Fonte www.disabili.com – Una disabilità che sopraggiunge in età adulta – quindi non congenita o di età giovanile – può portare con sé, tra i numerosi sconvolgimenti nell’intera vita, una ulteriore paura: quella di poter essere licenziati perchè non si è più in grado di svolgere il lavoro di prima.
Si parla in questi casi di disabilità sopravvenuta, intendendo con ciò una disabilità che ha colpito un lavoratore che al momento della stipula del contratto lavorativo era in salute e senza disabilità. Essa di per sé non costituisce un valido motivo per giustificare un licenziamento. Ma vediamo in dettaglio come funziona in questi casi.
NON SI PERDE IL POSTO – La legge prevede che se la persona non è più in grado di svolgere una data mansione, può sempre essere destinata a svolgere altre mansioni equivalenti o inferiori mantenendo invariato il suo trattamento stipendiario. È solo nel caso in cui non sia possibile adibire il dipendente a nessuna di queste attività che si verifica la circostanza del “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. In tal caso il lavoratore, se in possesso dei requisiti necessari per il collocamento mirato, sarà preso in carico dal CPI (Centro per l’Impiego) locale, avendo diritto di precedenza e non essendo iscritto a graduatoria. Se poi invece la persona non abbia più alcuna capacità residua per poter lavorare può fare richiesta di percepimento dell’assegno di incollocabilità (255,90 euro mensili).
Tale indennità è valida solamente nei casi di disabilità sopravvenuta per infortunio sul lavoro o malattia professionale; non concorre alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF e viene erogata fino al raggiungimento dei limiti pensionistici.
Vediamo ora nel dettaglio cosa accade quando un lavoratore incorre in una forma di disabilità; distinguendo il caso in cui essa sopraggiunga fuori dal contesto di lavoro rispetto al caso in cui la disabilità si generi sul posto di lavoro a causa di infortunio o malattia professionale.
DISABILITÀ SOPRAVVENUTA FUORI DAL CONTESTO DI LAVORO – Se la condizione di disabilità sopraggiunge fuori dal contesto di lavoro, in linea di massima il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto. Si procede con il licenziamento solamente nel caso in cui non sia stato possibile trovare all’interno dell’azienda una mansione alternativa o inferiore oppure nel caso in cui l’inidoneità al lavoro sia diagnosticata come di durata “indefinita, a data da destinarsi”.
Ma vediamo in dettaglio le situazioni che si possono verificare:
1. Se la persona viene licenziata, risulta agli occhi dello Stato una persona disabile con il diritto di avere un lavoro per cui può partecipare alle liste di assunzione stilate nel Centro per l’Impiego della sua provincia. In queste liste la persona non sarà registrata fisicamente perchè avrà diritto di precedenza. Per usufruire del servizio di collocamento mirato, però, dovrà possedere i requisiti delle persone con disabilità prive di occupazione, aventi diritto all’assunzione obbligatoria, ossia un grado di invalidità superiore al 45%.
2. Se la disabilità sopravvenuta ha comportato una riduzione della capacità lavorativa di più del 60% ma il datore di lavoro non ne è responsabile perchè è stato accertato in sede giurisdizionale che si è attenuto alle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, allora il dipendente divenuto disabile viene escluso dalla base di computo (numero di occupati in un’azienda su cui calcolare la percentuale di persone disabili da assumere) ma viene conteggiato nella quota di riserva (la percentuale di disabili che l’azienda è tenuta ad assumere).
3. Quando invece la disabilità supera il 60% ma essa è stata causata da un inadempimento delle norme di sicurezza da parte del titolare, allora la persona non viene conteggiata nella quota di riserva.
4. Infine se la disabilità ha comportato una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%, anche in questo caso non si viene conteggiati nella quota di riserva.
DISABILITÀ PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE – Se la condizione di disabilità incorre durante l’orario di lavoro o deriva da una malattia professionale contratta a seguito dell’attività lavorativa prolungata in un certo luogo, anche in questo caso vale il principio per cui alla persona deve essere garantito di poter mantenere il suo posto di lavoro o tutt’al più le si possano assegnare altre mansioni equivalenti o anche inferiori, purché le venga corrisposto sempre lo stesso stipendio. Anche in questo caso in mancanza di mansioni sostitutive adeguate si procede alla pratica di licenziamento e all’avvio presso un’altra azienda. Parimenti si ha la precedenza nel collocamento mirato e non si viene iscritti in graduatoria ma è necessario essere in possesso del requisito richiesto a tutti gli invalidi del lavoro, aventi diritto all’assunzione obbligatoria, per usufruire del servizio, e cioè avere un grado di disabilità superiore al 33%. La verifica e la valutazione della residua capacità lavorativa spetta all’INAIL.
