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Anno 2020: ancora una volta bisogna augurare la crescita dell’inclusione scolastica e sociale

Fonte www.disabili.com – Bambini esclusi dalle recite, ragazzi insultati al ristorante, famiglie rifiutate in albergo: l’inclusione è fragile, le derive sono troppe.

Abbiamo da poco festeggiato l’inizio del nuovo anno, abbiamo alzato i calici augurandoci ancora una volta un mondo migliore, più equo, più giusto, più civile per noi e per i nostri figli. Abbiamo ancora accolto il futuro speranzosi, pieni di buoni propositi, allegramente, con fiducia.

Eppure tante e troppe sono ancora le diseguaglianze, le iniquità, le marginalizzazioni, le esclusioni, le stigmatizzazioni, in un mondo che vuole dirsi in crescita, in un divenire consapevole verso una cittadinanza globale, aperta, ormai conscia delle specificità, delle differenze di tutti e di ciascuno, della banale normalità di un’accoglienza totale, piena, inclusiva.

Non è esattamente così, non è sempre così. E’ ciò verso cui tendiamo, ma fatica e annaspa questa crescita, traballa in vorticose derive, agghiaccianti e inquietanti. Lo sappiamo, purtroppo, ce lo dice la cronaca, ce ne parlano gli eventi. Parliamo e con forza e determinazione di inclusione, ma non possiamo ignorare l’evidenza, perché essa non si consumi nella retorica: l’inclusione è una tendenza, una via, un progetto magnifico e inalienabile, ma è di lunga durata, siamo ancora forse a concepire più stabili fondamenta, perché essa non crolli come un palazzo di cristallo.

Non possiamo ignorare le derive, non possiamo fare finta che non vi siano ancora e pure a scuola delle eclatanti occasioni di vergona: un bambino escluso da una recita. Ma come si può? Che importanza può avere se non parla, se non riesce a stare fermo, se non riesce a recitare una parte? Che importanza può avere il plauso di gaudenti famiglie se un bambino e sua madre piangono? Quante volte avrà fallito quella scuola, quel dirigente, quell’insegnante che ha reso infelice un bambino? Cosa conta, una recita perfetta o l’inclusione di un bambino? Cos’è l’essenziale?

Non si può mangiare ci viene il vomito. Capisco che sono malati, addirittura portali in pizzeria…. Bisognerebbe lasciarli a casa. Così avrebbero detto i componenti di una famigliola intenta a cenare in un ristorante in un giorno di festa, natalizio, di pace e amore. Lo avrebbero detto riferendosi al alcuni ragazzi con sindrome di Down, che occupavano un tavolo vicino al loro. Pare abbiamo lasciato il ristorante, per non tollerare oltre la vicinanza. C’era forse una madre, un padre, che hanno fatto piangere altre madri, altri padri e i loro ragazzi, per i quali quel tavolo in autonomia era forse una grande conquista. Quante volte hanno fallito? Quanta consapevolezza manca nella gente comune, che incontriamo per strada, che ci appare gentile, rispettosa, civile?

Non manca Capodanno: calorosa accoglienza ricevuta da diverse famiglie in un albergo di una zona termale, fino a quando non è comparsa la parola autismo. A quel punto sono iniziate le scuse del direttore: dal numero chiuso per i bambini al fatto che la struttura non fosse attrezzata. Rifiutati con la stessa normalità con cui alcuni alberghi specificano che non accettano cani e altri animali domestici: dovete capire, bisogna assicurare il benessere degli altri clienti… No, non capiamo, non riusciamo a capire. Non capiamo perché questa mentalità possa ancora imperare, non capiamo come una struttura ricettiva possa essere ancora affidata a tanta grettezza. Non capiamo più, non vogliamo e non possiamo capire il senso di questo fallimento.

Abbiamo fallito pure noi? Pure noi che da anni parliamo di inclusione nei salotti della formazione, nei libri, per le strade e nelle scuole? Abbiamo fallito nel nostro tentativo di promuoverla, nella volontà di praticarla, di realizzarla? Leggendo alcuni episodi potremmo essere tentati di ritenere di aver fallito, leggendone altri, che pure spuntano come fiori in mezzo alla neve, diremmo di no, con forza e perseveranza. E se pure ancora a volte ci sentiamo sopraffatti dalle derive, conserviamo la piena consapevolezza di un compito che ci accompagna, che ormai ci ha cambiato la vita e che porteremo ancora avanti, finché potremo.

