a chiunque si trovi ad avere a che fare con essa. Un testo che, prendendo in esame alcune storie vere, infonde fiducia e mostra che uscire dalla violenza è possibile.
A chi si può rivolgere una donna con disabilità che subisce violenza?
«Una donna con disabilità deve sicuramente rivolgersi a chi ha competenze professionali in merito alla violenza, ma che sappia anche affrontare questa complessità unita alla complessità legata alla disabilità.
Un altro requisito fondamentale è che un operatore possa lavorare in équipe e che il team sia “accessibile” alla vittima. In tal senso, l’accessibilità dev’essere intesa in diverse maniere e non solo in senso fisico. Innanzitutto i professionisti coinvolti devono avere un elevato grado di flessibilità mentale, in modo che possano trovare soluzioni nuove e personalizzate e superare barriere che possono apparire insormontabili, qualora si pretenda di aderire in maniera rigida a protocolli predefiniti; in secondo luogo, devono prevedere alcune strategie da attivare nel caso si rilevi la presenza di qualche tipo di disabilità.
Laddove vi siano competenza professionale, disponibilità umana e flessibilità, allora è possibile aiutare concretamente persone con disabilità vittime di violenza».
In base alla vostra esperienza, ritenete che questi servizi siano facilmente attivabili/raggiungibili anche da persone con diverse disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva)?
«I Centri Antiviolenza in genere non si occupano di donne con disabilità, e nei rari casi in cui lo fanno lamentano moltissime difficoltà, causate dal fatto che non sono stati pensati per accogliere persone con disabilità; quindi, di fatto, la maggior parte dei Centri Antiviolenza non sono accessibili né lo sono per quanto riguarda le competenze necessarie ad effettuare valutazioni specifiche, adottando strumenti ad hoc che siano in grado anche di inserire il problema della violenza nella storia di una persona con disabilità.
In molti casi sono le strutture stesse a dichiarare di non essere in grado di prendere in carico e di adattare i propri percorsi alle esigenze poste da una donna con qualche tipo di disabilità.
In realtà è anche vero che la riflessione circa la presa in carico di donne disabili vittime di violenza è recente e solo pochi Centri Antiviolenza se ne stanno occupando, ritenendo di avere già scarse risorse per seguire adeguatamente vittime che non hanno situazioni sanitarie complesse.
Anche il personale dei servizi per persone con disabilità lamenta di non essere adeguatamente preparato a gestire una situazione in cui vi siano situazioni di maltrattamenti domestici.
Personalmente e come professionisti riteniamo però che sia possibile rendere accessibili e fruibili diversi tipi di servizi a persone che hanno una situazione di complessità che si somma a un’altra complessità».
Quali sono i compiti dei diversi soggetti coinvolti nel percorso di soccorso alle donne vittime di violenza? Tra questi soggetti, ve ne sono di specificamente preposti/formati per occuparsi dei casi di violenza ai danni delle donne con disabilità?
«I compiti degli esperti di violenza sono quelli di identificare, certificare, proteggere e assistere una vittima rispetto alla sua incolumità e benessere. Inoltre, devono essere in grado di mettere in comunicazione coloro che aiutano la donna rispetto alla sua problematica di disabilità, istituzioni e servizi prima di tutto.
Noi possiamo parlare solo della nostra esperienza, ma ci sembra che siano pochissimi i professionisti e i servizi in grado di occuparsi di questo tipo di utenza».
Quali sono, in sintesi, e in base alla Legge, le misure che possono essere attivate a tutela delle vittime di abuso o violenza?
«Nel nostro paese esistono leggi efficaci a tutela delle donne vittime di violenza. Abbiamo gli ordini di protezione che possono essere emessi sia dall’autorità civile che da quella penale. Si tratta di provvedimenti posti a tutela della donna, che creano come una “bolla di protezione” nei confronti dell’abusante. Abbiamo l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla casa, al posto di lavoro o ai cosiddetti centri di interesse, quali le scuole dei figli. Abbiamo ottenuto persino divieti ad avvicinarsi al supermercato dove la donna usa fare la spesa.
