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Linee guida per il rientro a scuola: cosa si prevede per gli alunni con disabilità e altri BES?

Fonte www.disabili.com – Tra luci ed ombre si prova a pianificare il non facile rientro a scuola a settembre. Il MIUR, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) propone delle linee guida per la riapertura

Il 26 giugno il MIUR ha pubblicato il Piano scuola 2020-2021, vale a dire il documento di pianificazione per il rientro in classe nel prossimo anno scolastico.

Nella premessa di tale documento possiamo leggere che nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile.
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili.
In ciascuna Regione l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico sarà articolata, in primo luogo, con la istituzione di appositi Tavoli regionali operativi, insediati presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione. Compito dei Tavoli regionali, attraverso un confronto costante, sarà quello di monitorare le azioni poste in essere dalle Conferenze dei servizi a livello territoriale e dai diversi attori coinvolti nell’organizzazione delle attività scolastiche. Inoltre, a livello provinciale, metropolitano e/o comunale, si organizzeranno apposite Conferenze dei servizi, su iniziativa dell’Ente locale competente, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le criticità. Tutti gli interventi straordinari che si rendessero necessari per assicurare la soluzione di criticità emerse in vista dell’avvio dell’anno scolastico, e che non siano già previsti, dovranno trovare adeguata copertura finanziaria.

Per ciò che concerne le misure contenitive, organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa esclusivo rinvio al Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti, allegati alle linee guida. In esso, in particolare, si prevede che il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. Il CTS, almeno 2 settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, aggiornerà, in considerazione del quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti.

Il documento si sofferma poi sulla valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica, arrivando a prevedere eventuale riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimentoarticolazione modulare di gruppi di alunni, frequenza scolastica in turni differenziati, fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, di didattica digitale integrataaggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari o una diversa modulazione settimanale del tempo scuola.

Prosegue poi concentrandosi sulla sussidiarietà e corresponsabilità educativa, sul ruolo delle comunità territoriali per la ripresa delle attività scolastiche.

In merito alla disabilità e all’inclusione scolastica, nelle linee guida possiamo leggere che priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza… Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.

Molti sono ancora gli aspetti affrontati dal documento, tra cui le indicazioni per la scuola in ospedale e per l’istruzione domiciliare. Di essi ci occuperemo nei prossimi giorni.

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Covid19 e disabilità nella Fase 1: il 50% dei caregiver abbandonato da servizi e scuola

Fonte www.disabili.com – Il quadro che emerge dall’indagine CONFAD è quello di famiglie senza alcun supporto, spesso anche delle istituzioni locali: il 50% degli intervistati ha dichiarato di non essere stato contattato né da assistenti sociali, né dai centri diurni, né dalla scuola

La “bolla” nella quale siamo rimasti chiusi in tutta la fase 1 dell’emergenza sanitaria sta forse per essere finalmente superata da una nuova fase, nella quale la sfida è, più che ritornare a fare ciò che si faceva prima e a come lo si faceva, ristabilire piuttosto nuovi equilibri, magari esplorando rinnovati approcci e metodi in grado di migliorare la condizione di vita di tutti noi.

Rispetto alla disabilità, molte e approfondite sono le analisi che andrebbero fatte su come è stato affrontato questo periodo, attraverso una osservazione anche degli errori che sono stati compiuti, per affrontare meglio la fase 2. I punti sui quali avanzare delle considerazioni, rispetto alle persone con disabilità, sono numerosi: dalla didattica a distanza più o meno accessibile, alle conseguenze della sospensione dei servizi dei centri diurni, alle ricadute sanitarie e a quelle occupazionali per chi è disabile o si prende cura di una persona disabile. In generale, è sulle famiglie ad essere precipitato il peso di questo sconvolgimento globale.

Per comprendere in quale misura questo sconvolgimento abbia impattato sulle famiglie e sui caregiverfamiliari, può essere utile consultare i risultati dell’indagine condotta da CONFAD (Coordinamento nazionale famiglie con disabilità), che nel recente meeting delle Associazioni da tutto il territorio Nazionale ha presentato i risultati del questionario Rilevazione condizioni di vita dei caregiver familiari in fase 1 covid-19.
Quella che ne esce è un istantanea davvero desolante, in primis sul dato più eclatante: il 50% degli intervistati ha dichiarato di non essere stato contattato né da assistenti sociali, né dai centri diurni, né dalla scuola. Non stupisce, quindi, che Il 70% dei caregiver familiari intervistati hanno evidenziato una condizione di salute con patologie e con evidente carico di stress e ansia.

