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DELEGA INCLUSIONE, INSEGNANTI DI SOSTEGNO VINCOLATI PER 10 ANNI

Fonte www.vita.it – Sono stati trasmessi alla Camera i testi degli otto decreti legislativi approvati il 14 gennaio dal Consiglio dei Ministri, per l’esercizio delle deleghe contenute nella legge sulla Buona Scuola.

Ecco una sintesi dei 21 articoli che costituiscono il testo dello Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378). Il testo sarà esaminato delle commissioni VII Cultura e XII Affari Sociali e V Bilancio, con termine il 17 marzo 2017.

La premessa

Nella relazione si legge che «il concetto di “scuola inclusiva” ha avuto un’evoluzione storico-culturale» rispetto alla legge del 1971 che propose un nuovo modello di scolarizzazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni anziché nelle classi “speciali”. Se inizialmente l’inclusione era «garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori disabili», oggi «rappresenta un valore fondamentale e fondante l’identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti». Citando gli atti legislativi di questi anni, tra cui la Convenzione Onu, si afferma che «tutti gli atti citati vanno nella direzione di superare, necessariamente, la vecchia concezioni di “presa in carico” da parte dei docenti degli alunni e degli studenti con disabilità di cui alla legge n. 104 del 1992, ribadendo che l’inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa tutte le componenti scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e famiglie nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione e che vivono l’esperienza scolastica inclusiva in termini di “supporto” all’alunno e allo studente con disabilità, qualificandola quale “impegno fondamentale” per tutte le risorse umane e professionali che operano nelle scuole».

Nel testo è scritto quindi che «l’inclusione riguarda tutti gli alunni e gli studenti» ed è «impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica». Lo strumento per attuare l’inclusione è il Piano Educativo Individualizzato, parte integrante del progetto individuale di cui alla legge 328/2000 (che sappiamo ha trovato fino ad ora scarsissima realizzazione, quindi ben venga questa citazione esplicita).

«La norma – è scritto – ricalca appositamente il concetto di “condivisione” nell’ambito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell’idea cooperativa di inclusione scolastica che non riguarda solo il docente di sostegno, ma tutte le componenti scolastiche rimarcando al contempo, nell’ambito dei diritti, tutte le misure previste a legislazione vigente, per il supporto, anche materiale, necessario per l’inclusione scolastica».

L’articolo 3 (Prestazioni e competenze), individua le prestazioni per l’inclusione scolastica, scandendo un chi fa cosa rispetto ai compiti di Stato ed enti locali. L’articolo 4 qualifica l’inclusione scolastica come un elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (2013). Ad oggi nel Sistema di Valutazione, nei RAV e nei Piani di miglioramento, l’inclusione è un po’ una cenerentola (qui la denuncia delle associazioni), mentre ora al comma 2 almeno formalmente vengono introdotti dei criteri relativi al processo di valutazione e di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica, obiettivi che dovrebbero consentire alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di individuare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla.

Le novità operative

La disabilità di un alunno verrà certificata con una “valutazione diagnostico-funzionale” in luogo della “diagnosi funzionale” e del “profilo dinamico-funzionale”. Su questa valutazione si appoggeranno le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico, di cui l’alunno ha bisogno (e diritto) per una piena inclusione scolastica.

La relazione afferma che «si tratta di una semplificazione sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali (i due documenti, redatti da soggetti diversi, implicavano un allungamento dei tempi». L’articolo 6 modifica l’attuale assetto delle Commissioni mediche, prevedendo che siano composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici dei quali uno scelto tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile e l’altro tra gli specialisti in pediatria.

Le Commissioni sono integrate dal medico INPS, da un rappresentante dell’ Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, da uno specialista (terapista della riabilitazione) e dall’operatore sociale. L’idea è che si definisca collegialmente sia il funzionamento dell’alunno e dello studente con disabilità sia, in un momento successivo a quello della redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la tipologia di provvidenze di cui ha diritto, «invertendo l’attuale prassi» che fa sostanzialmente coincidere la condizione di gravità e l’attribuzione delle provvidenze, incluso il sostegno didattico, senza che vengano rilevati i bisogni effettivi di assistenza e di educazione per il singolo alunno.