Con gli stessi ordini si può ottenere, da subito, anche un assegno a carico dell’abusante per il mantenimento della donna e dei figli. Dobbiamo ricordare che spesso alla violenza fisica e psicologica si aggiunge quella economica. Sì, molto spesso, gli uomini smettono di provvedere o non provvedono adeguatamente ai bisogni della donna e dei figli anche come forma di ritorsione alla denuncia. Avere un provvedimento, in via d’urgenza, che tuteli anche dal punto di vista patrimoniale la vittima è una risorsa enorme per gli avvocati».
Quali sono, invece, le disposizioni specificamente previste dal nostro ordinamento giuridico a tutela delle donne con disabilità vittime di abuso o violenza?
«In molti invocano la necessità che il Legislatore stabilisca una serie di aggravanti per gli autori dei reati a danno di persone con disabilità, come nel caso della violenza sessuale, dove l’articolo 609 bis del Codice Penale già prevede espressamente un’aggravante specifica.
Al momento l’esistenza di una disabilità in capo alla vittima può essere considerata un’aggravante generica ai sensi dell’articolo 61 del Codice Penale [segnaliamo inoltre che un’aggravante penale specifica è prevista anche dall’articolo 612 bis del Codice Penale per gli autori di atti persecutori ai danni di una persona con disabilità, individuata ai sensi all’articolo 3 della Legge 104/92, N.d.R.]».
Alla donna che subisce violenza è richiesto di esibire al giudice le prove della violenza subita. Potete fare qualche esempio di prova valida ai fini di un procedimento penale?
«Nel caso di soggetti con fragilità, sia la parte inerente la denuncia o segnalazione all’autorità giudiziaria, sia l’esibizione di prove può essere fatta da terzi, soprattutto quando rivestono un incarico come pubblico ufficiale. Medici, psicologi del Servizio Sanitario Nazionale, insegnanti, assistenti sociali che vengono a sapere delle violenze sono tenuti a darne notizie all’autorità giudiziaria.
Bisogna considerare che le donne – comprese quelle con qualche forma di disabilità – se adeguatamente edotte e informate, possono raccogliere e documentare loro stesse le violenze subite. Ricordiamo che l’immediato accesso al Pronto Soccorso di un ospedale è la migliore strategia per la donna vittima di violenza. In ospedale i sanitari sono istruiti su come raccogliere le prove e come documentare gli esiti di un evento traumatico anche di tipo psicologico».
Se pensate all’intero percorso di soccorso alle donne (anche con disabilità) vittime di violenza, ritenete che esso sia sempre adeguato alle diverse situazioni che si possono verificare, o avete riscontrato qualche malfunzionamento o lacuna? Eventualmente, quali?
«Le lacune maggiori sono quelle di comunicazione tra diversi servizi che hanno in carico la donna. Ad esempio servizi sociali, strutture sanitarie, avvocati, tribunali. In realtà sono tutti problemi superabili grazie a un atteggiamento mentale aperto e flessibile e alla buona volontà nel cercare le strade comunicative più funzionali possibili».
Tutte le domande precedenti ipotizzano che la vittima di violenza sia una donna poiché, da un punto di vista statistico, sono proprio le donne i soggetti maggiormente esposti alla violenza, e le donne con disabilità ancor più delle altre. Ma cambia qualcosa nel percorso di soccorso se la vittima di violenza è un uomo (anche con disabilità)?
«Esistono casi in cui anche gli uomini sono vittime di violenza. Spesso le vittime vengono ad essere proprio soggetti con una qualche disabilità, considerati dagli aggressori più deboli e vulnerabili. La legge non fa distinzioni di sorta e le vittime vengono ugualmente tutelate. Spesso il problema riguarda la vergogna, troppo spesso insuperabile, degli uomini a denunciare gli abusi e soprattutto quelli di carattere sessuale».