Riportiamo alcuni tra i dati più allarmanti rilevati dall’indagine CONFAD.

SCUOLA

Nel caso di persona con disabilità frequentante la scuola, i caregiver familiari hanno dichiarato nel 45% dei casi di non aver ricevuto nessuna assistenza scolastica in remoto e nel 35% solo da una a tre volte la settimana.
Dalle rilevazioni emerge come il 94% degli alunni con disabilità partecipi alla DAD solo grazie all’impegno del caregiver familiare che presta assistenza per facilitare le operazioni di collegamento e si sostituisce in presenza all’insegnante di sostegno per la facilitazione e la semplificazione delle attività di classe.
Probabilmente per questo motivo il 78% dei caregiver familiari dichiara la DAD inadeguata e non individualizzata.

CENTRI E SERVIZI
Anche la chiusura dei centri ha avuto ripercussioni pesantissime sulle famiglie, nonostante in alcuni casi si siano convertite alcune attività da remoto.
Il 65% degli intervistati ha dichiarato di non aver avuto nessun contatto con i centri di riferimento della persona non autosufficiente accudita: la conseguenza è che nessun servizio è stato attivato. Fisioterapia, logopedia, infermieri, oss, educatori: nulla di nulla.
E nel 74% dei casi, nemmemo l’offerta di assistenza da remoto.
Anche i servizi sul territorio hanno evidenziato uno stato di estrema carenza dal momento che nell’80% dei casi i servizi sul territorio non erano previsti o comunque sono stati bruscamente interrotti.

LE CONSEGUENZE PER I CAREGIVER
Questi dati non fanno che confermare quello che già i caregiver familiari hanno sempre denunciato nella fase 1: un abbandono. 
Le rilevazioni del questionario lo attestano: per il 90% dei casi il carico di accudimento del caregiver familiare nel periodo in esame è diventato più gravoso, al punto che nell’86% dei casi i caregiver familiari intervistati hanno dichiarato di aver subito un danno fisico/emotivo in questo periodo.
Non stupisce, quindi, che nel 71% dei casi i caregiver familiari non si sentano supportati dalle Istituzioni e nel 24% si sentano supportati poco.

IL GIUDIZIO SUI PROVVEDIMENTI
Solo il 2% dei caregiver familiari lavoratori ha giudicato sufficienti i provvedimenti previsti dai Decreti
 per i caregiver familiari. Mentre per i caregiver familiari non lavoratori solo il 3,1% ha dichiarato di aver ricevuto sostegni economici, quali pacchi spesa e buoni spesa.

LE RICHIESTE PER LA SALUTE
Ma a preoccupare i caregiver è anche una eventuale loro malattia in caso di contagio da Covid-19:
il 94% dei caregiver intervistati ha dichiarato di voler un supporto domiciliare con tutti i presidi di sicurezza per la persona non autosufficiente accudita e che quest’ultima non venga trasferita in RSA. Così come forte è l’esigenza per i caregiver familiari, al 73%, di vedere attuata la possibilità di accompagnare e proseguire nelle cure del familiare non autosufficiente in caso di ricovero in struttura ospedaliera di quest’ultimo per contagio COVID-19.

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Decreto Rilancio: sintesi delle misure per la disabilità

Fonte www.disabili.com – Tra le misure introdotte, rinnovo dell’aumento dei permessi della Legge 104, del congedo COVID per i lavoratori e l’aumento dei fondi Dopo di Noi e non autosufficienza

Dopo una lunga gestazione, nella notte scorsa il Consiglio dei Ministi ha approvato il tanto atteso decreto “Rilancio”, il decreto-legge ribattezzato così dopo essere stato chiamato precedentemente decreto aprile, e decreto maggio. Qui il testo del decreto Rilancio.
Si tratta di un documento molto cospicuo, contenente misure riguardanti numerosissimi per ridare slancio al Paese a seguito dell’entrata nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. In alcuni casi si tratta della conferma o della proproga di misure già previste dai decreti Cura Italia  e Liquidità.

