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VITA INDIPENDENTE: DISPONIBILI LE LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ANNO 2017

Lo scorso 29.12.2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le “Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità – anno 2017”, (disponibili cliccando qui).

In virtù di tale atto, le Regioni potranno, entro il 5 febbraio p.v., partecipare alla sperimentazione nazionale sulla “Vita Indipendente” per l’annualità 2017, finanziata a livello nazionale da complessivi 15 milioni di euro, presentando proposte progettuali coerenti con le ridette Linee.

Le proposte di adesione alla sperimentazione dovranno essere presentate da ciascuna Regione, articolandosi secondo due opzioni:

a) indicando gli Ambiti Territoriali – nel numero massimo indicato dalla Tabella di cui al punto 41 delle Linee Ministeriali (per es., 19 Ambiti per il Lazio) – che, nel frattempo, hanno presentato alla stessa una progettualità coerente alle citate Linee ministeriali, in cui si garantisce un co-finanziamento per ciascun Ambito, pari almeno al 20% del costo totale, a fronte di un finanziamento ministeriale massimo del 80% per un limite di 80.000 euro per ciascuno di detti Ambiti;

b) presentando un unico progetto regionale per un numero almeno doppio degli Ambiti Territoriali considerati finanziabili per tale Regione dalla Tabella di cui al punto 41 delle Linee (per rimanere all’esempio di sopra, 38 Ambiti della Regione Lazio), con un co-finanziamento nella misura corrispondente ad almeno 1,5 volte l’ammontare delle risorse nazionali di cui la Regione può complessivamente beneficiare.

Considerata l’importanza di tale documento, Anffas Onlus desidera porre l’accento su alcuni elementi ritenuti essenziali ed imprescindibili, rappresentandoli sinteticamente per punti.

1. In coerenza con quanto previsto dall’art. 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e la Linea 2 del Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità adottato con DPR 12 ottobre 2017, le Linee chiariscono che per “vita indipendente” deve intendersi la possibilità per tutte le persone con disabilità, indipendentemente quindi dalla tipologia di essa (fisica, sensoriale, intellettiva e/o relazionale), di vivere la propria vita come qualunque altra persona, con un proprio progetto di vita, calibrato in base alle specifiche esigenze del caso. A tal proposito, nelle Linee citate si chiarisce che “non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell’idea della semplice autonomia, ma ha a che fare con l’autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull’ambito familiare della persona interessata”

2. Di conseguenza si chiarisce ulteriormente che “è necessario che per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno sulla base di progetti personali, affinché la persona con disabilità o chi la rappresenta possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia all’interno che all’esterno della famiglia e dell’abitazione d’origine”. Ciò porta a ritenere che anche le persone con disabilità intellettive e/o relazionale sottoposte a misure di protezione giuridica possano accedere alla “vita indipendente” anche solo per sviluppare percorsi di autonomia pure all’interno della famiglia ed abitazione di origine

3. Gli interventi finanziabili non sono limitati alla c.d. “assistenza indiretta”, ossia al contributo per un assistente personale, ma possono riguardare anche il supporto alla domiciliarità e percorsi di autonomia personale per l’inclusione sociale e relazionale, a supporto dei quali può anche (ma non necessariamente) impiegare l’assistente personale

4. Infatti, le Regioni dovranno indicare al Ministero per quali di queste aree di intervento (e in che percentuali rispetto al piano economico) gli Ambiti Territoriali intendano seguire una progettualità di “vita indipendente”: – Assistenza personale (presso domicilio familiare; a supporto dell’housing o co-housing; a sostegno dell’attività di inclusione e relazione; per i trasporto sociale o per altro); – Abitare in autonomia;Inclusione sociale e relazionale; Trasporto sociale;Domotica – Azioni di sistema (finanziabili entro il 15% dell’intero budget), quali formazione del personale da impiegare nell’assistenza e sostegno e costituzione di Agenzie per la Vita Indipendente (volte alla consulenza e collaborazione nella predisposizione e monitoraggio del progetto individuale di vita indipendente del singolo)

5. Tali proposte progettuali dovranno essere coerenti con i progetti individuali delle persone con disabilità beneficiarie di tale sostegno, dovendosi quindi necessariamente strutturare delle equipe per la valutazione multidimensionale che, con la partecipazione attiva e da protagonista della singola persona con disabilità, considerando altresì i suoi desideri ed aspettative, siano in grado di supportare la stessa nella costruzione di un progetto che individui gli opportuni sostegni e supporti, anche in coerenza con quanto già istituzionalmente ed ordinariamente posto in essere (per es. prestazioni socio-sanitarie, ecc)

