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GITE SCOLASTICHE E USCITE DIDATTICHE

Fonte www.disabili.com – E’ primavera, è tempo di gite scolastiche. Gli alunni aspettano con entusiasmo e fermento, non vedono l’ora che arrivino queste eccezionali occasioni di crescita formativa, culturale e sociale. I docenti lamentano sempre più spesso le condizioni in cui si trovano ad accompagnare gli allievi: senza più alcun riconoscimento economico per le ore di eccedenza, con un carico di responsabilità enorme, esposti al rischio perché non tutelati dalle norme in caso di accidentale sinistro. Eppure ogni anno, nonostante le crescenti perplessità, dimentichi delle loro stesse incertezze, continuano con gioia ad accompagnare gli studenti nella visita alle città d’arte, ai musei o monumenti sparsi ovunque nel nostro meraviglioso Paese o all’estero. A volte questa prospettiva lieta viene oscurata da tristi vicende di cronaca, che parlano di esclusione, discriminazione, disattenzione nella pianificazione dei viaggi d’istruzione e se tali mancanze riguardano gli allievi con disabilità suscitano particolare sdegno ed incredulità.

Si legge sui giornali di alunni con disabilità cui l’uscita non viene proposta, che vengono lasciati a casa se il docente di sostegno o l’assistente non partecipa. Si legge di genitori che subentrano, che devono accollarsi le spese del viaggio. E’ davvero poco edificante. Non è però sempre così ed anzi, nella maggior parte dei casi le uscite didattiche vengono organizzate in maniera molto attenta e scrupolosa, in modo da consentire la reale partecipazione di tutti. Se accade questo si procede nel giusto, nel diritto ed il termine inclusione prende colore, animandosi di significato.

Ci fa piacere perciò oggi richiamare le esperienze di segno opposto, di inclusione.

Le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione, infatti, come specificato nella nota del MIUR n. 645/02, rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente con disabilità.

STORIE DI BUONE PRASSI – Una mamma racconta soddisfatta che il Circolo velico di Policoro offre l’ingresso gratuito all’accompagnatore, nonché personale della struttura formato anche sui temi della disabilità. Considerazioni positive vengono anche riportate sull’esperienza di scuola-natura organizzata dal comune di Milano e su quella di tante scuole che si sanno organizzare per consentire la partecipazione di tutti. Non mancano nemmeno docenti battaglieri, che selezionano i posti da visitare in maniera puntuale e precisa, che obiettano con voce ferma se emergono condizioni di possibili esclusioni, che scomodano gli assessori, i comuni o le aziende che gestiscono il trasporto scolastico se si fa fatica a trovare un pullman con pedana. Con le leggi alla mano, che sono chiarissime in merito: nessuno dev’essere escluso. Sono i professionisti della scuola e possono fare la differenza, pretendendo ciò che spetta a tutti, supportando le famiglie, chiedendo nient’altro che l’esercizio di diritti sanciti fin dalla Costituzione.

Come poter assicurare il diritto alla partecipazione di ogni allievo? In base alle leggi sull’autonomia sono oggi le scuole a decidere i criteri delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione, come indicato dalla nota del MIUR n. 2209/12. Poiché però le scuole devono garantire la partecipazione di tutti, esse, nel decidere i luoghi da visitare, le strutture dove soggiornare o i mezzi di trasporto da utilizzare, devono preventivamente domandarsi se siano compatibili con la condizione di disabilità di alcuni alunni, pianificando gli adeguamenti necessari ad evitare che la disabilità costituisca motivo di esclusione. Dev’essere inoltre garantita la presenza di un docente in più e quella dell’assistente, se previsto; può essere consentita quella di un familiare, ma la scuola non può subordinare il diritto di partecipazione alla presenza di quest’ultimo.

Le spese di viaggio dell’accompagnatore, inoltre, devono essere a carico della comunità scolastica. Come sottolinea S. Nocera, infatti, se fossero addebitate alla famiglia, ci troveremmo di fronte a discriminazione, perseguibile in base alla L. 67/06.

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DOVRÀ CAMBIARE DI MOLTO, QUEL DECRETO SULL’ISEE

Fonte www.superando.it«Ci auguriamo che gli interventi correttivi dell’ISEE non si limitino al mero accoglimento delle Sentenze del TAR Lazio e alla loro razionalizzazione, ma che riprendano anche le indicazioni a suo tempo espresse e rimaste inevase, quali, ad esempio, la considerazione, magari in termini di maggiorazioni nelle scale di equivalenza, del peso del lavoro dei caregiver [assistenti di cura, N.d.R.], oppure una, ancora maggiore, riguardante la reale spesa derivante dalla condizione di disabilità che, come andiamo ripetendo da anni, è uno dei principali elementi di impoverimento. Da non dimenticare nemmeno l’importanza di elementi che rendano più stringente l’omogeneità applicativa nelle diverse Regioni e territori».