Qui ci concentriamo sulle sole misure che possono interessare persone con disabilità o loro famiglie, invitando ad una lettura integrale del documento, e rimandando ad approfondimenti che cureremo nei prossimi giorni.

Art. 76
AUMENTO PERMESSI LEGGE 104

L’articolo 76 conferma, anche per maggio e giugno, l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili, che era stato introdotto per i mesi di marzo e aprile dal Decreto Cura Italia:  vengono previsti altri 12 giorni aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno. Come precedentemente, i 12 giorni totali aggiuntivi portano il totale dei permssi tra i due mesi a 18 giorni totali (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi= 18 giorni complessivi).
Questo il testo: Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”


ART.75

CONGEDI PARENTALI COVID19
I nuovi congedi parentali COVID retribuiti al 50% previsti dall’art. 23  del Cura Italia per i lavoratori del settore privato, autonomi e iscritti alla Gestione separata, e dall’art. 25 per quelli pubblici, sono prolungati di altri 15 giorni, arrivando ad un totale di 30 giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020.
Questo il testo:
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”;
b) al comma 6, le parole: “, di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di anni 16”.

ART. 75
BONUS BABY SITTER
Il bonus babysitter (utilizzabile alternativamente al congedo COVID, ndr) viene portato a 1.200 euro, specificando che può essere utilizzato anche per centri estivi o altri servizi integrativi per l’infanzia (è incompatibile col bonus nido). Inoltre, tale bonus viene portato da 1.000 a 2.000 euro per i lavoratori del settore sanitario.
Questo il testo:
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…)
c) al comma 8 le parole “un bonus” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più bonus” e le parole “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro” ed è aggiunto il seguente periodo: “Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”
2. All’articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole: “1000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2000 euro”.

ART.77
QUARANTENA E MALATTIA
Con l’art. 77 viene portata al 31 luglio 2020 la data nella quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (non meglio specificati, ndr) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero, come previsto dall’art. 26b del Decreto Cura Italia.
Questo il testo:Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020”;
b) al comma 5, le parole “130 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “380 milioni”.

ART. 78
CUMULABILITA’ BONUS AUTONOMI EASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
L’Art. 78 sana – in parte – una problematica sollevata da numerosi cittadini: viene reso compatibile il “bonus 600 euro” anche con l’assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984)  così come peraltro richiesto dalla associazioni delle persone con disabilità
Questo il testo:
Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità 1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”.

FONDI DEDICATI
Il TitoloIV è interamente dedicato alle Disposizioni per la disabilità e la famiglia, con aumento dei fondi dedicati per l’anno 2020: +90milioni al Fondo per la non autosufficienza , +20milioni Fondo Dopo di Noi. Viene istituito il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione fino a 40miolioni di euro a sostegno alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità.

Art.111Assistenza e servizi per la disabilità
1. Al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, è istituito un Fondo denominato “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2020. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui periodo precedente.

ART. 10 PROROGA PIANI TERAPEUTICI
Vengono prorogati, per ulteriori 90 giorni, i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati alle ospedalizzazione a domicilio.
Questo il testo:
1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

ART.87 REDDITO DI EMERGENZA
Viene istituito il Reddito di Emergenza (Rem) erogato dall’INPS in due quote  ai nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19. (La misura riguarda tutti i nuclei familiari, e non solo quelli con persone con disabilità, ndr).
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decretolegge.
Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di cui al comma 5; c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

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Distanti eppure Vicini: l’assistenza alle persone con disabilità dell’associazione ANFFAS Onlus Corigliano nei giorni di isolamento durante l’emergenza Coronavirus

L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus in Italia ha imposto la cessazione di tutte le attività che implicassero assembramenti di persone per contenere l’estendersi del contagio. Tra queste, anche l’attività del centro associativo di Anffas Corigliano è stata sospesa a data da destinarsi.