La persona con disabilità che ha subìto infortunio sul lavoro o ha una malattia professionale, a patto che abbia un grado di invalidità maggiore del 33% e il datore di lavoro abbia rispettato tutte le norme di sicurezza e igiene sul lavoro, è escluso dalla base di computo (o base occupazionale) su cui determinare il numero di lavoratori disabili da assumere obbligatoriamente mentre è conteggiato nel numero dei lavoratori disabili che il datore di lavoro è tenuto ad assumere (quota di riserva). Inoltre vale anche qui la distinzione fra grado di disabilità superiore al 60% con zero responsabilità del datore di lavoro che comprende conteggio nella quota di riserva e disabilità inferiore al 60% o superiore ma con responsabilità del datore di lavoro che invece non conteggia il dipendente nella quota di riserva.
L’IMPEGNO DELL’INAIL PER MANTENERE IL POSTO DI LAVORO – Proprio all’INAIL sono state attribuite dalla legge di stabilità 2015 particolari “competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro”. L’INAIL ha approvato in luglio 2016 il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro” ed è suo compito cercare di favorire la continuità lavorativa della persona divenuta disabile sul lavoro nella sua stessa mansione o in un’altra alternativa/equivalente.
Ora, uscita la circolare n. 51/2016, il 30 dicembre 2016, vengono forniti chiarimenti e istruzioni funzionali per l’applicazione del Regolamento a livello omogeneo sul territorio tramite interventi mirati che vedono la partecipazione attiva dei datori di lavoro e di equipe multidisciplinari Inail appositamente designate. Per la messa in opera di questi interventi miranti il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità, Inail ha stanziato, per il 2017, 21. 200.000 euro. In particolare:
– per gli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche ha fissato un limite massimo di spesa rimborsabile di 95.000 euro;
– per gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro (interventi sugli arredi, sugli ausili e i dispositivi tecnologici, sui comandi speciali e sugli adattamenti di veicoli) ha fissato un limite di spesa rimborsabile di 40.000 euro;
– per gli interventi di formazione un limite massimo di spesa rimborsabile di 15.000 euro. Nei limiti complessivi fissati per ciascuna tipologia di intervento, al datore di lavoro è rimborsato il 100% delle spese sostenute per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento delle postazioni di lavoro. L’importo che l’Inail può rimborsare per gli interventi di formazione è invece pari al 60% del costo totale.
L’Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto. Riassumendo: Si è esclusi dalla base di computo (base occupazionale di assunti su cui calcolare la percentuale delle persone con disabilità da assumere) e si è computati nella percentuale d’obbligo (quota di riserva di persone disabili da assumere) quando:
– si è contratta, in costanza di rapporto di lavoro, per malattia o infortunio (può essere tanto sul posto di lavoro quanto fuori) una disabilità pari o superiore al 60% ed è stato accertato in fase giudiziale che il datore di lavoro non ne è responsabile (perchè ha rispettato le norme sulla sicurezza e sull’igiene nel luogo di lavoro)
– si è contratta, in costanza di rapporto di lavoro, per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in questo caso sì si specifica la necessaria circostanza del luogo di lavoro) un’invalidità superiore al 33% riconosciuta dall’INAIL senza che il datore di lavoro ne sia responsabile. (art. 3, co.4, D.P.R. 333/00). È l’articolo 4 della legge 68/99 a prevedere in che misura i datori di lavoro possono riconoscere disabili i lavoratori divenuti tali in costanza di rapporto di lavoro. Allo stesso modo l’articolo 4 precisa anche che è obbligatorio computare nella quota di riserva quei lavoratori, già le persone con disabilità prima della costituzione del rapporto di lavoro che però non fossero stati assunti tramite il collocamento obbligatorio o ai sensi della legge 68/99, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (novità introdotta dal D.lgs. 151/15).
Riferimenti normativi
•Articolo 4 e 10 della legge 68/99
•Regolamento di esecuzione della legge 68/99 con il D.P.R 333/2000
•Sentenza Corte di Cassazione n. 775/1998
•Articoli 41 e 42 del decreto legislativo 81/2008
•Dlgs 151/15 •Dlgs 23/15 (Jobs Act) sulla dicitura “disabilità e non inidoneità”
Fonte www.regioni.it – È disponibile il documento di approfondimento “Sanità e politiche sociali: quadro sinottico sulle norme previste dalla legge di bilancio 2017”, realizzato dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Settore Salute e Politiche Sociali.
Il documento esamina la Legge di Bilancio e mette a confronto il testo definitivo con gli emendamenti e le relative osservazioni.
Il pdf del testo è disponibile cliccando qui
Fonte www.disablog.it – Anche tra le persone con disabilità c’è chi ama viaggiare e andare alla scoperta di località, culture e gastronomie completamente diverse dalla loro. Per andare incontro a coloro che vogliono viaggiare, quindi, la Rete Europea per il Turismo Accessibile ha divulgato proprio in queste ore la 2a edizione della “Guida sul Turismo accessibile nel mondo“, redatta per l’occasione da Martin Heng per Lonely Planet.
Si tratta di una guida purtroppo disponibile in sola lingua inglese, ma che nasce come un progetto che vede la collaborazione di Lonely Planet ed ENAT e che col passare del tempo potrebbe svilupparsi fino ad esser reso disponibile anche in altre lingue.
