Fonte www.personecondisabilita.it – La Direzione generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato di Regione Lombardia ha definito, per l’anno 2014, i criteri per l’assegnazione dei contributi alle persone con disabilità o alle loro famiglie per l’acquisto di ausili o di “strumenti tecnologicamente avanzati” (ex art. 4, L.R. 23/99).
Per l’anno 2014, le Asl dovranno destinare alla domotica almeno il 40% delle risorse erogate. Di questo provvedimento possono beneficiare tutte le persone con disabilità indipendentemente dalla loro età. In base a quanto stabilito dal provvedimento, l’ausilio per cui si richiede il contributo deve essere individuato “come necessario all’interno del progetto sociale e/o educativo” del singolo. E deve contribuire all’autonomia, con particolare riferimento al miglioramento dell’ambiente domestico, allo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità e a compensare “le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettuali e del linguaggio”.
È dunque possibile presentare domanda per il finanziamento di un’ampia gamma di ausili.
Dalle protesi acustiche ai personal computer (solo per alunni con DSA), dagli strumenti per l’adattamento dell’autovettura ai dispositivi domotici.
Sono ammissibili al finanziamento sia gli strumenti acquistati, sia quelli acquisiti temporaneamente (noleggio, affitto, leasing, abbonamento). Ed è possibile anche richiedere un contributo per gli ausili già in dotazione ma che devono essere adattati o trasformati.
Le domande devono essere presentate alla Asl territoriale competente (Dipartimento ASSI – Servizio disabili) secondo le indicazioni fornite dagli stessi, corredate di tutta la documentazione necessaria (prescrizione medica, copia della certificazione di invalidità,… ).
La domanda deve inoltre essere accompagnata dal progetto individualizzato, per la stesura del quale ci si può avvalere dell’equipe pluridisciplinare/operatori specialisti dell’ASL territorialmente competente.
Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento va da fine febbraio (per le ASL di Milano e Bergamo) a metà marzo.
Per questo motivo è necessario contattare la ASL di riferimento o a consultare il sito internet.
I contributi sono assegnati (fino a esaurimento del budget) nella misura del 70% del costo complessivo dell’ausilio a partire da una spesa pari o superiore a 260 euro, fino a una spesa massima di 15.500 euro.
Per saperne di più, consulta la scheda su “Spazio disabilità” e scarica il DGR 12006 dell’11 dicembre 2014
Fonte www.edscuola.eu – I docenti di sostegno che hanno completato il quinquennio obbligatorio di permanenza nel loro posto, potranno, qualora lo desiderassero transitare su posto comune.
Ma come viene regolamentata questa tipologia di transizione da posto di sostegno a posto comune? É tutto scritto nell’art.25 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità per l’anno scolastico 2015-2016.
Bisogna sapere che il docente di sostegno che chiede di rientrare ad insegnare nella sua classe di concorso, parteciperà al movimento della seconda fase, ovvero quella provinciale tra comuni diversi e non potrà pretendere di muoversi con precedenza della prima fase all’interno dello stesso comune dove insegna sostegno. Per cui tutti i docenti di sostegno, in qualsiasi ordine e grado insegnino, parteciperanno alla seconda fase dei trasferimenti, ovvero quella dei docenti richiedenti l’assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità nell’ambito della stessa provincia .
A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell’ambito della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i docenti che transitano da posti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e dai posti D.O.S. della scuola secondaria a posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.
Bisogna anche sapere, per evitare brutte sorprese, il trasferimento in uscita dal sostegno interrompe in ogni caso la continuità di servizio nella scuola e nel comune di titolarità. Anche se il docente di sostegno dovesse transitare su un posto comune della stessa istituzione scolastica, perderà tutta la continuità pregressa, sia nella scuola che nel comune.
Tuttavia i docenti di sostegno che non hanno ancora terminato il quinquennio di permanenza su tale tipologia di posto, non possono chiedere di partecipare alla transizione su posti di tipo comune e su classi di concorso fino al compimento del quinquennio.
Ma quando si completa il quinquennio?
Ai fini del conteggio dei 5 anni da espletare su posto di sostegno si parte dalla decorrenza giuridica dell’assunzione o del passaggio di ruolo in tale tipologia di posto e si considera anche l’anno scolastico in cui si presenta istanza di mobilità.
Si ricorda anche che il punteggio di servizio svolto con titolo di specializzazione sul sostegno vale il doppio soltanto per i posti di sostegno, mentre il raddoppio del punteggio non conta per la transizione in posto comune o classe di concorso.
