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LEGGE DI STABILITÀ, COSA CAMBIA PER IL NON PROFIT

Fonte www.vita.it– La Legge di stabilità 2015 (L.23.12.2014 n.190) ha introdotto alcune novità per gli enti non profit. Ecco le tre maggiori:

1) La prima è senz’altro positiva: l’articolo 1, commi 137 e 138, della L.190/2014, che modifica gli articoli 15, comma 1.1, e 100, comma 2, lettera h) del TUIR (DPR 917/86) introduce le seguenti modifiche in materia di agevolazioni per le erogazioni in denaro di persone fisiche e aziende, detraibili al 26%, fatte a favore delle ONLUS. E’ previsto un incremento da Euro 2.065 a Eu. 30.000,00 dell’importo massimo per il quale spetta la detrazione IRPEF/IRES sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e dei soggetti che svolgono attività umanitarie. Viene aumentato a Eu. 30.000 anche il limite dell’ammontare complessivo deducibile (il famoso tetto) ai sensi dell’articolo 100, 2° comma, lettera h), TUIR per le erogazioni liberali. Tale norma rileva non soltanto per i soggetti IRES, ma anche, ai fini IRPEF, per imprenditori individuali e società di persone commerciali.

2) La seconda novità, in materia di tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, è fortemente penalizzante per il non profit, sopratutto per fondazioni bancarie e, indirettamente, anche per le organizzazioni di volontariato. L’articolo 1, commi 655 e 656, L.190/2014, aumenta retroattivamente la tassazione su utili e dividendi percepiti dagli enti non commerciali a partire dall’1/1/2014. Viene fortemente ridotta l’esenzione d’imposta dalla percentuale del 95% degli utili percepiti al 22,26%; gli utili distribuiti dal 1/1/2014 diventano, quindi, imponibili al 77,24%. Detta disposizione è diretta ad allineare, in tema di imposizione fiscale sugli utili, il trattamento degli enti non commerciali a quello delle persone fisiche non imprenditrici, proprietarie di una partecipazione qualificata, che devono tassare l’utile con l’aliquota marginale IRPEF del 43%. La ratio di tale equiparazione non è chiara: mentre, infatti, le persone fisiche che realizzano utili e dividendi possono impiegarli per finalità diverse, gli utili e i dividendi percepiti da gran parte degli enti non profit vengono reinvestiti per realizzare le finalità istituzionali, restituendo pertanto alla collettività, il surplus. Viene contestualmente riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore IRES dovuta dagli enti, nel solo periodo d’imposta in corso al 1/1/2014, in applicazione della disposizione introdotta retroattivamente. Detto credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, senza altro limite quantitativo, a decorrere dal 1/1/2016, per 3 anni, nella misura del 33,33% annuo.

3) la terza novità, in materia di 5 per mille IRPEF, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 154, L.190/2014. La facoltà di destinare la quota del 5 per mille IRPEF in base alla scelta del contribuente si applica anche relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente. Dopo numerose proroghe, dal 2015 la destinazione del 5 per mille viene messa a regime. Vengono anche definite le modalità di redazione del rendiconto di destinazione delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e le modalità di pubblicazione sui siti internet delle amministrazioni eroganti, dei rendiconti stessi. Soprattutto, si autorizza la spesa di Eu. 500 milioni annui, a decorrere dal 2015, per la liquidazione della quota del 5 x mille.

Si delega a un successivo Decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni, la definizione delle corrette modalità di redazione del rendiconto ai fini della corretta trasparenza dello stesso, pena le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 D.Lgs. 33 del 14/3/2013.

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L’OCSE VALUTA LA SANITÀ ITALIANA

Fonte www.quotidianosanita.it Garantire che gli sforzi in atto per contenere la spesa in campo sanitario non vadano a intaccare la qualità quale principio fondamentale di governance. E, allo stesso tempo, sostenere le Regioni e Province Autonome che hanno una infrastruttura più debole, affinché possano erogare servizi di qualità pari alle regioni con le performance migliori, garantendo un approccio più solido e ambizioso al monitoraggio della qualità e al miglioramento a livello di sistema.