Così Vincenzo Falabella, presidente della FISH* (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), commenta la comunicazione ricevuta da Giuliano Poletti, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un’interrogazione della stessa FISH, che aveva appunto richiesto informazioni circa l’orientamento ministeriale, dopo che nel febbraio scorso – come ampiamente riferitoil Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio aveva accolto, pur parzialmente, tre ricorsi presentati contro il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 159/13 e cioè il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ciò che riguarda milioni di cittadini italiani, in quanto l’ISEE stesso viene richiesto per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ovvero a tutti i servizi o gli aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità.

In sostanza, il TAR aveva riconosciuto che le provvidenze di natura assistenziale (pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.) non dovrebbero essere conteggiate nell’Indicatore della Situazione Reddituale (l’ISR, una delle componenti dell’ISEE) e che non sono ammissibili differenziazioni di franchigia fra minori e maggiorenni.

Questa, dunque, la risposta del Ministro alla richiesta di chiarimento pervenuta dalla FISH: «Il Governo sta predisponendo il ricorso al Consiglio di Stato, previa richiesta di sospensiva, avverso le sentenze del TAR Lazio n. 2454/2015, n. 2458/2015 e n. 2459/2015».

«La notizia – si sottolinea della FISH – era ampiamente prevedibile, visto il generale disorientamento anche applicativo. Ora si attende dunque la decisione del Consiglio di Stato riguardo alla richiesta di sospensiva delle tre Sentenze e, successivamente, il Parere dello stesso».

Nel frattempo, va segnalato anche che il 2 aprile scorso il ministro Poletti ha incontrato le rappresentanze della FISH, della FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità) e delle organizzazioni sindacali, per confrontarsi su questo e altri temi.

In tale occasione, oltre ad anticipare ciò che è poi stato formalizzato nella risposta alla FISH, Poletti ha espresso anche l’intenzione di attivare il più rapidamente possibile il tavolo di monitoraggio previsto dal DPCM 159/13 e di affidare allo stesso anche la valutazione di ipotesi correttive dello strumento.

*Cui Anffas Onlus aderisce

Per ulteriori informazioni e approfondimenti

ufficiostampa@fishonlus.it

Leggi l’intervista al presidente nazionale di Anffas Onlus cliccando qui

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AUTISMO E ACCERTAMENTI

Fonte www.HandyLex.org – In poco meno di un anno l’INPS, ed in particolare il Coordinamento Generale Medico Legale, è intervenuto tre volte sul tema dell’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 104/1992) per le persone con autismo.

La produzione di altrettante indicazioni nasce da un lato dalla effettiva difficoltà e dall’attuale inadeguatezza valutativa di una condizione patologica molto diversificata e dall’altra dall’azione propositiva di alcune associazioni di famiglie di persone con autismo. L’assieme delle tre elaborazioni è certamente interessante sotto il profilo della valutazione medico-legale, ma conserva alcuni non indifferenti coni d’ombra applicativi.

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ANCHE I LAVORATORI CON DISABILITÀ HANNO DIRITTO ALLE FERIE

Fonte www.personaedanno.it – Con sentenza 26 marzo 2015, C-316/13, la Corte europea di giustizia si è pronunciata sul rapporto intercorrente tra una persona con disabilità impiegata in un centro di inserimento lavorativo (in Francia) e il centro medesimo. In Francia, i centri di aiuto attraverso il lavoro (centres d’aide par le travail: “CAT”) erano strutture di accoglienza di persone con disabilità di tipo medico‑sociale prive di scopo di lucro, la cui funzione era descritta all’articolo L. 344‑2 del code de l’action sociale et des familles (codice dell’azione sociale e delle famiglie). Tali centri si proponevano di accogliere gli adolescenti e gli adulti con disabilità che non possono, temporaneamente o permanentemente, lavorare nelle normali imprese né in un laboratorio protetto o per conto di un centro di distribuzione di lavoro a domicilio, né esercitare un’attività professionale indipendente. Detti CAT offrivano la possibilità di svolgere diverse attività di carattere professionale, un sostegno medico-sociale ed educativo e un ambiente di vita tale da favorirne lo sviluppo personale e l’integrazione sociale. L’apertura di tali centri era soggetta ad autorizzazione, sotto il controllo dello Stato.