Diremo forse che l’inclusione è lontana, che procede con lentezza e fatica, ne vedremo forse solo una piccola parte, in mezzo a un mare di emergenza. Ma avremo fatto ciò che ci appartiene.

Questo è il nostro compito ancora, per quest’anno e oltre, nelle scuole e nelle case: promuovere la cultura dell’inclusione, sempre e comunque.

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Non basta proprio un progetto di vita con generiche indicazioni

Fonte www.superando.it – Tramite due recenti Sentenze, il TAR della Sicilia (Sezione di Catania), ha accolto altrettanti ricorsi volti all’annullamento di uno “pseudo progetto di vita” formulato dall’ASL di Siracusa per una persona con disabilità. Le parti sostenevano infatti che l’ASL e il Comune si erano limitate a fornire un progetto di vita (articolo 14 della Legge 328/00), del tutto insufficiente. «Si tratta di due Sentenze di enorme importanza – commenta Salvatore Nocera – perché chiariscono in modo esauriente quali debbano essere i contenuti del progetto di vita».

Con le Sentenze n. 2782 e n. 2783, prodotte il 20 novembre scorso, la Sezione Terza del TAR della Sicilia (Sezione Staccata di Catania), ha pienamente accolto i ricorsi patrocinati dagli avvocati Ettore Nesi, Gianfranco De Robertis e Mariapaola Giardina, tendenti all’annullamento di uno “pseudo progetto di vita” formulato dall’ASL di Siracusa. Le parti sostenevano infatti che l’ASL e il Comune si erano limitate a fornire un progetto di vita (di cui all’articolo 14 della Legge 328/00), del tutto insufficiente, contenente solo la scheda di valutazione della disabilità e alcune generiche indicazioni di carattere assistenziale.
Il TAR siciliano, dunque, ha pienamente accolto i ricorsi, con motivazioni estremamente chiare, che riportiamo integralmente nel box in calce.

«Queste due Sentenze – commenta Salvatore Nocera presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – sono di enorme importanza perché chiariscono in modo esauriente quali debbano essere i contenuti del progetto di vita di cui all’articolo 14 della Legge 328/00. Non solo, sono altresì importanti perché al termine delle motivazioni il TAR stabilisce cosa Comune ed ASL debbano precisare nei contenuti del vero piano individuale che dovranno formulare di intesa con la famiglia e i diretti interessati. E va ancora precisato che, qualora Comune ed ASL non provvedano ad eseguire le Sentenze, lo stesso Gianfranco De Robertis aveva in precedenza ottenuto un’ulteriore Sentenza di ottemperanza [TAR della Sicilia, Sezione di Catania, n. 559 del 14 marzo 2019, N.d.R.] con la quale il TAR aveva nominato il Prefetto “Commissario ad Acta”, per la formulazione del completo progetto di vita in sostituzione di quelli inadempienti».

«Non va poi sottovalutato il fatto – prosegue Nocera – che tali Sentenze chiariscono ancora una volta come in materia di controversie relative al progetto di vita la competenza esclusiva è del TAR. E infine è pure interessante la motivazione della condanna alle spese, “tenendo conto della semplicità della controversia”. Ciò significa che ormai rispetto alle controversie sul rifiuto o l’incompleta formulazione del progetto di vita da parte del Comune di residenza non ci dovrebbero essere più timori di rigetto dei ricorsi da parte degli interessati o di loro soccombenza alle spese. È per altro doveroso dare atto all’avvocato De Robertis dell’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), che ha contribuito in modo significativo a rilanciare l’importanza giuridica e sociale del progetto di vita, del quale è parte integrante il Piano Educativo Individualizzato, come stabilito dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 66/17, come integrato, proprio per questo aspetto, dal recente Decreto Legislativo 96/19».

«In conclusione – annota a margine Nocera – credo che le famiglie di alunni con disabilità le quali al termine della scuola sono tentate di far loro ripetere l’anno, proprio per la mancanza di futuro di vita dei loro figli, possano trovare in queste decisioni giurisdizionali lo stimolo a veramente “pensare adulti” i loro stessi figli, come soleva dire il compianto Mario Tortello, perché ormai la giurisprudenza offre loro delle possibilità nuove di socializzazione e di partecipazione alla vita di tutti che un completo progetto di vita può seriamente offrire, tenendo conto anche del possibile coinvolgimento delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti del Terzo Settore».