Queste le principali sfide che attendono la sanità italiana, indicate dall’Ocse per il nostro Paese. L’analisi è contenuta nella ‘ Revisione Ocse sulla qualità dell’assistenza sanitaria in Italia’, frutto di un lavoro di indagine e ricerca avviato da un progetto del 2012 finanziato dal ministero della Salute ed elaborato dalla Divisione Salute dell’Ocse di Parigi, con la collaborazione di Agenas e della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.

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PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI

Fonte www.HandyLex.org – Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. Per il 2015 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare del 9 gennaio 2015, n. 1.

L’elenco degli importi con il tipo di provvidenza, l’importo e il limite di reddito è disponibile sul sito di HandyLex a questo link e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.inps.it

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VIVE LONTANO DALLA MADRE MA OTTIENE LA 104

Fonte www.west-info.euIn Italia, ha diritto alla 104 anche il vigile che lavora a quasi 400 km dall’abitazione del genitore da accudire. La Cassazione, infatti, ha respinto il ricorso del Comune di Milano contro la decisione della Corte di Appello di consentire a una dipendente della polizia municipale di poter usufruire mensilmente dei tre giorni di permesso retribuito per recarsi a Marotta di Fano, in provincia di Pesaro, dove abitava la madre invalida al 100% nonostante quest’ultima vivesse con il marito e avesse alle proprie dipendenze una colf.

I Supremi Giudici hanno precisato che, la norma in base alla quale per concedere il beneficio è necessario verificare il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza, va interpretata in modo elastico d al momento che il lavoratore può benissimo assicurare una presenza costante, seppur non giornaliera. In modo tale da permettere alla persona che si occupa solitamente del parente malato di prendersi alcuni giorni di libertà.

Per approfondire

Leggi la sentenza

 

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LEGGE DI STABILITÀ 2015 E PERSONE CON DISABILITÀ

Fonte www.handylex.it – Il sito HandyLex ripropone i tratti salienti della Legge di Stabilità da poco in Gazzetta Ufficiale con gli “aggiustamenti” intervenuti in sede di discussione e approvazione.

La Legge di stabilità 2015 conferma interventi di notevole contenimento e riduzione della spesa pubblica e dall’altra una serie di misure che – nel loro intento – vorrebbero favorire l’assunzione a tempo indeterminato e a mantenere ammortizzatori per chi perde il lavoro. La riduzione della spesa pubblica colpisce in particolare le Regioni – sulle quali gravano anche gli impegni per il Patto della salute – e gli Enti Locali, ma riduce anche molti capitoli di spesa dei Ministeri.

Ancora timida invece è la spending review (cioè un intervento selettivo sulla qualità della spesa pubblica) almeno rispetto all’ammontare e alle modalità preventivate e ampiamente enfatizzate nell’estate scorsa. Inoltre i vincoli posti dell’Unione Europea hanno spinto Governo e Parlamento a prevedere anche un pesante aumento delle aliquote IVA a partire dal gennaio 2016. Quella ordinaria passerà al 24% nel 2016, al 25 dal 2017, al 25,5 % dal gennaio 2018. Stessa sorte è riservata all’aliquota attualmente al 10%: 12% dal 2016, 13% dal 2017. L’aumento previsto potrà essere evitato solo se la revisione della spesa pubblica consentirà ulteriori risparmi e contenimento del debito pubblico (in tendenziale aumento).

Per leggere l’articolo integrale clicca qui

Per approfondire

Leggi la guida per le norme su sanità e welfare a cura della segreteria della conferenza delle regioni e delle provincie autonome

Leggi l’approfondimento proposto dal Ministero della Salute “La salute nella Legge di stabilità 2015”

 

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DALL’ITALIA I FARMACI MOLECOLARI PER CURARE L’AUTISMO

Fonte www-west-info.eu – Per la cura dell’autismo e, in generale, delle malattie mentali del neurosviluppo arrivano i farmaci molecolari.