«La Commissione, come integrata nelle modalità indicate, sarà maggiormente responsabilizzata nell’identificare le provvidenze sulla base della valutazione diagnostico-funzionale e non sul solo dato della “disabilità certificata”. In tal modo, si corrisponderà meglio agli effettivi bisogni dell’alunno e dello studente con disabilità nell’ambito delle provvidenze che ciascun soggetto istituzionale è tenuto ad erogare, evitando attribuzioni “meccaniche” che nulla hanno a che vedere con i bisogni effettivi di integrazione».

L’articolo 7 definisce la procedura per l’inclusione scolastica nell’ambito delle certificazione, specificando, per ciascuna fase chi fa cosa e introducendo tempistiche certe per l’evasione delle pratiche: « La procedura, in sintesi, solleva la famiglia da numerosi incombenti burocratici perlopiù demandati al medico di base e alla scuola».

Gli insegnanti di sostegno

L’articolo 12 istituisce i ruoli del personale per il sostegno per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia (come previsto dalla Buona Scuola). Gli insegnanti di sostegno dovranno restare 10 anni sul sostegno al posto degli attuali cinque (nel conto vale anche il servizio pregresso, non si parte da oggi). «Si tratta di una disposizione di particolare rilievo che favorisce la continuità didattica ed elimina trattamenti giuridici differenziati tra personale con contratto di lavoro a tempo determinato e personale a tempo indeterminato», si legge nella relazione.

Per diventare insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si prevede un corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, annuale e ad accesso programmato, con 300 ore di tirocinio e 60 crediti che sostituisce il precedente corso annuale.

Dall’anno 2019 potranno accedervi solo chi ha una laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria che abbiano oltre ai crediti previsti dalla laurea altri 60 crediti formativi specifici.

«In pratica, per rafforzare le conoscenze necessarie per poter svolgere la professione di docente di sostegno, si richiede agli aspiranti insegnanti una preparazione più solida sui temi dell’inclusione, corrispondente in totale a 120 CFU da acquisire 60 preventivamente allo svolgimento del corso e ulteriori 60 nell’ambito del predetto corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento preventivo della laurea abilitante in scienze della formazione primaria quale requisito “base” per lo svolgimento della funzione docente».

Idem per la scuola secondaria di primo e secondo grado, tranne che la laurea richiesta è quella di ciascuna classe di concorso, con prova d’accesso al corso di specializzazione.

L’articolo 15 prevede anche formazione in servizio per il personale della scuola, con specifiche attività formative appositamente calibrate per quei docenti, curricolari e di sostegno, che insegnano in classi in cui sono presenti alunni o studenti con disabilità. La formazione dovrà essere rivolta anche al personale ATA, che è tenuto a parteciparvi, al personale dirigenziale, sia all’atto dell’immissione in ruolo che durante lo svolgimento dell’intera carriera.

Il dirigente può proporre anche ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere attività di sostegno, ma solo se in possesso di specifica specializzazione. Per favorire la continuità didattica in sede di conferimento delle supplenze, si prevede una disposizione per cui, in caso di fruttuoso rapporto docente-alunno, il contratto a tempo determinato possa essere prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo, ma solo a lezioni avviate e fermi restando i diritti del personale a tempo indeterminato.

L’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica

L’articolo 17 formalizza l’esistenza di un Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, già esistente, ma ora scritto nero su bianco in una fonte di rango primario. L’Osservatorio è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati individuati dal Ministro. Quello in carica, nominato a fine agosto 2015, è stato convocato una, forse due sole volte e mai – nonostante le dichiarazioni iniziali – ha esaminato e discusso il presente testo della delega sull’inclusione scolastica, «in palese violazione di quanto afferma la Convenzione Onu, il mondo della disabilità è stato tenuto fuori dalle decisioni», chiosa Vincenzo Falabella, presidente della Fish*.

La copertura finanziaria

Tutto avviene nell’ambito delle risorse disponibili, fatta eccezione per gli oneri relativi all’istituzione del GIT-gruppo per l’inclusione territoriale (art 8) per cui si prevedono 3,32 milioni di euro per il 2017 e 9,95 per il 2018, presi dal fondo della Buona Scuola (che viene conseguentemente ridotto).

*Cui Anffas Onlus aderisce

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QUASI UN ALUNNO SU DUE HA CAMBIATO INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Fonte www.dire.itSono oltre 100mila gli alunni con disabilità (il 43% del totale) su 233mila che quest’anno hanno cambiato insegnante di sostegno. E’ uno degli effetti della mobilità delle scuole statali secondo il rapporto di Tuttoscuola.com, che in generale ha riguardato oltre 250mila docenti, uno su tre.