Fonte www.voxdiritti.it e www.superando.it – Più di un anno di lavoro, otto mesi di monitoraggio della rete Twitter, quasi 2 milioni di tweet estratti e studiati. Il risultato è la prima Mappa dell’Intolleranza in Italia: un progetto che, voluto da Vox- Osservatorio italiano sui diritti (organizzazione no profit che si occupa di cultura del diritto), ha visto la partecipazione delle università di Milano, Roma e Bari. Il progetto mira a identificare le zone dove l’intolleranza è maggiormente diffusa – secondo 5 gruppi: donne, omosessuali, immigrati, persone con disabilità, ebrei – cercando di rilevare il sentimento che anima le communities online, ritenute significative per la garanzia di anonimato che spesso offrono (e quindi per la maggiore “libertà di espressione”) e per l’interattività che garantiscono.
Infine, i dati raccolti sono stati analizzati statisticamente ed elaborati da un punto di vista psico-sociale dal team della Sapienza, dando vita alla Mappa dell’Intolleranza.
Sono stati mappati l’odio razziale, l’omofobia, l’odio contro le donne, contro i cittadini con disabilità e l’antisemitismo: attraverso i tweet degli italiani, abbiamo contestualizzato i diversi messaggi, e li abbiamo geolocalizzati. La geolocalizzazione è la vera novità di questo progetto, perché consente di evidenziare le zone maggiormente a rischio di intolleranza e odio « Più di un milione di tweet contro le donne, 6mila antisemiti, più di 100 mila quelli omofobi, 154 mila a sfondo razzista e quasi 500 mila contro le persone con disabilità»: sono questi i dati ripresi dalla Mappa dell’intolleranza.
Stando ai dati. le Regioni più intolleranti risultano essere l a Lombardia, la Campania, l’Abruzzo e la Puglia, con picchi differenti a seconda del gruppo discriminato preso di mira.
«Rispetto ai termini utilizzati per le offese nei confronti delle cinque categorie studiate – si legge ancora sia sua Superando che in “Redattore Sociale” – risulta quasi sempre presente il collegamento con la dimensione corporea e l’atto fisico, nonché il fatto che il termine che identifica la donna, l’ebreo, l’omosessuale, la persona con disabilità, lo straniero viene spesso associato a parolacce che indicano sporcizia e contaminazione. La mappa vuole essere uno strumento utile per prevenire e quindi poter agire, avendo a disposizione i dati di un fenomeno violento e discriminatorio».
Per maggiori informazioni
Scarica la mappa relativa alla discriminazione delle persone con disabilità
Consulta il sito www.voxdiritti.it per tutte le altre mappe e informazioni sull’indagine
Fonte www.superando.it – La segnalazione ci arriva da Claudio Messori, direttore dell’Agenzia per il Lavoro dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e riguarda il recente Provvedimento del 25 novembre 2014 (Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 per la copertura di complessivi n. 1031 posti a tempo pieno e indeterminato – vari profili professionali), prodotto dal Ministero della Giustizia e pubblicato il 20 gennaio scorso in Gazzetta Ufficiale (n. 5- IV serie speciali – Concorsi ed esami). Alla fine dell’articolo 2 (Requisiti di ammissione), vi si esplicita testualmente quanto segue: «SONO ESCLUSI dalla presente procedura: Tutti i dipendenti in servizio a tempo pieno e indeterminato già assunti ai sensi dell’art. 3 e 18 della legge 68/1999, in quanto presso l’Amministrazione della Giustizia l’aliquota riservata a tali categorie risulta completa [maiuscoli e grassetti nell’originale, N.d.R.]».
Ebbene, almeno due passaggi provocano forti perplessità, a partire dall’affermazione che «presso l’Amministrazione della Giustizia l’aliquota riservata a tali categorie risulta completa». Su questo, infatti, ci piacerebbe ricevere dallo stesso Ministero della Giustizia cifre precise, soprattutto dopo avere letto nella recente Settima Relazione sullo stato di attuazione della Legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (anni 2012 e 2013) che «nel biennio 2012-2013 si registra una contrazione delle quote di riserva (ossia dei posti riservati alle assunzioni di persone con disabilità), tanto nel settore privato (da 158.295 posti a 117.136) quanto in quello pubblico (da 76.770 a 69.083)», come sottolineato nel sito «Condicio.it».