La persona con disabilità, la cui capacità lavorativa doveva essere, in linea di principio, inferiore a un terzo della capacità normale, era ammessa in un CAT su decisione di una commissione. Tale persona si vedeva versare un reddito garantito proveniente dal suo lavoro senza che, tuttavia, il calcolo della retribuzione fosse basato sul numero di ore lavorate. Tale reddito garantito era ciononostante reputato espressamente una «retribuzione» del lavoro ai sensi dell’articolo L. 242‑1 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) . Per contro, le sole disposizioni del codice del lavoro francese applicabili alle persone disabili soggiornanti in un CAT erano quelle relative all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.

A partire dal 2002, i CAT sono stati sostituiti da istituti e servizi di aiuto tramite il lavoro (ESAT), ma i centri già esistenti hanno conservato la loro denominazione di CAT. La Repubblica francese ne conta attualmente quasi 1 400, i quali accolgono più di 110 000 persone. Il contesto normativo della loro azione è stato definito in maniera un po’ più specifica nel 2007, restando tuttavia sostanzialmente lo stesso.

Tali CAT pagano oneri sociali sulle retribuzioni versate alle persone disabili e su tali retribuzioni vengono prelevati contributi per l’assicurazione malattia, l’assicurazione per la pensione di vecchiaia e la formazione professionale. Per contro, poiché nel diritto francese esse non sono considerate dipendenti, e poiché i direttori dei CAT non possono licenziarle, le persone disabili che soggiornano nei CAT non contribuiscono all’assicurazione contro la disoccupazione. Prima del 2007, nessuna disposizione prevedeva il diritto alle ferie annuali retribuite per le persone che soggiornano in un CAT; suddetto diritto dipendeva dunque dalla buona volontà di ciascun CAT. A partire dal 1° gennaio 2007, l’articolo R. 243‑11 del codice dell’azione sociale e delle famiglie prevede espressamente il diritto alle ferie annuali retribuite delle persone con disabilità che soggiornano in un ESAT.

In questo quadro normativo, si colloca la causa sottoposta al vaglio della Corte UE. Già l’avvocato generale nelle proprie conclusioni presentate il 12 giugno 2014 aveva sottolineato che, in particolare alla luce dell’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, una persona ammessa in un centro di aiuto attraverso il lavoro può, in linea di principio, può essere qualificata alla stregua di un “lavoratore”. Conseguentemente, in quanto lavoratore, alla persona con disabilità può spettare il riconoscimento dell’indennità per ferie. I giudici di Lussemburgo hanno confermato le conclusioni dell’avvocato generale ribadendo che:

1. la persona con disabilità svolgeva la propria attività sotto la direzione della struttura non profit risultando così evidente che essa era inquadrato nella struttura organizzativa ed aveva ottenuto una remunerazione anche se al di sotto del salario minimo garantito in Francia;

2. tale condizione non vale ad escludere che la persona con disabilità sia riconducibile alla qualificazione di “lavoratore”;

3. la produttività più o meno elevata, l’origine delle risorse che consentono di concedere una remunerazione o il suo carattere limitato non possono essere considerati elementi in grado di incidere sulla qualificazione di lavoratore;

4. anche se si tratta di attività riservate a talune categorie di persone (nel caso di specie persone con disabilità) esse non rivestono un carattere di marginalità o accessorietà e presentano un certo livello di utilità economica;

5. l’organizzazione non profit remunera solo le persone abili al lavoro chiamate poi a svolgere specifiche attività all’interno del centro gestito dall’organizzazione medesima. A ciò si aggiunga, soprattutto per la portata incidente sul livelli essenziali delle prestazioni implicate nel caso in esame, che la Corte UE ha inteso riconoscere una specifica valenza cogente alle previsioni dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Benché quest’ultima non possa essere invocata nel caso di specie in quanto ratione temporis quest’ultimo è precedente all’entrata in vigore della Carta, i giudici lussemburghesi hanno richiamato la nozione di lavoratore in essa contenuta. Infine, la Corte indica al giudice nazionale la modalità con cui procedere all’applicazione del diritto dell’Unione considerando che, nei casi in cui il diritto nazionale non può essere interpretato in modo conforme al diritto dell’Unione e, quindi, nel caso di specie, all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la norma non può essere applicata in una controversia tra privati.

Da ciò consegue che al ricorrente è riconosciuto il diritto di agire per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito a causa della non applicazione del diritto euro unitario da parte dello Stato membro interessato, con la conseguenza di far valere la responsabilità degli Stati membri dinanzi ai giudici nazionali.