L’obiettivo di questo manuale è semplice e scontato: promuovere il turismo accessibile in primo luogo per le persone con disabilità, ma poi anche per il turismo stesso che chiaramente vede nelle strutture e nelle località accessibili un’ulteriore forma di business.
La guida in questione appare suddivisa in cinque sezioni fondamentali, ciascuna delle quali si focalizza su una questione specifica. La prima, “Country-by-country resources” riporta siti e riferimenti di governi, istituzioni, autorità locali, organizzazioni governative o no-profit, imprese e realtà varie che possono rendere più bella l’esperienza turistica di una persona con disabilità.
La seconda sezione si intitola “Personal travel blogs” e, come dice il nome stesso, non è altro che un’area in cui viene dato spazio al racconto e al confronto delle varie esperienze di viaggio di persone con disabilità. Questa è praticamente la sezione più giusta per scambiarsi consigli, informazioni e pareri.
La terza area, “General resources“, propone una serie di siti utili per avere informazioni di carattere generale in merito al turismo accessibile quando non si ha ancora in mente una meta di viaggio precisa. E’ la sezione adatta quindi per prendere una decisione in termini di meta in cui andare!
Ci sono poi le ultime due sezioni, la “Specialist travel agents and tour operators” e la “Specialist adventure sports organisations“, laddove la prima non è altro che una lista di agenzie di viaggi e di tour operator specializzati nel turismo accessibile, mentre la seconda è un’area pensata per le organizzazioni sportive che vogliono far vivere un’esperienza adrenalinica.
Fonte www.vita.it – Un questione di vita, da qualsiasi punto di vista la si osservi… Riconoscendo la necessità di vivere “a casa” e non in “struttura”, La Legge sul dopo di NOI da poco approvata (qui l’intervista alla relatrice on. Carnevali) promuove un processo concreto di deistituzionalizzazione aprendo una nuova prospettiva esistenziale per le persone con disabilità e per i loro familiari. Per le persone con disabilità essa promuove una concreta opportunità di vita a casa, in appartamento, convivendo in due tre quattro persone; e soprattutto aumenta le possibilità di scelta tra risposte e proposte di vita differenti in relazione a dove vivere e con chi vivere.
In questo senso essa sostiene concretamente e facilita l’attuazione del diritto alla vita indipendente sancito dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità intesa come libertà di scelta di dove e con chi vivere, favorendo una concreta opportunità per l’affermazione e l’esercizio della propria autodeterminazione. Ed è importante, imprescindibile, anche sul piano giuridico, cogliere e sottolineare le implicazioni sul piano esistenziale aperte oggi dalla norma e dalla nuova prospettiva del Dopo di NOI, per le persone e per genitori e familiari. Perché vivere a casa propria può favorire una relazione più compiuta e nuova tra la persona ed il suo contesto di vita. Vivere e convivere a casa aiuta ad essere e sentirsi “padroni di casa”, residenti, inquilini, superando il “confinamento” nel ruolo di ospite ed utente fisiologicamente imposto dall’artificio organizzativo necessario alle strutture di medie e grandi dimensioni. Strutture oggi sempre più imbrigliate da un approccio di sostegno alla persona ancora e progressivamente sempre più “prestazionale”.
Valutato e valutabile, secondo i criteri imposti dalla normativa vigente, esclusivamente in termini di appropriatezza mediante l’oggettivazione dei processi di cura e presa in carico secondo parametri di conformità a norme pre-codificate.
La vita a casa apre una nuova prospettiva di sostegno perché assume e presuppone la necessità di comprendere quanto la dimensione dell’abitare, del contesto di vita, del luogo di vita e delle modalità con cui essa si svolge, possano incidere sull’identità di cittadino e sulla possibilità di dare un senso compiuto alla propria vita.
In questa prospettiva perdono completamente senso le istanze di oggettivazione dei processi di presa in carico e al contrario diventa oggettivamente interessante ed ineludibile la necessità di valutare gli esiti dei percorsi di vita delle persone in termini di qualità della vita e di benessere e inclusione sociale.
Per i genitori e per i familiari La legge sul dopo di NOI è altrettanto importante perché consente loro di confrontarsi più serenamente con il percorso di vita dei figli. Apre una prospettiva d’azione concreta e progettuale che può aiutare a superare l’angoscia del pensiero di quando loro non ce la faranno più o non ci saranno più.
La legge fornisce importanti strumenti per sostenere i genitori e i familiari insieme ai figli, a progettare la possibilità di “metter su casa”, verrebbe da dire in termini giuridici “su base di uguaglianza con gli altri cittadini” e in termini più colloquiali “come accade nella vita di ognuno di noi”. Il dettato della norma propone alle istituzioni ed alle diverse realtà associative e di impresa sociale oggi attive sul tema, uno spazio davvero interessante di ripensamento delle strategie di intervento a sostegno delle persone con disabilità e dei loro familiari oggi centrate sull’offerta di servizi pre-codificati e standardizzati: lo spazio del progetto di vita, l’opportunità di un passaggio evolutivo dei sistemi di sostegno per la disabilità, dalla centralità del servizio alla centralità del progetto di vita.