Per questo aspetto, dunque, si attendono rassicurazioni direttamente dal Ministero. Non si può tuttavia non condividere quanto dichiarato da Claudio Messori, ovvero che «quella frase esplicitata in un Provvedimento ufficiale risulta essere una discriminazione verso una categoria cui devono essere concessi i medesimi percorsi per i cosiddetti “normodotati”».
Fonte www.vita.it – La Riforma del Terzo Settore ha il suo primo articolo. La Commissione Lavoro presieduta dal sottosegretario alle Politiche Sociali, Luigi Bobba, ha infatti adottato il testo definitivo dell’art.1.
Il Magazine Vita ha chiesto proprio a Bobba di illustrare il contenuto.
Com’è cambiato questo art.1?
L’unica cosa che è stata cambiata, e che è migliorativa, riguarda il tentativo di delineare un perimetro più chiaro del Terzo Settore al comma 1. Adesso è specificato che per Terzo Settore si intende «il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale realizzati anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà».
Mi sembra che, nonostante sia una frase molto densa, contenga comunque tutto il necessario per evitare incomprensioni. Le altre modifiche invece sono più superficiali e poco rilevanti.
A questo punto che tempi ci vorranno per adottare tutti gli altri articoli e portare la Legge Delega in Aula?
Oggi abbiamo una riunione della Commissione dedicata all’art 5. Poi ci sarà una pausa e riprenderemo dopo l’8 febbraio, affrontando tutti gli altri articoli. Dovremmo finire i lavori entro un mese e andare a marzo in Aula, com’era nelle indicazioni di Renzi.
Il clima in Commissione è quindi buono?
Sì, è riflessivo ma consapevole. Sappiamo che occorre arrivare alla conclusione dell’iter in tempi brevi perché si tratta di una riforma importante. Anche i 5stelle, con l’ultimo intervento della capogruppo Silvia Giordano di ieri mi sembra abbiano corretto il tiro rispetto all’indirizzo della discussione generale. Anche loro oggi sostengono la bontà di questo lavoro riconoscendone l’importanza. Poi sul merito giustamente fanno opposizione. Ma il fatto che abbiano deciso di contribuire in modo critico è una novità importante
Per approfondire
Leggi l’ultima news sul tema e il commento di Anffas sulla riforma
Fonte www.quotidianosanita.it – Il prossimo mercoledì il ministro della Salute dovrebbe incontrare le Regioni per un primo confronto sull’aggiornamento dei Lea previsto dal Patto per la Salute.
Un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia (si doveva chiudere entro il 31 dicembre) ma il piatto è ricco. Almeno da quanto siamo riusciti a capire dalle prime indiscrezioni.
Nuovi vaccini
Nei Lea targati Lorenzin dovrebbe entrare gratuitamente varicella, pneumococco, meningococco e vaccino anti HPV, con una spesa quantificata in 138 milioni di euro che gli esperti del ministero sono però convinti di contenere a 68 milioni in quanto molte regioni hanno già avviato per loro conto programmi vaccinali che comprendono i nuovi vaccini.
Assistenza specialistica e ambulatoriale
Arrivano nuove prestazioni diagnostiche. Ma anche in questo caso si tratta nella maggioranza dei casi prestazioni già comprese nelle prestazioni erogate attualmente ma che ora entrerebbero a far parte “ufficialmente” dei Lea del Ssn.. In più vengono proposte una serie di misure di appropriatezza intervenendo sulle condizioni di erogabilità che saranno ben definite e limitate come già avviene oggi per le note Aifa sui farmaci.
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Fonte www.personaedanno.it – Importante risoluzione da parte dell’Agenzia delle Entrate (10/E/2015 del 23 gennaio 2015) in materia di ONLUS, qualificazione tributaria che in molti casi, nel corso degli anni, ha creato qualche problema interpretativo per l’azione di quegli enti non profit che hanno deciso di accedere a tale status.
Una fondazione Onlus aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di mantenere la qualifica di Onlus, anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito della propria attività di consultorio – al fine di assicurare il completamento della terapia e, così, garantire il proficuo trattamento dell’utenza – renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente.
In altri termini, la Fondazione ha chiesto se la qualifica tributaria di Onlus possa risultare compatibile con lo svolgimento di attività non in regime di convenzionamento con il servizio sanitario pubblico. Preme evidenziare che la legge istitutiva dei consultori famigliari (l. 29 luglio 1975, n. 405) stabilisce che “l’onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell’ente o del servizio cui compete l’assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornano, anche temporaneamente, sul territorio italiano”.