A livello generale, gli alunni che hanno iniziato l’anno scolastico con almeno un insegnante nuovo sono più di 2 milioni e mezzo (33%). Secondo il rapporto, ad alimentare il clima di instabilità che ruota attorno ai docenti, non aiuta l’ingente numero di contratti a tempo determinato: circa 100mila supplenti annuali, quasi il 13% dei posti, tra i quali 41mila impegnati nel sostegno ai disabili. Una discontinuità didattica che non aiuterebbe gli alunni affetti da disabilità – ripartiti quasi equamente tra nord e sud – che necessitano di un rapporto con il docente nettamente maggiore rispetto agli altri ragazzi.

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ABLE TO INCLUDE, L’EVENTO DI LANCIO IL 14 FEBBRAIO

Fonte Inclusion Europe* – Si chiama “Able To Include” (“In grado di includere”) l’iniziativa che vede coinvolta anche Inclusion Europe e che si caratterizza per essere un progetto Open Source con un unico obiettivo: utilizzare la tecnologia per rendere l’attuale società dell’informazione realmente accessibile alle persone con disabilità intellettiva o dello sviluppo.

Nell’ambito di Able To Include, infatti, sono stati realizzati diversi strumenti tra cui un “Text-to-Picto”, ossia un programma in grado di trasformare testi in pittogrammi, e un “Text-to-Speech”, un programma in grado di scrivere sotto dettatura.

L’evento di lancio avrà luogo a Bruxelles martedì 14 febbraio, dalle 09.00 alle 13 e saranno illustrate diverse presentazioni delle associazioni coinvolte nell’iniziativa per mostrare quante opportunità offre la teconologia in termini di accessibilità.

Per avere maggiori informazioni è possibile leggere la nostra news cliccando qui e consultare il sito – in lingua inglese – http://able-to-include.com/

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SCUOLA STATALE, I PRIMI DATI 2016-

Fonte www.istruzione.it – Si intitola “Focus – Anticipazione sui principali dati della scuola statale” il primo report diffuso dal MIUR relativo ai dati per l’anno scolastico in corso che fornisce una sintesi dei principali dati relativi alla scuola statale, derivanti dalle procedure di organico per l’anno scolastico 2016/2017, in riferimento alle sedi scolastiche, alla numerosità degli alunni e delle classi ed alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, sia su posti comuni che su posti di sostegno.

In appendice si presenta anche una sintesi dei dati sulle scuole paritarie riferiti all’anno scolastico appena concluso, provenienti dalle Rilevazioni sulle scuole. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, di seguito alcuni numeri:

– nella scuola dell’infanzia sono 17.625 (su un totale di 978.081)

– nella scuola primaria sono 79.777 (su un totale di 2.572.969)

– nella scuola secondaria di primo grado sono 65.227 (su un totale di 1.638.684)

– nella scuola secondaria di secondo grado sono 61.880 (su un totale di 2.626.674)

Gli insegnanti di sostegno sono invece 124.572 su tutto il territorio.

La pubblicazione Miur è disponibile qui

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INSERIMENTO LAVORATIVO: NOVITÀ E SCADENZE 2017 PER LE AZIENDE

Fonte www.disabili.com – Con l’entrata in vigore del d.lgs n. 185/2016 (decreto correttivo del Jobs Act) ci sono stati dei correttivi in materia di collocamento dei lavoratori con disabilità, che è regolato dalla Legge 68/99 – e seguenti modifiche.

In questo articolo sono indicate alcune delle novità,utili non solo ai lavoratori ma anche alle aziende che sono tenute ad ottemperare a tali obblighi.

LA PRIMA SCADENZA DEL 2017 PER LE AZIENDE – Una data che le aziende devono cerchiare in rosso sul calendario è quella del 31 gennaio 2017: giorno in cui scade il termine per trasmettere il prospetto informativo relativo agli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità.

IL PROSPETTO INFORMATIVO – Il prospetto Informativo Disabili è un documento che va trasmesso telematicamente al servizio provinciale di competenza da parte dell’azienda, dove si indica la situazione occupazionale dell’azienda – ovvero quanti lavoratori conta – per la verifica degli adempimenti rispetto all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette o persone con disabilità.