All’interno di questa cornice anche gli strumenti che essa individua possono essere letti a sostegno di una nuova prospettiva esistenziale.
◾Polizze Assicurative: la possibilità, prevista dalla legge, di defiscalizzare dei risparmi attraverso appositi strumenti assicurativi a sostegno dei progetti di vita dei figli con disabilità introduce e riconosce anch’essa un principio di buon senso ancora una volte esistenziale. Essendo un dato oggettivo ed ampiamente riscontrato che le persone con disabilità fanno molta più fatica a trovare lavoro della generalità delle altre persone, appare logico agevolare le famiglie ad accantonare quote di risparmio in funzione dei bisogni di vita a cui andranno in contro i figli quando i genitori non saranno più in grado di assisterli o non ci saranno più.
◾Trust e Vincolo di Destinazione: allo stesso modo gli strumenti del trust e del vincolo di destinazione dei beni patrimoniali costituiscono misure importanti per aiutare le persone e le famiglie a disporre con maggior sicurezza e nel rispetto della legge, gli affidamenti dei beni a beneficio dei figli con disabilità e delle persone o degli enti che ne supportano il progetto di vita.
Il merito principale della legge dal punto di vista esistenziale è quello di sostenere le persone e le famiglie a cambiare prospettiva: dall’attesa e dalla ricerca di un posto, di un servizio residenziale per le persone con disabilità, all’attivarsi per la realizzazione di un progetto di vita che ri-configura il ruolo della persona come cittadino a tutti gli effetti, utilizzando la casa e la dimensione dell’abitare come fulcro di un rapporto inclusivo più compiuto con la comunità in cui si vive, delineando in tal senso le coordinate per un percorso di emancipazione dai genitori per tutte le persone con disabilità da disegnare quando ancora i genitori sono in vita.
Anche per le politiche la legge segna un punto di svolta in quanto ne ri-abilita una funzione di sostegno progettuale e di intervento di supporto sussidiario ponendo le istituzioni ed il composito mondo associativo e del terzo settore in posizione di sostegno alle possibilità progettuali delle persone e delle famiglie.
Si tratta, per i motivi sopra indicati, di una legge concepita per fornire una prima inquadratura normativa delle risposte necessarie per fronteggiare il problema di cui si occupa. Una norma quindi che fornisce, come si dice in musica, un’architettura innovativa e importante su cui provare a comporre un nuovo genere musicale; concepita seguendo alcune tracce che già nel corso degli ultimi 20 anni hanno dato “vita” a composizioni inedite, decisamente ancora poco conosciute ma che già stanno dando un tono nuovo a moltissimi percorsi di vita delle persone.
Quali obiettivi per l’attuazione concreta della Legge? Ed è proprio da questa sottolineatura sul tipo di vita che la legge promuove che oggi occorrerà impegnarsi per costruirne il percorso attuativo valorizzandone il senso e la concezione originari.
Conoscere le esperienze in essere di Dopo di Noi è stato importante per concepire la norma riconoscendo la funzione di innovazione da esse svolte. Da qui in avanti tuttavia, per delinearne ulteriormente il percorso applicativo, sarà ancor più importante, soprattutto per le Regioni e gli enti locali, analizzare le caratteristiche delle realtà già operanti per concepire un piano attuativo e di infrastrutturazione sociale che ne sostenga i principali punti di forza e ne corregga gli elementi di fragilità. Servirà, concretamente, un dialogo ancora più fitto, articolato e partecipato con le diverse realtà già oggi attive, per dare gambe alla legge.
Servirà una piattaforma conoscitiva rispetto ai punti di forza ed alle criticità delle esperienze già attive per fissare, sul piano attuativo, alcuni elementi fondamentali:
◾che i requisiti individuati per vivere a casa non trasformino la casa in una struttura di servizio standardizzabile
◾che i fondi a sostegno del dopo di noi costituiscano una dote per l’avvio ed il consolidamento di esperienze innovative e che siano supportate da misure di finanziamento come quelle che sostengono i servizi attraverso voucher affidati direttamente alle persone e/o al suo amministratore di sostegno
◾individuare degli indicatori di sostenibilità esistenziale per valutare gli esiti dei progetti in termini di qualità di vita, di benessere e di inclusione sociale
◾individuare e fissare dei livelli di sostenibilità economica di lungo periodo per ciascun progetto
◾individuare misure specifiche di sostegno e di finanziamento per la compartecipazione pubblico privato
◾configurare la struttura portante del sostegno per il dopo di noi come una cerniera ed un legame che tiene insieme le relazioni necessarie a supportare la vita indipendente delle persone adulte all’interno del contesto in cui esse vivono. Una sorta di collegamento tra la dimensione dell’abitare, della partecipazione sociale e del coinvolgimento attivo, occupazionale, lavorativo, sociale o socio-sanitario della persona. Prevenendo una configurazione prettamente prestazionale identificabile nell’assistenza indiretta al domicilio o peggio ancora nella struttura di micro comunità di accoglienza
◾Definire le modalità di integrazione con l’attuale rete dei servizi diurni e residenziali
◾Definire i meccanismi normativi e regolamentari per inserire tali iniziative di sostegno all’interno della cornice istituzionale di risposte ai bisogni dei cittadini. Si tratta di elementi fondamentali che oggi non possono essere decisi a tavolino dall’alto, dall’ente pubblico unilateralmente. Ma che l’ente pubblico ha l’obbligo di accogliere ed esplorare in virtù del varo della legge per favorirne l’applicabilità in coerenza con il mandato e con lo spirito per cui essa è stata concepita.