Una novità tutta italiana proveniente dall’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia in collaborazione con l’Università Statale di Milano e l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il gruppo di ricerca ha scoperto come la disfunzione dell’attività di alcuni geni, provocata da alterazioni del loro “dosaggio” (cioè dal numero di copie di quel gene presenti nelle cellule) alteri fin da subito lo sviluppo del cervello, del cuore, della conformazione del viso. I ricercatori hanno studiato in particolare due malattie legate allo scompenso genico, cioè alla perdita o alla duplicazione di 26 geni presenti sul cromosoma 7. La loro perdita causa la sindrome di Williams, la loro duplicazione, invece, è stata associata all’autismo.

In particolare, tra i 26, è il GTF21 che gioca un ruolo fondamentale nella trascrizione genetica, in associazione con l’enzima LSD1. Sulla base di queste premesse, i medici hanno dimostrato che la somministrazione di medicinali contro LSD1 sono in grado di ripristinare il corretto funzionamento di alcuni circuiti molecolari, anche in presenza di anomalo dosaggio di GTF2I, aprendo de facto la strada allo studio di come questi inibitori farmacologici possano essere un giorno impiegati anche nelle cure per l’autismo e più in generale per le malattie mentali del neurosviluppo.

I risultati dello studio sono consultabili anche su Nature Genetics.

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UE: IL VOLONTARIATO PUÒ FARE IL TRASPORTO SANITARIO SENZA GARA D’APPALTO

Fonte www.nonprofitonline.it L’11 dicembre 2014, con la Sentenza C-113/13, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto agli enti no profit la possibilità di svolgere trasporto sanitario di urgenza e di emergenza con affidamento diretto senza gara d’appalto secondo i principi di universalità, di solidarietà e di efficienza economica.

Una sentenza spartiacque e una vittoria per Anpas, e in particolare per il comitato regionale ligure e che riguarderà anche altre regioni d’Italia: dopo un lungo iter iniziato nel 2010 con la convenzione stipulata dall’Asl 5 della Liguria con Anpas Liguria per per il trasporto sanitario di urgenza senza gara d’appalto. e il successivo ricorso di altre due cooperative (San Lorenzo e Croce Verde Cogema) che hanno chiesto l’annullamento delle convenzioni facendo riferimento alla direttiva direttiva 2004/18/CE sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Anche in riferimento all’articolo 118 della Costituzione, alla legge 266/1991 sul volontariato e alla legge 833/1978 che istituisce il servizio sanitario nazionale, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il modello ligure ha mantenuto un servizio accessibile a tutti e ha perseguito gli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio.

Secondo Lorenzo Risso, presidente di Anpas Liguria, “questo importante risultato è stato raggiunto anche grazie alla caparbietà di tutti noi nel voler difendere il volontariato come principale protagonista del trasporto sanitario ligure. Questa sentenza è un importante indirizzo per la soluzione di vertenze pendenti anche in altre regioni sull’affidamento dei trasporti sanitari al volontariato. Un grazie anche alla grande professionalità e competenza dello studio legale che ci ha sostenuto nonostante le perplessità a seguito del parere espresso ad aprile dall’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Nils Wahl”.

“È una importantissima vittoria che riconosce l’importanza e la peculiarità del nostro modo di fare volontariato – ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas – Il servizio che fanno i nostri volontari è il segno della comunità che si organizza facendo riferimento all’articolo 118 della Costituzione sul principio di sussidiarietà. La storia del soccorso, del quale il volontariato è parte integrante e fondativa, è anche la storia dei singoli territori e delle comunità. Non solo, quindi un risparmio, ma è anche e soprattutto alla luce di questa ulteriore conferma di questa storica sentenza della Corte Europea che non dobbiamo dar per scontato il servizio qualificato svolto con grande passione e competenza dai nostri volontari, il vero capitale umano e sociale di ogni comunità”.

Per maggiori informazioni

http://www.anpasnazionale.org

http://www.osservatorioappalti.unitn.it