Fonte www.superando.it – Merita senz’altro la massima attenzione e rapide verifiche una notizia di una decina di giorni fa, apparsa purtroppo quasi esclusivamente sulle testate locali bresciane, riguardante la denuncia dell’organizzazione sindacale FIOM, secondo la quale l’azienda Rothe Erde – Metallurgica Rossi, produttrice di cuscinetti volventi e componente del noto Gruppo ThyssenKrupp, con stabilimento a Visano (Brescia), avrebbe licenziato ben cinque dei propri otto dipendenti con disabilità proprio a causa della stessa disabilità.
«Siamo molto preoccupati – ha dichiarato alla testata “Bresciatoday” Nafouti Chafik della FIOM – per l’accanimento mostrato dall’azienda nei confronti del personale disabile. Siamo di fronte a un caso di licenziamenti illegittimi e di discriminazione. Già nel 2013 i lavoratori assunti in collocazione protetta [come da Legge 68/99, N.d.R.] erano in numero inferiore rispetto a quanto stabilito dalla legge, avrebbero dovuto essere 9 e non 8. In quell’occasione la ditta aveva sentenziato che costava meno pagare la penale, piuttosto che pagare un lavoratore con disabilità.
Ad aprile di quest’anno, quando ci siamo seduti al tavolo per firmare il contratto di solidarietà, i vertici dell’azienda hanno dichiarato ufficialmente che non volevano avere persone con problemi fisici perché non si occupano di assistenza sociale. Chi è rimasto a casa aveva una disabilità superiore al 50%, ma è sempre riuscito a svolgere le mansioni assegnate».
Completamente diversa la versione della vicenda fornita dai responsabili dell’azienda, secondo i quali i licenziamenti si dovrebbero alla crisi e al processo di riorganizzazione aziendale messo in atto per tentare di salvare il sito produttivo. «Non si tratta di accanimento nei confronti dei disabili – dichiara infatti Alberto Guizzetti, responsabile amministrativo e finanziario di Rothe Erde – Metallurgica Rossi – ma del fatto che per salvare l’azienda abbiamo dovuto esternalizzare alcuni servizi e sopprimere alcune attività, come quella di portineria e di pulizia e il magazzino. Nella maggior parte dei casi il personale disabile era occupato in tali mansioni». Guizzetti precisa inoltre che «due dei dipendenti con problemi fisici sono andati in pensione e con gli altri due abbiamo trovato degli accordi per la ricollocazione all’esterno. Solo nell’ultimo caso non siamo riusciti a trovare un accordo. Non abbiamo nessuna preclusione nei confronti dei lavoratori con disabilità, ma non possiamo inventarci delle mansioni ad hoc per loro».
Sicuro, dottor Guizzetti? Torna in mente a tal proposito l’articolo 2, quello sul Collocamento mirato della citata Legge 68/99, che recita: «Per collocamento mirato delle persone con disabilità si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione».
Chissà, forse non c’è stretta attinenza, eppure… Per il momento registriamo comunque che sulla questione – in ogni caso inquietante – la FIOM ha anche indetto una giornata di sciopero l’8 ottobre scorso.
Si ringrazia Arianna Colonello per la segnalazione.
Fonte Inclusion Europe* – Si è svolto a Brussels, il 19 novembre scorso, l’evento finale di New Paths to Inclusion (nuovi percorsi per l’inclusione), il progetto di Inclusion Europe dedicato alla promozione della vita indipendente e dell’inclusione nella società delle persone con disabilità.
Durante il seminario “Putting citizens at the centre of politics” (mettere i cittadini al centro delle politiche) è stato evidenziato che i finanziamenti europei dovrebbero essere destinati alle persone e non all’istituzionalizzazione e al centro di tutto deve essere posta la persona.
Sono state anche ascoltate numerose testimonianze di persone con disabilità che dopo aver vissuto per anni negli istituti sono riuscite ad iniziare una nuova vita pienamente inclsue nella società.
Importante anche l’appello lanciato al Parlamento Europeo, che sta ultimando il rapporto sulle osservazioni finale delComitato Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, ad essere più incisivo nelle azioni da compiere per le persone con disabilità e l’invito fatto a queste ultime a rivolgersi alle istituzioni per far presente quali sono le cose di cui hanno bisogno. Verso la fine dell’anno, inoltre, sarà lanciata una consultazione pubblica sulla EU Disability Strategy che avrà anche una versione in Easy To Read.