6. La partecipazione alla costruzione del progetto di vita indipendente deve essere garantito a tutte le persone con disabilità, anche intellettive e/o relazionale, dovendo le equipe adottare “strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte” e, quindi, a garantire la possibilità di autodeterminazione, seppur supportato anche con una figura di riferimento (tutore, AdS), delle stesse

7. Gli interventi finanziati con risorse a valere su tale linea di intervento si dovranno necessariamente coordinare e connotare come coerenti e funzionali, in generale e per i singoli casi, rispetto agli altri interventi già previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali per esempio quelli previsti dalla Legge n. 112/2016. Tra l’altro, la chiara ricostruzione del contesto e del cambio di paradigma introdotto dalla Convenzione Onu del 2006, efficacemente svolta dal Ministero induce anche a chiedere che le Regioni, che hanno già previsto una normativa o prassi amministrativa sulla “vita indipendente” non in linea con tutto ciò, intervengano per coordinarsi con gli interventi di tipo statale

8. Occorre, quindi, che gli Ambiti Territoriali per i quali le Regioni vogliono presentare una progettualità di vita indipendente per accedere al finanziamento statale, siano infrastrutturati in maniera tale da assicurare i punti sub. 5 e 6, pena la non ammissibilità della loro richiesta

9. Occorre comunque considerare che anche gli enti del terzo settore possono mettere a disposizione il proprio know how per la costruzione di un progetto individuale di vita indipendente (vedasi, ad esempio per Anffas, progettazione “Matrici Ecologiche 2.0”, linguaggio easy to read, ecc.), connotandosi anche come veri e propri Centri per la vita indipendente

10. In ogni caso, nella costruzione della proposta progettuale le Regioni devono garantire l’assoluta concertazione in termini di co – programmazione con le organizzazioni di persone con disabilità e dei loro familiari maggiormente rappresentative, sia che si presenti un progetto unico regionale (con una concertazione centrale) sia che si presenti un’adesione con più proposte progettuali dei vari Ambiti (con una concertazione sia a livello di Ambito sia a livello centrale)

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STUDENTI CON DISABILITÀ: UNA BORSA DI STUDIO DA EDF E ORACLE

Fonte www.edf-feph.org – C’è tempo fino al 31 gennaio p.v. per presentare la propria candidatura alla borsa di studio di EDF (European Disability Forum) e Oracle rivolta agli studenti con disabilità iscritti a un programma di istruzione superiore nel campo dell’informatica, dell’ingegneria informatica o di settori correlati.

La borsa di studio di 7.000 € – per l’anno accademico 2017-2018 – sarà assegnata principalmente sulla base di un progetto o di una tesi concernente le esigenze delle persone con disabilità in termini di accessibilità alle ICT – Information and communication technology (Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione) anche relativamente alla proposta di una soluzione innovativa per migliorare l’accessibilità in tale settore.

Il progetto deve essere parte integrante del programma educativo intrapreso dallo studente.

Tutte le informazioni sono disponibili a questo link (pagina in lingua inglese)

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ASSUNZIONI DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ

Fonte www.disabili.comDal 1 gennaio 2018 è scattato l’obbligo, per aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un lavoratore con disabilità, anche se non ci sono nuove assunzioni. Tale novità era stata annunciato per il 2017 ma poi fatta slittare a inizio del nuovo anno con il Milleproroghe 2017.

Ricordiamo che l’obbligo di assumere lavoratori con disabilità è previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; la differenza sostanziale rispetto a prima è che adesso non è più necessario che l’azienda che occupa almeno 35 lavoratori assuma un nuovo dipendente: l’obbligo scatta indipendentemente da questo, poiché basta che sia presente il requisito numerico dei dipendenti.

TEMPISTICHE – Cambiano anche i tempi che l’azienda deve rispettare per mettersi in regola: se prima si poteva regolarizzare tale posizione ricorrendo alla presa in organico di un lavoratore con disabilità entro 12 mesi, tale periodo si riduce a 60 giorni. Entro due mesi, quindi, dal 1 gennaio 2018, le aziende che occupano almeno 15 dipendenti dovrà essere in regola, assumendo, entro il 2 marzo del 2018, un lavoratore con disabilità, in caso non l’abbia già fatto.

GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE – Ricordiamo che l’obbligo di coprire posizioni riservate a persone con disabilità scatta, per il datore di lavoro, a partire dal 15esimo lavoratore della sua azienda.

– dai 15 ai 35 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere un lavoratore con disabilità

– dai 36 ai 50 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere due lavoratori con disabilità

– oltre 50 lavoratori: la quota del 7% deve essere riservata a lavoratori con disabilità

Nel calcolo il datore di lavoro deve considerare tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, a parte alcune eccezioni, come i lavoratori da cooperative, i dirigenti ed altri casi specifici.

COME SI CALCOLA L’ORGANICO – Per calcolare l’organico valido ai fini di conteggiare quanti lavoratori con disabilità debba avere l’azienda che voglia essere in regola, si deve fare riferimento ad alcune regole. Qui citiamo alcuni casi, rimandando alla lettura completa della casistica per una più approfondita analisi dei singoli casi.

Per quanto riguarda:

– i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale, essi sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

– in caso di lavoratori con contratto a termine, il datore di lavoro deve fare riferimento all’arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore. Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi mesi dovrà essere computato come unità.

– anche i lavoratori licenziati per i quali sia stato adottato il provvedimento di revoca devono essere inclusi nella base di computo.

– per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale il periodo di durata del contratto si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative. Non vanno computati nella quota di calcolo:

– gli apprendisti (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167edi articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167), fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo.

– i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (questo secondo l’articolo 3, comma 10, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863) – i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (secondo l’articolo 20, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223)

– i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero

– i lavoratori occupati con contratto di somministrazione. Essi non vanno calcolati né dall’utilizzatore (azienda ), per effetto dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 276/2003, né dall’agenzia di somministrazione (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 68/99 così come modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012)

– i lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro

– il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. Per attività svolta “in cantiere” si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall’art. 89 del D.lgs n. 81/2008.

SE CI SONO GÀ’ LAVORATORI CON DISABILITÀ IN ORGANICO – I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia (art. 4 c. 4 l. 68/99) possono essere computati esclusivamente in ambito privatistico. In considerazione soprattutto del fatto che, qualora per questi lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori nella stessa azienda, spetta al Servizio provinciale competente l’avviamento degli stessi presso un’altra azienda, individuando le attività compatibili con le residue capacità lavorative di essi.

Va ricordato inoltre che, se in una azienda è già in carico un lavoratore con capacità lavorativa superiore al 60%, anche se non fu assunto attraverso il collocamento obbligatorio, questo lavoratore va scorporato dalla base “imponibile”. Inoltre, in caso di future scoperture, questo lavoratore si considererà a copertura della quota di riserva.

IL PROSPETTO INFORMATIVO – L’azienda ha l’obbligo di produrre il Prospetto Informativo Disabili: un documento che va trasmesso telematicamente al servizio provinciale di competenza, dove si indica la situazione occupazionale dell’azienda – ovvero quanti lavoratori conta – per la verifica degli adempimenti rispetto all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette o con disabilità. Il mancato invio di tale prospetto fa scattare una multa pari a 635,11 euro, oltre 30,76 euro per ogni giorno di ritardo.

Per approfondire:

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13 della legge 10 dicembre 2014, n.183

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ISEE IN SCADENZA

Fonte www.superabile.itIl 15 gennaio 2018 è terminata la validità delle Dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) presentate nell’anno 2017. Pertanto, per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate o in alcuni casi per continuare a beneficiare delle stesse è necessario presentare una nuova Dsu per ottenere il rilascio del nuovo Isee per l’anno 2018.

La Dsu è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare, e può essere presentata a uno dei seguenti soggetti: all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata, al comune, a un Centro di assistenza fiscale, online all’Inps.

A seguito dell’aggiornamento della Dsu, il cittadino può richiedere il rilascio del nuovo Isee.

L’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

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CODICE TERZO SETTORE, ECCO COME SARÀ REGOLATO IL PERIODO TRANSITORIO

Fonte www.vita.itArrivano le prime indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’applicazione nel periodo transitorio delle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore (CTS) rivolte in particolare alle Regioni che saranno chiamate a rendere operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUN).

Il documento è disponibile sul sito internet del Ministero e fornisce alcuni preliminari chiarimenti riferiti alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) per i quali sono già operativi i registri nazionali e/o locali.