Si tratta in ultima analisi di una sfida sul terreno dell’innovazione sociale e dell’impresa sociale che si giocherà molto sulla capacità di cambiare atteggiamento e disposizione ad agire delle persone con disabilità, dei loro familiari, delle istituzioni e in particolar modo del mondo dell’impresa sociale (associazioni, cooperative, fondazioni …).
Una sfida su cui ci auguriamo che, insieme alla tensione esistenziale dei diversi portatori di interesse coinvolti, possa rimanere alta l’attenzione anche di VITA, già protagonista nella fase di concepimento della norma. Una questione di Vita Indipendente per le persone con disabilità, una questione di innovazione sociale per le istituzioni la comunità e l’impresa sociale.
Un tema caldo a tutti gli effetti su cui VITA continuerà, ci auguriamo ad investire in termini di attenzione, approfondimento e ricerca.
*Marco Bollani è Direttore COME NOI Cooperativa Sociale Anffas, Tecnico Fiduciario Anffas Referente Dopo di NOI e Vita Indipendente e Consigliere Regionale Federsolidarietà Confcooperative Lombardia
Per consultare la tabella esplicativa relativa all’articolo, clicca qui
Fonte www.vita.it – Sono trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge 112/2016, meglio nota come legge sul “dopo di noi”. Erano sei i passaggi previsti per rendere davvero operativa la legge e di essi, a sei mesi da quel 25 giugno 2016, ne è stato fatto solo uno, quello fondamentale, ovvero il decreto per individuare i requisiti di accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e di riparto delle risorse del Fondo tra le regioni (questo decreto, firmato il 23 novembre, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Vita ha chiesto al Presidente Nazionale di Anffas Onlus, Roberto Speziale, di fare il punto nell’ultimo giorno dell’anno che ha visto la legge venire alla luce: queste le sue osservazioni, che riportiamo in toto.
Cosa manca
Manca la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai destinatari della legge, manca la definizione degli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai destinatari della legge (decreto previsto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 24 dicembre 2016), manca il decreto per definire le modalità di attuazione dell’articolo inerente i trust, i vincoli di destinazione e fondi speciali (previsto entro 60 giorni, quindi al 24 agosto 2016), manca la campagna di comunicazione e informazione sul nuovo strumento, e mancano gli atti delle Regioni, che devono adottare indirizzi di programmazione e definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti e per la verifica dell’attuazione delle attività svolte (tutte queste attività di programmazione prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità). Occorre continuare nella stessa direzione che si è delineata con il primo decreto attuativo, se non si vuole che la legge non “abbia le gambe” per andare avanti.
Agevolazioni fiscali
È il decreto in questo momento più urgente. L’articolo 6 della legge 112/2016 prevede agevolazioni fiscali e tributarie per i trust, i vincoli di destinazione ed i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, ma se non esce il decreto attuativo (atteso già entro il 24 agosto), non si sa come potersi regolare per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge. Ci sono già casi concreti di famiglie che vorrebbero mettere in atto questi nuovi strumenti previsti dalla legge, in favore di figli o nipoti con disabilità gravi – la legge ha suscitato un certo fermento tra le famiglie – ma per il momento tutto è bloccato in attesa del decreto, per essere certi di rispettare, negli atti, tutte le condizioni formali che saranno previste. Già per l’anno 2016 sarebbe stato possibile effettuare erogazioni liberali, donazioni e atti a titolo gratuito nei confronti dei trust e dei fondi speciali previsti per persone con disabilità, usufruendo poi, con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017, dell’agevolazione della deducibilità degli stessi nel limite del 20% (dal 10% attuale) e per un massimo non più di 70.000 euro, ma di 100.000 euro. Cosa succederà quindi per chi si è trovato nell’ipotesi più ampia della nuova norma? Il Ministero dovrà dare subito risposte, quanto meno per la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi. Tutte le altre agevolazioni inerenti i trust, i vincoli di destinazione ed i fondi speciali si applicano, per legge, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e ancor di più era essenziale che questo decreto uscisse almeno entro il 31 dicembre 2016, proprio per non creare problemi per la fruizione anche delle altre agevolazioni.
Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio
In attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (DL 68/2011), l’articolo 2 della legge sul dopo di noi prevede la definizione di obiettivi di servizio per le prestazioni specifiche da erogare ai beneficiari del fondo, cioè specifici per il dopo di noi. Questi obiettivi di servizio dovevano essere definiti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 24 dicembre 2016). Gli obiettivi di servizio non sono ancora dei livelli essenziali delle prestazioni, ossia dei livelli minimi da garantire in maniera omogenea in ogni Regione ed immediatamente esigibili dai cittadini beneficiari della legge, ma quantomeno definiscono in termini quantitativi cosa concretamente deve essere fatto, determinando quindi anche un controllo sull’azione attuativa della Legge. Sappiamo che i sei mesi non sono perentori, però l’inutile decorso del tempo è indice di una certa responsabilità politica, visto che gli obiettivi di servizio erano addirittura il traguardo più basso da raggiungere rispetto ai veri e propri Livelli essenziali.