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I CAREGIVER: SONO “INOCCUPATI”

Fonte www.corriere.itNiente esonero dal ticket per i caregiver familiari: in quanto «inoccupati» non hanno diritto a questa tutela, mentre i disoccupati sì. A raccontare a Redattore sociale «l’ennesima doccia fredda» è Cristina Sbordoni, che martedì si è recata, come tutti gli anni in questo periodo, alla Asl di Cerveteri per chiedere il rinnovo dell’esenzione.

«Quando ho presentato l’autocertificazione, in cui come sempre dichiaravo di essere inoccupata, mi sono sentita rispondere che l’esenzione non mi spettava, poiché era riservata ai disoccupati». A chi, cioé, un lavoro, magari solo per pochi giorni, magari 30 anni fa, comunque lo ha avuto. «Ma io a 25 anni ho avuto mio figlio, con una gravissima disabilità a causa di un parto problematico. E da allora devo occuparmi solo di lui, sono l’unica affidataria e un lavoro fuori casa, per me, è sempre stato impensabile».

Alla Asl, però, sono stati irremovibili: c’è una normativa regionale, un decreto del Commissario ad acta per il Lazio (n. U00105 del 11/3/2015), che recentemente ha parlato molto chiaro: l’esonero è riservato alle persone senza lavoro e senza reddito, che però abbiano lavorato in passato.

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Un italiano su tre è volontario in ambito socio-assistenziale

Fonte www.vita.it. Presentata la ricerca a livello nazionale della Convol, Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato.

I volontari italiani? Il 35 per cento sceglie ambiti assistenziali o socio-sanitari, il 32 per cento educativi, il 10 per cento sportivi, l’8 per cento culturali, il 5 percento ambientali e di protezione civile, il restante 9 per cento esperienze di altra natura. Questi alcuni dei dati interiti nella ricerca “Volontari e Volontariato organizzato tra impegno civico e gratuità”, presentata ad Ancora sabato 11 aprile e promossa da Convol,  Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato.

L’indagine ha il valore aggiunto di essere la prima ad aver preso in considerazione tutto il territorio nazionale, ponendosi come obiettivo strategico la valutazione del rapporto tra identità e servizio nell’attuale sistema di welfare ma anche tra valori e ideali dell’organizzazione e caratteristiche identitarie dei volontari.

E’ stata coordinata da Ugo Ascoli e divisa in due ambiti: “Volontari” curato da Ugo Ascoli ed Emmanuele Pavolini e “Organizzazioni di volontariato” seguito da Sabina Licursi e Giorgio Marcello.

“La ricerca ha evidenziato che, in un contesto di crescente difficoltà del welfare pubblico e di crescita dei bisogni sociali, il volontariato si delinea come una infrastruttura sociale di primaria importanza che coinvolge milioni di cittadini e che le connessioni tra OdV sono molto fitte”, ha affermato Emma Cavallaro presidente della Convol. “Lo sviluppo di una nuova capacità istituente del volontariato organizzato, ossia quell’attitudine delle OdV a pensare il cambiamento sociale e a tentare di realizzarlo, incidendo sul livello istituito dovrà passare attraverso l’irrobustimento delle reti orizzontali, l’adozione di una strategia di advocacy libera dall’interesse verso particolari categorie di bisogni e l’investimento di risorse sulla dimensione partecipativa della vita interna alle organizzazioni stesse. Una risorsa che purtroppo non è stata colta pienamente dal Governo nella Riforma della legislazione del Terzo Settore appena approvata dalla Camera”.

Per quanto riguarda le Organizzazioni di Volontariato dalla ricerca emerge che la maggioranza di esse si riconosce nei principi e nei valori fondanti del volontariato inteso come gratuità, dono, rispetto e assunzione di responsabilità verso l’altro, impegno per il bene comune; ci sono però alcune criticità come quella che porta ad una sfumatura dei confini tra forme di solidarietà differenti. L’analisi della composizione interna e dell’equilibrio tra impegno gratuito e personale retribuito conferma che, accanto ad una presenza maggioritaria di organizzazioni che mantengono una sostanziale prevalenza del contributo volontario, vi sono delle componenti interessate da un’ibridazione identitaria. Inoltre alcuni termini meno riferibili all’idealtipo del volontariato organizzato e più alle altre espressioni del terzo settore fanno emergere anche la presenza di criteri regolativi differenti: accanto alla gratuità infatti, sono presenti altri termini per definire i confini identitari prevalenti, come “assenza di lucro”, “solidarietà”, “utilità sociale”.