Le Onlus, infatti, dovranno attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate cui spetta la gestione della rispettiva anagrafe. Il Ministero ricorda prima di tutto che fino all’entrata in funzione del RUN, l’iscrizione agli attuali registri continuerà ad essere regolata dalle vigenti disposizioni normative. Questo significa che in caso di costituzione di un nuovo ente, ai fini dell’iscrizione nel registro APS e ODV nel periodo transitorio, si dovranno seguire le regole vigenti prima dell’entrata in vigore del codice (agosto 2017).

Pur in mancanza di indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle entrate questo stesso criterio varrà, molto verosimilmente, anche per tutti quegli enti che vorranno procedere all’iscrizione presso l’anagrafe delle ONLUS.

Per verificare la sussistenza dei requisiti utili per l’iscrizione nel nuovo registro le Regioni in questa fase dovranno seguire due diverse impostazioni tenendo conto della data di costituzione degli enti.

◾Quelli già costituiti al 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Cts) avranno a disposizione 18 mesi di tempo per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. Pertanto, in questo periodo, la domanda di iscrizione all’istituendo RUN non potrà essere rigettata in caso di difformità con le norme del Codice, almeno fino alla fine di febbraio del 2019.

◾I nuovi enti, invece, dovranno adeguarsi da subito alle norme del codice ed in particolare alle disposizioni applicabili in via diretta ed immediata, a prescindere dalla operatività del Registro. Ad esempio in mancanza di quest’ultimo non sarà richiesto il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riguardanti l’ente (si pensi alla denominazione dell’ente, forma giuridica, sede legale, oggetto dell’attività di interesse generale etc..) o del deposito dei bilanci e dei rendiconti, inclusi quelli riguardanti le raccolte fondi. Inoltre non potrà essere utilizzata la procedura semplificata per l’acquisizione della personalità giuridica dal momento che è collegata all’iscrizione nel Registro ( art. 22 CTS).

Alcune disposizioni invece entrano in vigore immediatamente e richiedono specifici requisiti che dovranno essere previsti obbligatoriamente fin dal momento della costituzione dell’ente, come il numero minimo di soci (almeno sette) e la forma giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, richiesta espressamente dal Codice per l’iscrizione nella sezione ODV e APS del Registro Unico (artt. 32 e 35).

Dal momento che si tratta di elementi immodificabili in caso di inosservanza di queste disposizioni gli enti non potranno sanare la violazione, con impossibilità di accedere al Registro.

Per tutti gli ETS scatta l’obbligo del bilancio di esercizio, che andrà redatto in forma ordinaria o semplificata a seconda delle dimensioni, indipendentemente dal deposito presso il RUN. Va detto che in realtà la modulistica necessaria non è ancora pronta (servirà un intervento del Ministero del lavoro), ma, come chiarito nel documento, questa mancanza “non esonera gli enti da tale adempimento”.

Quest’ultimo cambia a seconda dell’ammontare complessivo delle entrate dell’ente. Se al di sotto dei 220mila euro sarà sufficiente presentare un prospetto semplificato sotto forma di rendiconto finanziario per cassa. Superato questo limite invece è richiesto un vero e proprio bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione con cui l’ente dovrà illustrare l’andamento economico e finanziario.

Il 1° gennaio 2019 sarà invece la data a partire dalla quale gli enti con entrate superiori a 100mila euro dovranno pubblicare sul proprio sito internet l’ammontare dei corrispettivi eventualmente attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Resta invece ancora facoltativo l’obbligo di adozione del bilancio sociale per gli enti di maggiori dimensioni (con entrate superiori ad un milione di euro) che, in attesa delle linee guida previste dall’art. 14 del Cts manca ancora delle indicazioni necessarie.

Da ultimo, bisognerà prestare attenzione anche alla corretta denominazione gli enti. Odv e Aps potranno ancora utilizzare i vecchi acronimi per l’iscrizione nei rispettivi registri. Per qualificarsi come Ets, invece, dovrà attendersi l’attivazione del Registro Unico nazionale, in un’ottica di trasparenza specie nei rapporti con i terzi legati, in particolare, ai maggiori vantaggi per chi dona a favore degli Enti del terzo settore.