Sentenze n. 2782 e 2783 del TAR della Sicilia (Sezione Staccata di Catania)
Le motivazioni
«Il progetto di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000 deve soddisfare in modo puntuale alcune specifiche previsioni.
In primo luogo, ai sensi del secondo comma della disposizione indicata, esso deve comprendere, “oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale” e deve altresì definire “le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale in data 26 novembre 2011, il progetto deve anche contemplare un budget di progetto, da intendersi quale “insieme di tutte le risorse umane, economiche e strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata”), nonché individuare una figura di riferimento (il cosiddetto “case manager”) e “metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile”. Come disposto dall’art. 1, secondo comma, della legge n. 112/2016, il progetto deve, infine, contemplare “misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”, con il necessario “coinvolgimento dei soggetti interessati” e “nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi”.
Il progetto che è stato consegnato alla ricorrente risulta largamente incompleto rispetto alle indicazioni normative cui si è fatto riferimento.
A titolo di esempio, può osservarsi che esso non contempla in alcun modo (neppure al fine di giustificare una loro ragionevole esclusione) eventuali forme di recupero o di integrazione sociale, eventuali misure economiche per il superamento di condizioni di disagio, la definizione di potenzialità e sostegno per il nucleo familiare, un budget di progetto (nel senso sopra specificato), una figura di riferimento (cioè il cosiddetto “case manager”), nonché “metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile”.
Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. A seguito di ciò, le Amministrazione interessate, cioè il Comune e l’Azienda Sanitaria Provinciale (tenute a provvedere d’intesa, come disposto dall’art. 14, primo comma, della legge n. 328/2000), dovranno predisporre e approvare, con la massima sollecitudine, il progetto individuale contemplato dalla norma citata nell’interesse del soggetto disabile di cui si tratta.
Al riguardo deve anche precisarsi che non può condividersi la tesi dell’Azienda Sanitaria, secondo cui l’attività di sua competenza sarebbe già stata interamente espletata, ove si consideri che, ad esempio, nel progetto consegnato alla ricorrente non sono indicate le “metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione” (per l’individuazione delle quali risultano imprescindibili le valutazioni tecniche e specialistiche dell’Azienda stessa).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della semplicità della controversia, della sua sollecita definizione e della sua sostanziale identità con altro ricorso parimenti definito in data odierna. Esse, inoltre, vengono poste per tre quarti a carico del Comune di Palazzolo Acreide, atteso che l’Azienda Sanitaria Provinciale, in realtà, ha già parzialmente provveduto alle incombenze di sua competenza».

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Anffas condanna i maltrattamenti sui due fratelli dello Scalo di Corigliano

Anffas onlus Corigliano, associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, nell’apprendere con grande amarezza dai mass-media locali dei gravi episodi di maltrattamento e violenza su due fratelli abitanti allo Scalo di Corigliano, condanna questi fatti con dolore e indignazione e manifesta solidarietà nei confronti delle vittime di tali gravi azioni.

La violenza nei confronti di persone fragili, tanto più se disabili, deve indurre a un fermo richiamo da parte delle Istituzioni. La società intera, inoltre, non può esimersi dall”interrogarsi prendendo apertamente le distanze da quanto accaduto.

La disabilità è e rimane un problema sociale e non privato. Per questo ribadiamo quanto da sempre Anffas Onlus chiede alle Istituzioni, ovvero che le risposte ai bisogni ed ai desideri per una vita di Qualità, con pari opportunità, devono essere interpretate e attuate nel pieno rispetto della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità.
La presa in carico della persona con disabilità e della sua famiglia deve garantire una progettualità ed un insieme di servizi e di supporti che tengano conto delle singole situazioni, accompagnando entrambe nelle varie fasi dell’esistenza.

Marinella Alesina – Presidente Anffas onlus Corigliano

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3 dicembre: Giornata Internazionale delle Persone con disabilità