Per quanto riguarda i volontari, la ricerca indica che il volontariato si declina in impegni di lunga durata e di una certa intensità dentro organizzazioni e che solo l’impossibilità di conciliare l’azione volontaria con impegni familiari, di studio o di lavoro determina l’abbandono dell’impegno nelle associazioni. L’esperienza in OdV viene valutata in termini positivi e di crescita personale: aumenta la fiducia verso gli altri, così come la disponibilità e l’apertura alle relazioni sociali. I volontari sono caratterizzati da un livello più elevato di partecipazione socio-politica e culturale: appaiono più attivi nella comunità di appartenenza, più partecipi, più attenti ad intercettare informazioni, più aperti al confronto ed al dialogo con gli altri, meno passivi, ad esempio, di fronte ai media tradizionali, quali la televisione.

Molto significative le parole che il Cardinale Edoardo Menichelli ha rivolto ai promotori dell’iniziativa “ Il volontariato deve essere speranza per il valore della comunità e per il rafforzamento delle relazioni; deve indicare la strada della condivisione e della partecipazione. Essere segno della gratuità che guarda il bene della persona e della comunità e non il tornaconto personale; che fa crescere la persona in una dimensione solidale, fraterna, libera, gioiosa, perché solo il bene rende felici. In un mondo in cui fanno scalpore solo le disgrazie e un certo tipo di notizie, vorrei che voi foste un racconto generoso, diffuso e lieto, che il volontariato diventasse il vero scandalo della società attuale”.

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LE PROPOSTE DELLA FISH CALABRIA A CARLO GUCCIONE, ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE SOCIALI

“Necessaria una virata politica per delle politiche inclusive, in una società capace di accogliere tutti”

La Fish (Federazione Italiana Superamento Handicap) Calabria ha incontrato l’assessore regionale alle Politiche sociali e al Lavoro Carlo Guccione. All’incontro, svoltosi negli uffici dell’assessorato in via Lucrezia della Valle a Catanzaro, hanno preso parte la presidente regionale della Fish, Annunziata Coppedè e i vicepresidenti Tommaso Marino e Antonio Saffioti. Nella richiesta di incontrare l’assessore Guccione, la Fish Calabria scriveva: “Riteniamo che sia necessaria una virata politica, un cambio di rotta che restituisca la speranza, iniziando un percorso partecipato che coinvolga i destinatari stessi ed i responsabili delle istituzioni competenti, in un processo finalizzato alla realizzazione di politiche inclusive per una società capace di accogliere tutti”. L’incontro, dunque, è stata l’occasione per presentare alcune proposte volte a favorire la piena inclusione della persone con disabilità, richiamando i principi del mainstreaming e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L’assessore Guccione, dopo aver commentato la situazione attuale e, in particolare, i tagli continui che negli ultimi anni stanno opprimendo le politiche sociali in tutto il territorio nazionale, con una ricaduta gravissima sulla Regione Calabria già fortemente svantaggiata, ha centrato l’attenzione sulla Programmazione Europea 2014-2020. L’assessore ha puntato sulla capacità di intercettare i numerosi fondi che periodicamente vengono messi a bando su diverse problematiche, sull’opportunità concreta di realizzare progetti innovativi che tengano presenti le nuove tecnologie e costruiscano interventi territoriali capaci di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità. La delegazione della Fish Calabria, accogliendo favorevolmente le proposte dell’assessore, ha chiesto:

  1. Maggiore sollecitudine e controllo nei confronti delle opportunità già esistenti con fondi già finalizzati, perché trovino attuazione nei tempi e nei modi previsti favorendo politiche inclusive.
  2. Il “nulla su di noi senza di noi”, ovvero la partecipazione delle rappresentanze dell’utenza in tutti i tavoli in cui si affrontano le politiche sociali e siano in gioco interessi che, direttamente o indirettamente coinvolgono persone con disabilità. Non solo politiche sociali, dunque, ma anche salute, lavoro, scuola, trasporti, turismo, cultura, edilizia pubblica e privata.
  3. Un metodo di programmazione e gestione che favorisca la creazione di un “sistema di interventi e servizi integrati”, l’unico che può permettere di non disperdere risorse e produrre stabilità e continuità.
  4. In conclusione è stata proposta la seconda Conferenza sulla disabilità in Calabria, al fine di riavviare un processo partecipativo importante che, partendo dalla base, arrivi al recepimento della Legge 18 del 3 marzo 2009 anche in Calabria. A fronte di tutte queste richieste, l’assessore Guccione ha chiesto tempo. La riunione si è conclusa in un clima collaborativo e cordiale.