Articolo di  Gabriele Sepio, consulente del Governo per la Riforma del Terzo settore

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Come rendere una scuola realmente per tutti

Fonte www.superando.it Porte sensoriali, pareti da usare come una plancia di gioco, finestre per tutti, armadietti che svelano in rilevo il loro contenuto, pavimenti percettivi: sono le soluzioni flessibili e personalizzabili in base alle diverse esigenze, che compongono il kit per il restyling inclusivo nella scuola dell’infanzia, progettato dal gruppo di lavoro di Architutti e aggiudicatosi un recente concorso di idee. Si tratta, per altro, di soluzioni adattabili anche ad altri ordini scolastici, sempre partendo dal concetto che «la progettazione per tutti fa bene a tutti e non solo a chi ha esigenze speciali»

«La progettazione inclusiva oggi è solo una normativa, il nostro approccio è diverso: la progettazione per tutti fa bene a tutti e non solo a chi ha esigenze speciali e si può fare fin dall’inizio. In questo caso, per altro, abbiamo pensato a soluzioni che si adattassero al patrimonio scolastico esistente, soluzioni modulabili, personalizzabili e flessibili in base alle diverse esigenze che si possono incontrare a scuola».
Lo ha dichiarato all’agenzia «Redattore Sociale» Francesca Bulletti, componente insieme ad altre donne del team di Architutti, gruppo di lavoro che si ispira ai princìpi della progettazione universale (Universal Design) e che con il progetto denominato La scuola per tutti con il kit per il restyling inclusivo, si è recentemente aggiudicato il Concorso di Idee Includi…AMO, organizzato dalla Direzione Didattica Paolo Vetri di Ragusa, sede del Centro Territoriale e capofila della Rete Provinciale per l’Inclusione, insieme all’Ordine degli Architetti di Ragusa e alla Sou-Scuola di architettura per bambini del Farm Cultural Park, il parco turistico culturale di Favara (Agrigento).

La giuria di Includi…AMO ha scelto dunque il progetto firmato da Francesca Bulletti e Chiara Dallaserra, perché «si distingue per la sua completezza e semplicità espressiva e rappresentativa e si configura come un vero e proprio paesaggio dell’apprendimento, caratterizzato da elementi architettonici a diversa scala che soddisfano le esigenze di adattabilità e replicabilità in diversi ordini di scuole».
I contenuti sono ben sintetizzati da «Redattore Sociale»: «Porte sensoriali per consentire anche ai bambini con difficoltà visive di capire in quale aula stanno entrando. Pareti da usare grazie a un pannello forato in legno utilizzabile come una plancia di gioco. Finestre per tutti con una cornice che abbassa il davanzale rendendolo accessibile anche ai bimbi in sedia a ruote. Armadietti con maniglie intercambiabili su cui sono riportati in rilievo gli oggetti che si trovano all’interno. Pavimenti percettivi costituiti da un sistema modulare che permette di allestire l’aula a seconda delle esigenze e percorribile anche dalle sedie a ruote. Sono queste le soluzioni contenute nel kit per il restyling inclusivo nella scuola dell’infanzia progettato da Architutti che, come anche indicato nella motivazione della giuria di Includi…AMO, è adattabile anche in altri ordini scolastici».

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Il Diario di Anna Frank tradotto in simboli per i lettori con disabilità

Fonte www.superabile.it In vista della Giornata della Memoria, il libro verrà presentato a Milano il 25 gennaio. Con questa traduzione anche gli adulti con disabilità cognitive potranno leggere una delle più grandi testimonianze sull’Olocausto.

“Ti raccontiamo alcune pagine di Anna Frank, una ragazzina ebrea di 13 anni, figlia di un ricco banchiere tedesco”. Inizia così il nuovo libro della casa editrice La Meridiana, che ha tradotto in simboli il Diario di Anna Frank. Una traduzione che permetterà anche agli adulti con disabilità cognitive di leggere una delle più grandi testimonianze sull’Olocausto. Nato sotto la supervisione del Centro Studi INBook, potrà essere portato nelle scuole e nelle comunità educative, nelle biblioteche e nelle librerie. In questo modo la lettura del “Diario di Anna Frank” sarà finalmente accessibile anche a quel pubblico di giovani adulti che si approcciano con difficoltà ai testi tradizionali. Finora sono stati tradotti in simboli soprattutto libri per bambini. Con il Diario di Anna Frank invece si può raggiungere un pubblico adulto. Il “Diario di Anna Frank” tradotto in simboli verrà presentato il 25 gennaio a Milano, presso la Casa della Memoria (via Federico Confalonieri 14) alle ore 18.