Il 3 dicembre si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità nata per promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Il tema di quest’anno “ Promuovere la partecipazione delle persone con disabilità e la loro leadership: agire sull’agenda di sviluppo 2030”.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile impegna a non lasciare nessuno indietro – spiega l’Onu nel messaggio che introduce la ricorrenza e la sua tematica – Le persone con disabilità, tanto come beneficiari quanto come agenti del cambiamento, possono tracciare velocemente il processo verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile e promuovere una società più giusta per tutti, includendo in questo processo anche la riduzione del rischio di disastro, l’azione umanitaria e lo sviluppo urbano. I governanti, le persone con disabilità, le loro organizzazioni, il mondo accademico e il settore privato hanno bisogno di lavorare come un’unica squadra per realizzare gli Obiettivi dell’Agenda. 
Il tema della giornata impone una attenta riflessione in Calabria perché siamo ben lontani dalla leadership delle persone con disabilità, specie con disabilità intellettiva. L’assistenzialismo, tipico di un modello bio-medico della disabilità, caratterizza ancora le politiche sociali territoriali. I progetti individuali( art.14 L. 328/00, L.23/2003 Regione Calabria) diritto della persona sancito e ribadito dai tribunali amministrativi, strumenti indispensabili che mettono al centro la persona e i bisogni ad essa collegati secondo un approccio bio-psico-sociale, non vengono predisposti dai comuni con la conseguenza che i contributi economici restano inutilizzati anzi rischiano di tornare al mittente. DOPO DI NOI, VITA INDIPENDENTE: CHI L’HA VISTI? I FONDI per NON AUTOSSUFFICIENZA non vengono rendicontati in tempo.
La riforma welfare, che dovrebbe sanare un ritardo di quasi 20 anni rispetto alla 328/00, non parte.
La mancanza di progettazione delle amministrazioni calabresi, nella celebrazione del 3 dicembre, rimarca la difficoltà e le limitazioni che vivono le persone con disabilità in Calabria che vedono ancora negata la possibilità all’autodeterminazione e all’autorappresentanza.

Marinella Alesina
Presidente Anffas Onlus Corigliano

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Autismo: occhio alle bufale su cure e sedicenti esperti. Appello al ministro della Salute

Fonte www.disabili.com – Anffas e Angsa chiedono al ministro Speranza di intervenire con verifiche  su cure per l’autismo  proposte da un osteopata

Tenere la guardia alta quando si tratta di cure, trattamenti o farmaci più o meno sperimentali o miracolosi è un imperativo per tutti coloro che, trovandosi ad affrontare una malattia o una condizione di disabilità, magari con una diagnosi appena giunta e che lascia smarriti, possono essere più facilmente oggetto di raggiri.

ATTENZIONE ALLE CURE DI FANTOMATICI ESPERTI – Ed è proprio di questi giorno il richiamo a fare “attenzione ai nuovi casi di fantomatiche cure”,  che le due principali associazioni dedicate a persone con autismo e le loro famiglie –  Anffas Nazionale e Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) – diramano, appellandosi anche al Ministero della Salute. Angsa e ANFFAS si rivolgono, con una lettera congiunta firmata dai rispettivi presidenti, direttamente al Ministro della Salute, Roberto Speranza, “al fine di tutelare le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie da persone che si spacciano per professionisti e dalle loro fantomatiche cure che altro non sono che mere falsità”.

IL CASO – La richiesta, nello specifico, riguarda l’operato di un presunto osteopata che parla dell’autismo come di “una risposta del corpo a una situazione disfunzionale, a un malessere, il cui trattamento dipenderà dalle esigenze di ogni singolo minore”.
La richiesta delle due associazioni è nata a seguito della segnalazione che Anffas e Angsa hanno ricevuto dalla Federazione Nazionale Ordine dei TSRM e delle Professioni Sanitarie, Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione:  secondo quanto riporta una nota stampa di Angsa a Anffas , la federazione ha segnalato un sedicente operatore – dichiaratosi osteopata ma senza indicare l’iscrizione ad un ordine professionale e senza risultare neanche iscritto all’Ordine Professionale dei Medici  e a quello dei TSRM PSTRP – che parla dell’autismo come di “una risposta del corpo a una situazione disfunzionale, a un malessere, il cui trattamento dipenderà dalle esigenze di ogni singolo minore”, e che afferma che “L’osteopatia deve essere parte integrante di un team e di un trattamento multisistemico, in cui è possibile stabilire una scala di priorità nell’intervento terapeutico”. Ad aggravare la situazione – continuano le associazioni – anche il fatto che questa persona dica di aver prestato servizio presso uno dei Centri IDO – Istituto di Ortofonologia, con sede a Roma, un ente accreditato dal Ministero della Salute e quindi soggetto all’accreditamento di denaro pubblico.

FIDARSI SOLO DI TERAPIE VALIDATE – L’appello a fare attenzione, e fare riferimento solo a terapie validate e accreditate, è quindi forte e chiaro: Anffas e Angsa dichiarano: “Siamo di fronte all’ennesimo nuovo caso di falsa informazione totalmente priva di evidenza scientifica – ricordiamo che il trattamento sopracitato non rientra nella Linea Guida 21Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti“,  il documento elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti – che mira al puro sensazionalismo e che fa leva sulle fragilità delle famiglie desiderose di aiutare i propri cari con disturbi dello spettro autistico e di conseguenza facili prede di questi fantomatici professionisti.