Questo prospetto interessa tanto i datori di lavoro pubblico quanto privato che abbiano in carico almeno 15 dipendenti. Una delle novità previste dal correttivo del Jobs Act, è infatti questa: l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile scatta dal 15esimo dipendente (non più dal sedicesimo).

GLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE – I datori di lavoro sono pertanto obbligati a riservare una quota di posti di lavoro per persone con disabilità rispetto a queste fasce:

– 1 posto se occupano da 15 a 35 dipendenti

– 2 posti, se occupano da 36 a 50 dipendenti

– il 7% dei lavoratori in forza, se occupano più di 50 dipendenti

Va ricordato inoltre che per le aziende in particolari situazioni (fallimento, mobilità etc) l’obbligo di assumere lavoratori disabili può venire sospeso temporaneamente.

COME SI CALCOLA LA QUOTA DI RISERVA  – L’articolo 3 della L. 68/99 definisce quota di riserva il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che l’azienda è tenuta ad assumere. Essa va calcolata (rispetto a criteri stabiliti dall’art. 4) considerando i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda. Per i dettagli su cosa si intenda per “lavoro subordinato” rimandiamo alla pagina delle FAQ del sito click lavoro.

È anche sul computo della quota di riserva che interviene il correttivo al Jobs Act, segnalando che si debbano considerare nella quota di riserva anche i lavoratori già assunti – anche non attraverso il collocamento mirato – che abbiano una capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Quindi non più a partire dal 61% come precedentemente, con almeno il 60%. Questo significa che se in una azienda è già in carico un lavoratore con capacità lavorativa superiore al 60%, questo lavoratore va scorporato dalla base “imponibile”, anche se non fu assunto attraverso il collocamento obbligatorio. Inoltre, in caso di future scoperture, questo lavoratore si considererà a copertura della quota di riserva.

SANZIONI PIÙ SALATE – Come vi avevamo già riportato, il correttivo al Jobs Act interviene anche sulle sanzioni per le aziende che non ottemperano agli obblighi di assunzione della quota riservata. L’art. 5 comma 1 lettera b) modifica l’art. 15 della legge n. 68/99 come di seguito indicato:

a) La sanzione per ogni giornata lavorativa di mancata assunzione di un lavoratore con disabilità è stabilita in “una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis”. Considerato che attualmente il contributo esonerativo è pari a € 30,64 Euro (art. 5, comma 3 legge n. 68/99), la sanzione per ogni giorno di mancata assunzione del lavoratore disabile è oggi pari a € 153,20 Euro. La quota sarà aggiornata ogni cinque anni con Decreto del Ministero del Lavoro.

b) L’illecito diviene, inoltre, diffidabile ex art. 13 del d.lgs n. 124/2004. In particolare, la diffida si considererà ottemperata in caso di: – presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione; – stipula del contratto di lavoro con la persona con la disabilità avviata dagli uffici. Questo significa che la sanzione può arrivare a ridursi fino a 38,30 euro se il datore di lavoro ottempera successivamente alla diffida, assumendo il lavoratore disabile o presentando richiesta di assunzione agli uffici competenti.

I BONUS PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE CON DISABILITÀ – Ricordiamo infine che sono previste delle agevolazioni per le aziende che assumono lavoratori con disabilità.

Qui trovate l’articolo dedicato alle agevolazioni assunzioni di persone con disabilità.

Per approfondire: la circolare sui Correttivi al collocamento delle persone con disabilità della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro

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NUOVI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO

Fonte www.superando.it – All’inizio di dicembre, il Ministro dell’Istruzione ha emanato un Decreto (948/16), tramite il quale sono state autorizzate le Università a programmare nuovi corsi di specializzazione per le attività di sostegno, d’intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e sulla base delle norme indicate nel Decreto Ministeriale 249/10 (articoli 5 e 13) e in quello del 30 settembre 2011.

Si fa riferimento a corsi cui potranno accedere i docenti muniti di abilitazione all’insegnamento per i diversi ordini e gradi di scuola. Verranno iscritti in soprannumero anche i vincitori delle prove selettive dei precedenti corsi che non abbiano svolto il corso. Infine, saranno ammessi alla frequenza con il riconoscimento dei crediti formativi già maturati, quanti avevano sospeso la frequenza di corsi precedenti.

Tutti gli interessati, quindi, possono sin d’ora rivolgersi alle Segreterie delle Facoltà di Scienze della Formazione delle varie Università per avere ulteriori informazioni.