In Lombardia, la Regione ha, nel corso degli anni, costruito un sistema secondo il quale per le prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria e le funzioni che i consultori familiari offrono ai cittadini a questi ultimi è chiesta una compartecipazione alla spesa riferita ai servizi erogati, contingentando le prestazioni rimborsate dal sistema sanitario per ciascun ambito di intervento.
L’attuale sistema dei consultori famigliari in Lombardia dunque prevede che l’attività erogata dagli stessi, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa nazionale, sia gratuita, ad eccezione del pagamento di una somma richiesta all’utenza a titolo di compartecipazione alla spesa riferita a talune “prestazioni aggiuntive”. Da ciò consegue che, qualora la terapia preveda più interventi specialistici rispetto a quelli rimborsati dal servizio sanitario pubblico, si renda necessario, al fine di assicurare l’efficacia della terapia in corso, prevedere interventi ulteriori, il cui onere – come sopra ribadito – risulta sostenuto dal paziente-utente-cittadino.
Di qui la necessità da parte della fondazione Onlus di comprendere se tali prestazioni aggiuntive possano considerarsi compatibili con lo status fiscale speciale stabilito dal d.lgs. n. 460/97.
La fondazione, inoltre, ha evidenziato quanto segue: le prestazioni rese a pagamento non possono essere ricondotte nell’ambito dell’attività istituzionale; dette prestazioni possono essere qualificate come “attività direttamente connesse” a quelle istituzionali, che come tali godono dell’agevolazione stabilita dall’art. 150, comma 2, TUIR, poiché, “sebbene prive del requisito della “solidarietà sociale”, sono considerate necessarie sia per il finanziamento sia per il completamento e per la migliore efficacia dell’attività istituzionale”; la situazione di difficoltà in cui versa il sistema di welfare fa ritenere che possano essere ricomprese nelle attività connesse, nei limiti appositamente individuati, le prestazioni aggiuntive a pagamento erogate a favore di utenti in terapia presso il Consultorio che abbiano già fruito di un numero massimo di prestazioni erogabili gratuitamente e quindi assunte come spesa dal servizio sanitario pubblico.
Il quadro delineato dalla Fondazione istante e le motivazioni addotte dalla stessa hanno trovato accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha confermato che gli “ulteriori interventi”, nell’ambito normativo nazionale e regionale descritto, possano invero ritenersi annoverate tra le attività “direttamente connesse” di cui al comma 5 dell’art. 10 del d.lgs. n. 460/97.
L’Agenzia ricorda, al riguardo, che alle ONLUS è fatto divieto (art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 460/97) di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, “ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse”. E tra queste si devono ricomprendere quelle “attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse”.
L’Agenzia, alla luce di quanto sopra riportato: nel ricordare che dette attività connesse non devono risultare prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non devono superare il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione (cfr. art. 10, comma 5, ultimo periodo, d. lgs. n. 460/97), dopo aver richiamato la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, che ha stabilito che la prevalenza deve derivare da una valutazione di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse ha ritenuto che i compensi derivanti dall’erogazione di prestazioni aggiuntive rese ai pazienti del Consultorio a completamento di una terapia già in corso non faccia venir meno la qualifica di ONLUS della Fondazione.
Si tratta di una risoluzione importante che ha il merito di riportare in equilibrio le attività (istituzionali e connesse) svolte – soprattutto in questi ultimi anni di difficoltà finanziarie – dalle ONLUS. In particolare, si intende evidenziare che la specifica configurazione giuridica di fondazione contribuisce a rafforzare l’azione e gli interventi “connessi” a favore dell’utenza rispetto ad altre formule giuridico-organizzative. In quest’ottica, la risoluzione in commento riconosce un dato fondamentale dell’azione delle fondazioni: la capacità delle stesse, grazie alla presenza di un patrimonio destinato ad un scopo riconosciuto di pubblica utilità, di intervenire anche in forma autonoma e imprenditoriale, rispetto alla contribuzione da parte degli enti pubblici, per erogare servizi di natura collettiva.
La risoluzione si colloca all’interno di un percorso di progressivo riconoscimento delle attività dei Consultori che anche la Suprema Corte ha riconosciuto. Infatti, la Cassazione civile Sezioni Unite, con sentenza 23 aprile 2009 n. 9661, si era pronunciata sul tema relativo alla qualificazione giuridico-tributaria di una organizzazione non profit che gestisce un consultorio famigliare (cfr. su questo sito http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/013887.aspx), cassando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che non riteneva corretto tale inquadramento.
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