La programmazione delle Regioni
Il decreto che fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito Fondo istituito dalla legge 112/2016 e che stabilisce la ripartizione tra le Regioni dei 90 milioni per l’anno 2016, introduce anche alcune novità – o almeno sottolineature che nella legge non erano così esplicite – e definisce alcune priorità.
Partendo da quel decreto, quali indicazioni di lavoro si devono ricordare quindi alle Regioni?
◾La condizione imprescindibile per finanziare una misura attraverso il Fondo per il dopo di noi è l’esistenza di un progetto individuale, o già esistente (quindi la misura sul dopo di noi si inserisce in quel progetto, in coerenza con esso) oppure steso ex novo, considerando, fin dall’inizio, anche l’aspetto del dopo di noi. Il fatto è che il progetto individuale in Italia, pur essendo previsto fin dal 2000 con legge 328, non si fa. Ne esistono pochissimi e si è iniziato a farli solo a seguito di sentenze. Si potrebbero citare decine di episodi in proposito: uno per tutti è quello del progetto individuale chiesto nel 2010 al Comune di Cassano allo Jonio per una studentessa universitaria e redatto solo a novembre 2016 dopo due cause al Tar ed interlocuzioni estenuanti anche mediate il poderoso intervento dell’Anffas Nazionale e dell’Anffas locale di Corigliano. Uno dei nodi più importanti da superare è che le unità di valutazione multidisciplinare presso cui devono essere redatti i progetti individuali, pur essendo previste sulla carta, pressoché da tutte le Regioni, non sono quasi mai partite o non lavorano in base a criteri legati all’ICF, espressamente richiamato invece nel decreto di riparto del Fondo.
Le Regioni, quindi, sono chiamate a ragionare su tali aspetti chiarendo le competenze ed i ruoli delle unità di valutazione multidisciplinare oltre che i criteri e l’approccio che le stesse devono seguire nella costruzione del progetto individuale. Infatti, col progetto individuale si assiste ad un cambio radicale di logica: non si tratta solo di elencare i servizi formali da attivare, ma di ragionare in termini dinamici, prospettici, considerando anche i bisogni della persona che oggi non necessitano di interventi pubblici (perché trovano una risposta informale nel sostegno della famiglia) ma che occorre avere presenti in previsione di quando, al posto del sostegno informale, saranno necessari interventi pubblici, semmai iniziando anche a costruire un percorso di avvicinamento a questi.
Il decreto fa esplicito riferimento a questa logica di progettazione, tanto che si dovrebbe auspicare che nei prossimi anni, a regime, il criterio di riparto del Fondo per il dopo di noi non sia, come avvenuto per questo primo anno, il numero delle certificazioni di disabilità gravi in ogni Regione, ma il bisogno emergente dai vari progetti individuali esistenti.
◾Il secondo aspetto innovativo è che il decreto aggancia al progetto individuale un budget di progetto: il progetto individuale pertanto conterrà, da ora in avanti, il budget di progetto. Il tema concreto quindi sarà come fare in modo che, in sede di atti di programmazione e di provvedimenti regionali per l’utilizzo sul territorio delle risorse attribuite dal Fondo Nazionale, si valorizzino i singoli budget di progetto, facendo in modo quindi che le misure finanziate producano effetti sulle persone ed in coerenza con i loro effettivi bisogni, così come delineati dai loro specifici progetti individuali e non finanzino invece “strutture” di enti, piccoli o grandi. Per essere chiari, facciamo un esempio. Una Regione potrebbe fare un bando aperto agli enti del terzo settore che presentino il progetto di un appartamento per il dopo di noi, apparentemente coerente con la legge e con i requisiti (di capienza, ecc..) previsti dal decreto attuativo, anche rispetto al target dei beneficiari ultimi, ma senza che questi siano concretamente individuati in specifiche persone con un loro specifico progetto individuale, che si dimostri coerente con il progetto dell’Ente stesso.
La Regione in questo modo continuerebbe ancora a finanziare servizi di enti, non i budget di progetto dei singoli. Questa modalità striderebbe con due indicazioni del decreto riparto, quella che parla di budget di progetto (art. 2 del decreto) e quella che nel disegnare le priorità degli interventi (art. 4) parla di singoli beneficiari.
La scelta fatta invece con la nuova legge, e più che mai col decreto attuativo, è che le Regioni tengano conto di questo nuovo approccio. Si possono anche prevedere bandi per il finanziamento di interventi progettati dal Terzo Settore, ma che questi siano costruiti partendo dalle persone concretamente individuate ed in base al loro progetto individuale. È la singola persona che viene prima del progetto ed il progetto deve essere “tagliato su misura” sulle varie persone che rientrano nel progetto di cui si chiede il finanziamento.