Cui Anffas Onlus aderisce
Fonte – www.superabile.it – Quello appena inaugurato dal’Ente nazionale per l’aviazione civile inglese non è un qualsiasi sito internet per passeggeri con disabilità. Basta infatti cliccare su www.caa.co.uk per capire che ci si trova di fronte a un vero e proprio gioiello dell’accessibilità. Che, per la prima volta nella storia del Regno Unito, raccoglie in un’unica fonte le pagine web di assistenza speciale di tutti gli aeroporti britannici e di tutte le linee aeree che volano da e per l’Inghilterra.
Ciò significa che, contrariamente a quanto accadeva fino a oggi, i viaggiatori con disabilità, potranno trovare (senza essere rimandati da un portale a un altro) e confrontare rapidamente informazioni essenziali. Come la descrizioni dei servizi offerti dai singoli vettori la posizione dei drop off all’interno di un aerostazione o eventuali restrizioni ad attrezzature per la mobilità.
Fonte – www.grusol.it – Il Contratto Collettivo siglato il 16 maggio ed in attesa di recepimento in una circolare da registrare alla Corte dei Conti, ha riformulato i compiti dei collaboratori scolastici (ex bidelli), abrogando le “funzioni aggiuntive”, sostituite con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per compiti di particolare responsabilità.
Per gli alunni con disabilità la Tabella A prevede definitivamente:
– l’obbligo di provvedere all’assistenza nel periodo “immediatamente” (20/30 minuti) prima e dopo l’orario delle lezioni, in caso di anticipo o ritardo dei genitori o del pulmino;
– nell’accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa e per gli spostamenti al suo interno;
– l’assistenza per l’igiene personale e per l’accompagnamento ai servizi igienici; la “necessaria assistenza” durante la mensa.
Ai sensi dell’art. 47 del CCNL medesimo il collaboratore scolastico ha diritto ad un compenso, stabilito dal Consiglio d’Istituto, non può più rifiutarsi di prestare i compiti sopra indicati ed ha diritto ad un corso di formazione già previsto e finanziato con la Nota Min. Prot. n° 3390 del 30 novembre 2001 e successive integrazioni.
Qualora, in applicazione del CCNL dovessero verificarsi esigenze di personale superiori a quelle disponibili in base all’organico dei collaboratori scolastici, la Nota Min. del 5 maggio 2003 Prot. n° 57/vm che trasmette la bozza di Decreto sugli organici, i Dirigenti scolastici possono chiedere, eccezionalmente, al Direttore scolastico regionale un aumento dell’organico. Tale possibilità di richiesta di deroghe è stata confermata dall’art. 6 del D.I. trasmesso con la Nota Ministeriale del 5 maggio 2005 – Prot. n. 119/vm . Si spera che questa volta il CCNL abbia risolto definitivamente le incertezze interpretative che hanno purtroppo determinato talora gravi disservizi ai danni degli alunni con disabilità.
Comunque le famiglie dovranno segnalare immediatamente a questo Osservatorio eventuali episodi di mancato rispetto del CCNL. Ciò anche in considerazione del fatto che, in applicazione dell’art. 35 comma 2 della Legge Finanziaria n° 289/2002 vi sarà una notevole contrazione negli organici dei collaboratori scolastici. Ciò potrà determinare dei problemi alle singole scuole, anche perché correttamente le famiglie pretendono che per l’assistenza igienica intervengano collaboratori di sesso diverso. Di qui il riferimento alle richieste di deroghe per gli organici di detto personale, sia pur eccezionale, sembra molto opportuna.
AGGIORNAMENTO del 9/11/2015
Alcuni collaboratori scolastici, purtroppo sostenuti anche da taluni sindacati, sostengono che essi hanno solo l’obbligo di “accompagnamento ai servizi igienici”. essi interpretano questa espressione contrattuale nel senso che debbono accompagnare gli alunni con disabilità sino alla porta dei servizi igienici ed al massimo accomodarli sul water, non essendo loro compito provvedere alla loro pulizia o al cambio del pannolino o addirittura a lavarli in caso di incontinenza sfinterica.