Una situazione di questo tipo fa emergere una serie di problematiche nella gestione dei bisogni delle persone con disabilità e per le loro famiglie. In un contesto di isolamento forzato come questo, principalmente in un’ottica di prevenzione, è fondamentale riconoscere i pericoli per la persona derivanti da isolamento, senso di abbandono, non comprensione delle nuove regole sociali imposte così repentinamente, emersione di comportamenti problema auto ed etero lesivi, peggioramento della condizione fisica e, dunque, di un generale peggioramento della qualità di vita delle persone con disabilità.
Anffas Corigliano ha attivato un piano di interventi per:
Favorire il miglior adattamento ad una situazione nuova e causa di preoccupazione;
Prevenire l’emersione o l’aggravarsi di comportamenti problema;
Prevenire gli aspetti negativi dell’isolamento sociale;
Favorire una gestione positiva della situazione nei caregiver con una serie di attività che prevedono:
Frequenti momenti di incontro attraverso l’utilizzo di software per videochiamate di gruppo;
creazione di documenti informativi in linguaggio facile da leggere per comprendere la situazione in atto;
supporto genitoriale online;
Video tutorial realizzati dagli operatori per attività manuali e comunicazione efficace.
Inoltre, sul sito www.anffascorigliano.it e www.anffas.net è possibile consultare materiale informativo utile ad affrontare questa difficile emergenza. 

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XIII Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo: insieme anche se distanti!

Oggi, 28 marzo 2020, è il compleanno di Anffas, che compie 62 anni, e anche la XIII Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo: un appuntamento importante per Anffas Tutta e per le migliaia di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, e loro famiglie, in tutta Italia.

Oggi, però, per la prima volta nei suoi 62 anni di vita, Anffas si troverà nell’ impossibilità di festeggiare il proprio compleanno a causa dell’emergenza Coronavirus.

La consueta formula dell’“Open Day – porte aperte all’inclusione sociale”, collegata al compleanno di Anffas ed alla connessa Giornata nazionale di sensibilizzazione sui temi legati alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e loro familiari, si scontra, inevitabilmente, con le restrizioni connesse all’emergenza stessa e diviene anche quasi del tutto impraticabile la prevista campagna di sostegno da parte delle rete Rai che comunque ringraziamo per la disponibilità e per quanto sono comunque riusciti a fare nella situazione data.

Anche in questo complesso e difficile momento, però, Anffas non vuole rinunciare a far arrivare un pensiero di affetto e vicinanza a tutte le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, ai loro familiari – che siano o meno associati ad Anffas – e a tutti gli operatori che, con impegno e dedizione, se ne prendono cura e carico.

Anffas, inoltre, cogliendo questa occasione, vuole anche rivolgersi alle Istituzioni ed alla collettività tutta facendo un accorato appello affinché vi sia la giusta e necessaria attenzione per le nostre persone e per le nostre famiglie e per gli operatori che stanno vivendo, in questi giorni, ulteriori ed inenarrabili disagi, spesso senza ricevere adeguati sostegni, servizi e dispositivi di sicurezza, con grave rischio per la loro salute e per la stessa sopravvivenza.

Noi da soli non possiamo farcela e non vorremmo che alla fine di tutta questa grave situazione a non avercela fatta fossero, in gran parte, proprio le nostre persone e le nostre famiglie. Non lasciateci soli! Nessuno deve restare indietro! Solo in questo modo il prossimo 28 marzo 2021 potremo ritornare, tutti, a festeggiare. Le persone con disabilità, i loro familiari, gli operatori, Anffas tutta ve ne sono già da oggi eternamente grati. 

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Documento sulla gestione delle emergenze nei centri residenziali – Unità di Crisi di Anffas Nazionale

Fonte www.anffas.net – Da subito impegnata nell’emergenza Coronavirus, Anffas può oggi riportare un nuovo utile documento, la pubblicazione del “Documento sulla gestione delle emergenze nei centri residenziali” redatto dal gruppo di Unità di Crisi Covid-19 Anffas Nazionale che ha l’obiettivo di fornire alcune indicazioni volte ad assicurare una riduzione dei rischi di contagio nelle strutture residenziali, l’ottenimento di condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori ed ospiti e l’identificazione nonché la gestione tempestiva dei casi di infezione.

 

Il documento è disponibile cliccando qui

Riferimenti bibliografici

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Coronavirus: tutte le informative utili

Considerata la situazione di emergenza legata al Coronavirus, Anffas mette di seguito a disposizione le informazioni e indicazioni inerenti le misure di contrasto al Covid-19 al fine di supportare l’intera collettività e affrontare al meglio le condizioni attuali.

La pagina è da considerarsi in costante aggiornamento.