Nella prospettiva della legge 112/2016 si deve partire dai progetti individuali e costruire singoli budget di progetto; non fare come si è fatto fino ad oggi finanziando un’ idea progettuale generale e poi andando a cercare i singoli destinatari che possano “riempirla”. È un cambiamento radicale, una sfida epocale, ma contemporaneamente un nodo molto complesso, perché molte sarebbero le difficoltà operative per la Regione che si rivolgesse direttamente alle singole persone e al singolo budget di progetto.
Che fare quindi?
Occorre fare bandi per erogare risorse solo ai progetti che partono dalle persone, anche quando sono presentati da enti del Terzo Settore che, semmai, hanno avuto la capacità e la sensibilità di accompagnare la costruzione del progetto e del budget di progetto di ciascuna persona ed anche eventualmente di mettere insieme persone che hanno progetti di vita e budget tra loro conciliabili, dovendosi – si ripete – sempre partire da questi.
L’esperienza di Anffas insegna che il Terzo settore ha la capacità di andare a coniugare tutti questi aspetti, di fare una progettazione non di “case”, ma di progetti individuali, di fare un accompagnamento alla costruzione di un budget di progetto o di convogliare budget di più persone in una soluzione che valorizzi i singoli progetti individuali delle stesse. È possibile pensare di creare protocolli di intesa della Regione con organizzazioni del Terzo settore esperte in questa progettazione, anche perché si aiutino le famiglie o i gruppi di famiglie a costruire loro soluzioni, facendogliele pure presentare direttamente.
Quanto ipotizzato per il Terzo settore può essere pensato anche per gli enti locali?
Sì, ma solo se questi non pensino che in tal maniera, ricorrendo alle risorse del Fondo, possano dismettere gli interventi cui istituzionalmente sono tenuti, visto anche che tali misure sono, per definizione stessa della legge, integrative ed aggiuntive a quelle già esistenti.
◾Il terzo tema da affrontare operativamente, nelle Regioni, riguarda la verifica degli esiti delle misure finanziate. La legge parla di revoca dei finanziamenti (art 3 comma 3) e di verifica dell’attuazione delle attività svolte.
“Verifica dell’attuazione” significa verificare che le cose siano fatte? O anche verifica degli esiti di quelle azioni, dell’impatto, dei miglioramenti delle condizioni di vita delle persone con disabilità beneficiarie delle misure? Nella logica del progetto individuale, dinamico, stiamo parlando indiscutibilmente della seconda verifica: in un progetto dinamico si devono verificare gli esiti avuti sulle persone e ricalibrare continuamente i sostegni, anche perché non serve pagare servizi che non servono a niente.
Tutto questo è molto complesso, ma per esempio, Anffas ha sperimentato le cosiddette “matrici ecologiche e dei sostegni” ossia un innovativo sistema, tradotto in software, tramite il quale non solo è possibile progettare in maniera flessibile servizi e sostegni per le persone con disabilità, ma soprattutto verificarne gli esiti, nel tempo (clicca qui per maggiori informazioni sul progetto). Purtroppo il decreto attuativo nulla ha aggiunto a tal proposito, ma sarebbe bene che in sede di atti regionali, si individuino subito quantomeno alcuni indici numerici con cui poter fare una prima verifica, auspicando poi gradualmente il raggiungimento anche di quella verifica, sopra detta, sugli esiti rispetto alla condizione delle persone con disabilità beneficiarie. Ad esempio, sarebbe interessante verificare il numero di persone che hanno ottenuto un progetto personalizzato, il dettaglio del numero di persone inserite in ciascuna misura prevista dal fondo (casa, gruppo appartamento, “palestre di vita”….), la dimensione delle soluzioni alloggiative, oltre ad aversi una verifica rispetto ai finanziamenti erogati , come previsto dalla legge.
La campagna informativa
Un ultimo aspetto per la piena attuazione della legge sul dopo di noi riguarda il rendere le persone con disabilità, le famiglie e chi è vicino alle stesse consapevoli dei nuovi strumenti e delle nuove possibilità. Questo cambiamento non può esserci se le persone con disabilità con il supporto ed il sostegno della famiglia o di chi le protegge giuridicamente (tutore, curatore, amministratore di sostegno) non chiedono il progetto individuale e se non si crede al protagonismo della persona con disabilità. Occorre anche rendere informate le famiglie su come essere co-protagonisti nella costruzione del progetto di vita, lasciando loro anche la possibilità di partecipare alla costruzione di tutto ciò con le loro risorse, mettendo, ad esempio, a disposizione proprio la casa di abitazione dove la persona con disabilità continuerà a vivere o facendo un trust.
Manca ancora, quindi, una campagna informativa che si rivolga alle persone con disabilità ed alle loro famiglie e dica loro “Sai che hai diritto a un progetto individuale? A un budget di progetto? Sai che la persona con disabilità insieme al tuo supporto e sostegno ha diritto a progettare il suo futuro?”. Molte famiglie possono non avere la capacità di costruire da sole questo percorso, specie quello di prevedere un modello dell’abitare in autonomia e per questo devono sapere che possono anche collaborare con altre famiglie o ricorrere all’esperienza di organizzazioni del Terzo settore.