Se questa interpretazione fosse corretta, non si vede cosa farebbero in più rispetto a tutti i loro colleghi che non hanno l’incarico e non prendono l’aumento stipendiale, dal momento che la tabella A del CCNL stabilisce che spetti a tutti i collaboratori scolastici l’accompagnamento negli spostamenti degli alunni con disabilità dentro i locali della scuola.
Inoltre è da chiedersi cosa significherebbe l’espressione contrattuale “cura dell’igiene personale” degli alunni con disabilità, compito spettante esclusivamente ai collaboratori scolatici incaricati a tal fine. Infine, se fosse vera quella interpretazione, è da chiedersi chi altri dovrebbe compiere questi compiti di pulizia e che ulteriore tipo di specializzazione dovrebbe avere solo per svolgere la pulizia dell’alunno non autosufficiente.
Quanto detto mostra la pretestuosità dell’interpretazione.
Sul punto confrontare anche la sentenza del TAR Lazio, Sez. III quater, 10/10/2007, n. 9926 .
*Responsabile dell’area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Fonte – www.e-include.eu – La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul tema dell’accessibilità ai servizi sanitari all’interno dell’Ue, a cui Inclusion Europe* ha risposto evidenziando le problematiche in questo ambito delle persone con disabilità intellettiva.
Inclusion Europe ha segnalato numerosi casi di evidente discriminazione verso le persone con disabilità intellettiva, che spesso possono accedere a cure mediche di qualità inferiore rispetto alle persone senza disabilità e questo può avere conseguenze molto gravi per la loro salute.
Si segnala la necessità di una formazione specifica del personale medico nell’assistenza e nella comunicazione verso le persone con disabilità intellettiva. Si richiamano gli Stati membri a tenere in considerazione i casi delle persone con disabilità nelle indagini nazionali sul grado di accessibilità ai servizi sanitari.
Per poter leggere l’articolo integrale (in lingua inglese) dal sito e-include.eu clicca qui.
*Cui Anffas Onlus aderisce
Fonte comunicato tampa Fish* – Il disegno di legge di stabilità prevede interventi mirati alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale con la futura costituzione di uno specifico Fondo e l’elaborazione di un Piano che progressivamente garantisca livelli essenziali di assistenza (al momento non definiti).
“Chi come FISH si occupa di disabilità non può che essere sensibile ad interventi in questa direzione, ben sapendo che la stessa disabilità è uno dei primi determinanti della povertà, dell’impoverimento e dell’esclusione sociale. – dichiara Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap – Poniamo, quindi, la massima attenzione a queste misure anche se i contorni non sono ancora ben definiti.”
Lo stesso disegno di legge, infatti, impone successivi provvedimenti legislativi “di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all’estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.”
“Anche se in legge di stabilità gli intenti sono molto generici e non vi è una espressa delega al Governo a legiferare – prosegue Falabella – ci è noto che lo stesso Governo, su tali temi, presenterà un collegato recante specifiche deleghe per regolamentare ciò che la legge di stabilità delinea: una riforma complessiva delle provvidenze assistenziali.”
Di qui i timori di FISH: “Le nostre aspettative sono rivolte a ulteriori sostegni all’inclusione sociale delle persone con disabilità e al contrasto al loro impoverimento. Al contrario temiamo che questa istanza sia agli antipodi rispetto a quanto potrebbe accadere e cioè che si colga l’occasione per trasferire parte delle provvidenze attualmente erogate per l’invalidità alle misure per la povertà. Oppure che nulla si preveda per chi si trova in stato di indigenza che già percepisca indennità di accompagnamento o una pensione di invalidità civile. Si perderebbe così l’occasione di ripensare in modo equo l’attuale sistema di welfare e di protezione sociale.”
Prima che si diffondano informazioni distorte o, peggio, che si concretizzino i timori palesati, FISH chiede una netta precisazione al Governo e il coinvolgimento già in questa fase di elaborazione di norme di estremo rilievo per milioni di italiani.
*Cui Anffas Onlus aderisce