«L’emanazione di questo Decreto – commenta Salvatore Nocera – appare molto opportuna, dal momento che per il corrente anno scolastico sono stati nominati numerosi supplenti per il sostegno privi del titolo di specializzazione, poiché le rispettive graduatorie ne erano sprovviste. Sarebbe opportuno, in tal senso, che, qualora il conseguimento del titolo di specializzazione avvenisse dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di supplenza nelle graduatorie provinciali e d’istituto, il Ministero emanasse una circolare con la quale consentire la messa a disposizione dei capi d’istituto, in tutte le Province italiane, degli aspiranti a supplenze specializzati, da aggiungere in calce alle graduatorie, onde porre rimedio al loro esaurimento».

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NUOVI LEA, APPENA NATI SONO GIÀ VECCHI

Fonte www.vita.it – «Il premier ha firmato i nuovi Lea e il Nomenclatore delle protesi: passaggio storico per la sanità italiana»: così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, su twitter ha annunciato il via libera definitivo dei nuovi Lea, già approvati dal Parlamento e firmati da lei lo scorso 21 dicembre. Si tratta effettivamente di un aggiornamento atteso da oltre 15 anni: un’eternità.

Nei Lea c’è anche il nuovo piano vaccini, che introduce l’anti-papillomavirus per l’uomo, l’anti-pneumococco e l’anti-meningococco B. Vi è l’introduzione dello screening neonatale per la sordità congenita e la cataratta congenita e l’estensione a tutti i nuovi nati dello screening neonatale. C’è la revisione dell’elenco delle malattie rare e lo spostamento tra le malattie croniche di alcune patologie prima considerate malattie rare, come la celiachia e la sindrome di Down.

Tuttavia l’arrivo dei Nuovi Lea non è salutato con favore da gran parte delle associazioni che si occupano di salute e di disabilità, che nei giorni scorsi, al momento dell’approvazione del testo da parte del Parlamento, avevano segnalato tutte le loro prerplessità.

«Pur apprezzando lo sforzo delle Commissioni di emendare il testo, questo rimane inemendabile, come avevamo già sottolineato anche in audizione», aveva detto il presidente della Fish*, Vincenzo Falabella, parlando di un testo «che rimane fondamentalmente incoerente».

Per Anffas e Aipd il testo «sembra scritto 15 anni fa», e «non comprendiamo perché, in uno schema di decreto a cui si lavora nel 2016, si faccia riferimento a paradigmi e modelli assolutamente obsoleti e non si tenga conto delle indicazioni scientifiche e di diritto di livello internazionale». Che ci sia qualche problema il testo del Governo lo ammette: i neolicenziati Lea infatti prevedono già un nuovo aggiornamento entro febbraio 2017.

A questo proposito è grande la preoccupazione delle associazioni impegnate sulla disabilità, che però – ha già denunciato la Fish – secondo il testo in essere sono escluse «dal monitoraggio e dall’aggiornamento successivo degli stessi LEA».

Quanto all’esclusione della sindrome di down dall’elenco delle malattie rare, Sergio Silvestre, presidente di Coordown, spiega meglio la portata dell’allarme. «La “malattia rara” è definita da precisi parametri di incidenza epidemiologica, che la sindrome di down – è vero – non ha. L’effetto è che alcune prestazioni prima esenti non lo saranno più, ma questo accadrà solo per alcune persone, poiché la maggior parte delle persone con sindrome di down ha un’esenzione totale legata al fatto di avere il 100% di invalidità e questi non avranno problemi dalla novità contenuta nei Lea.

Negli anni passati invece, alcune persone sono state riconosciute al 75% per il fatto che storicamente, prima della legge 68, chi aveva il 100% di invalidità non poteva accedere al mondo lavoro, quindi quel 75% era un modo per consentire di accedere al mondo lavoro, una cosa superata con la legge 68: sono queste persone che oggi potrebbero avere qualche difficoltà per alcune prestazioni, le sollecitiamo a far presente alle associazioni il loro caso».

La preoccupazione più grande di Silvstre, legata al passaggio da “malattia rara” a “malattia cronica” riguarda la ricerca: «la ricerca sulle malattie rare ha benefici e accesso a canali di finanziamento importati, da cui a questo punto siamo esclusi. Invece la ricerca sta facendo molto ad esempio sull’invecchiamento precoce: queste ricerche ora corrono rischio di impantanarsi».

*Cui Anffas Onlus aderisce