Le stesse Regioni ed enti locali devono essere consapevoli delle opportunità di tale legge, visto che, anche loro, come le famiglie e gli enti del Terzo settore, possono co-finanziare gli interventi sostenuti sul loro territorio con le risorse del Fondo per valorizzarle e dar vita ad un nuovo “welfare generativo”. Per vincere la sfida bisogna unire tutti: Regioni, Comuni, famiglie, associazioni, fondazioni ed enti privati.
Fonte www.superabile.it – In vigore a tutti gli effetti, dal 1 gennaio 2017, la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 151/2015 che ha cambiato le regole sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
D’ora in avanti chi occupa un numero di dipendenti prossimo alle 15 unità deve prestare particolare attenzione al raggiungimento di tale limite, perché è ormai cessato il regime transitorio introdotto dall’ art.3, comma 2 della legge 68/1999, che consentiva un’applicazione graduale degli obblighi di assunzione delle persone con disabilità da parte di datori di lavoro esclusi dal collocamento obbligatorio dalla legge 482/1968.
Dal 2017, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Fonte www.superando.it – «La Legge di Bilancio per il 2017 è stata approvata in via definitiva al Senato il 7 dicembre scorso, con un iter accelerato a causa della crisi di Governo, ma i problemi dell’Italia restano irrisolti. Difficile che il prossimo Governo possa affrontarli. Se tuttavia la politica istituzionale non sembra per ora in grado di “cambiare verso”, le quarantasette organizzazioni di Sbilanciamoci! non si rassegnano e continuano a costruire dal basso la loro agenda alternativa». Si apre così una nota diffusa da Sbilanciamoci!, la campagna composta da un nutrito gruppo di organizzazioni della società civile – tra cui anche la FISH* (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – che ogni anno, in occasione della Legge di Stabilità, rende pubblico un proprio Rapporto, contenente varie proposte operative su come utilizzare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l’ambiente. Si tratta di una sorta di “Controfinanziaria”, che offre un contributo concreto al dibattito, componendosi di analisi, soluzioni organiche e coperture economiche, operanti nel segno della giustizia sociale, dell’equità, della redistribuzione della ricchezza e della sostenibilità ambientale.
Il Rapporto 2017 di Sbilanciamoci! è dunque disponibile a tutti e ne possono essere sintetizzate così le priorità perseguite, tramite altrettante analisi e proposte: «Occupazione buona e utile al paese; lotta contro le diseguaglianze sociali, la xenofobia e il razzismo; garanzia dei diritti sociali universali e di un reddito dignitoso per tutti; equità e progressività fiscale; lotta ai cambiamenti climatici, energie pulite e salvaguardia del territorio; cooperazione tra i popoli e politiche di pace; saperi, ricerca, cultura, nuovi stili di vita e di consumo per una nuova economia e una società più umana, non competitiva, solidale e libera dalla paura».
«Alla nostra “Contromanovra 2017” a saldo zero da 40,8 miliardi, presentata lo scorso 15 novembre – spiegano da Sbilanciamoci! – segue il testo completo del Rapporto che supporta 115 proposte di politiche alternative, con analisi dettagliate su fisco e finanza, politiche industriali, lavoro e reddito, cultura e conoscenza, ambiente, welfare, pace e cooperazione e altraeconomia. Il Rapporto stesso è accompagnato da una selezione di dati statistici ufficiali, ove si fornisce la fotografia delle priorità che dovrebbero essere affrontate per utilizzare bene le risorse pubbliche del nostro Paese, al guado tra la crisi economica e sociale – che stenta ad arretrare – e quella politica, che alle prime due è strettamente connessa. Ad esempio, nel 1996 in Europa la tassazione sui redditi più alti delle persone fisiche era in media del 47%, nel 2015 è scesa al 39,3%. In Italia la tendenza è stata la stessa, sia pure meno accentuata: dal 51% la tassazione media dei redditi più alti è scesa al 48,9%. Un dato, questo, che racconta una delle tante forme dell’ingiustizia sociale ed economica che attraversa l’Italia e l’Europa: in altre parole, la crisi non ci ha reso solo più poveri, ma anche più diseguali e le scelte politiche adottate dai Governi europei hanno premiato chi ha di più, riducendone il carico fiscale, anziché le fasce di popolazione che si trovano in maggiori difficoltà».
Nei prossimi mesi di gennaio e febbraio, il Rapporto 2017 di Sbilanciamoci! verrà presentato in varie città italiane, per discutere con Associazioni e realtà territoriali. «Sullo sfondo – conclude la nota – la convinzione che la crisi democratica, economica e sociale non possa essere affrontata senza ribaltare l’attuale rapporto di sudditanza che lega le Istituzioni nazionali ed europee ai grandi poteri economici e finanziari. E solo la partecipazione dal basso può fare in modo che ciò diventi possibile».
*Cui Anffas Onlus aderisce
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: info@sbilanciamoci.org