APPELLO AL MINISTERO – Ma l’appello è anche a un intervento di tipo istituzionale: per questo motivo Anffas e Angsa hanno chiesto al Ministro di intervenire per capire se quanto denunciato dall’ordine corrisponda al vero ed in caso prendere le necessarie misure del caso, di mettere in atto iniziative non solo volte ad assicurare che le prestazioni rese a carico del SSN siano effettivamente ed esclusivamente comprese tra quelle riconosciute e validate scientificamente, ma anche volte a tutelare in misura maggiore le persone con disturbi dello spettro autistico ed i loro familiari da chi propone trattamenti miracolosi senza alcun fondamento scientifico, ed infine, sempre a tutela delle famiglie e delle persone con disturbi dello spettro autistico, di riconoscere un ruolo attivo delle associazioni maggiormente rappresentative in tutte le fasi di elaborazione di atti, provvedimenti e decisioni, a partire dalla revisione delle linee guida, relativi a tutti gli ambiti di interesse delle famiglie.

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Dopo di Noi e sostegni per l’invecchiamento delle persone con disabilità: un convegno

Il 2-3 dicembre a Roma il convegno Anffas  “Disabilità Rare e Complesse. Sostegni per l’invecchiamento attivo e per la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari”

Il Dopo di Noi è uno dei più grandi punti di domanda e delle più grandi preoccupazioni per i familiari di persone con disabilità, tanto più grande quanto più la situazione sia complessa. Il Dopo di Noi è necessariamente legato a stretto filo con il Durante Noi, ed è a queste tematiche che viene dedicato il convegno di AnffasDisabilità Rare e Complesse. Sostegni per l’invecchiamento attivo e per la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari”.

Il Convegno si svolgerà il 2 e 3 dicembre 2019 a Roma, presso l’hotel Radisson Blu, approfondendo temi con l’obiettivo di predisporre soluzioni operative ed innovative mirate a garantire e tutte le persone con disabilità e loro familiari adeguati sostegni in tutte le fasi della vita.

Nel corso delle due giornate sarà dato spazio ad interventi predefiniti al fine di apportare buone prassi e prassi promettenti nei servizi Anffas sui processi di presa in carico nelle disabilità rare e complesse e processi di invecchiamento attivo delle persone con disabilità dei loro familiari e della loro qualità di vita e di particolare interesse sarà lo spazio dedicato alle testimonianze, ai quesiti e al dibattito delle famiglie Anffas che avranno la possibilità di confrontarsi con i professinionisti presenti.

Per conoscere il programma dettagliato dell’evento è possibile scaricare la brochure cliccando qui
Per maggiori informazioni sulle giornate, sulle iscrizioni e sulle candidature per le testimonianze (modalità, ecc.) è possibile consultare la pagina dedicata al Convegno cliccando qui.

Per la partecipazione al Convegno è richiesto un contributo di euro 90,00 (iva inclusa): la quota comprende il materiale formativo ed informativo, eventuale accreditamenti presso l’ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio o ECM (formazione continua in medicina) e i pranzi del 2 e 3 dicembre. Per le persone con disabilità è prevista la partecipazione gratuita fermo restando l’obbligo di iscrizione.

Nella serata del 2 dicembre Anffas omaggerà i partecipanti al Convengo con un momento di intrattenimento teatrale dal titolo “Pesce D’Aprile” di e con Cesare Bocci e Tiziana Foschi previsto alle ore 21.00 presso il Teatro Ambra Jovinelli.

Per info:

www.anffas.net

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Scuola disabili. Cosa prevede il nuovo decreto inclusione? Analisi del testo – Articoli 11-13

Fonte www.disabili.com – Il nuovo decreto inclusione integra e corregge il precedente. I due testi a confronto per comprendere i reali cambiamenti

Anche questa settimana ci occupiamo del D. Lgs. n. 96/19, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 66/17, dedicato alla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Siamo ancora in attesa dei decreti attuativi che renderanno molte delle disposizioni in esso contenute concretamente in atto ed abbiamo avviato un confronto puntuale tra i due testi, al fine di agevolarne la lettura, evidenziando le integrazioni ed i correttivi del nuovo testo che modificano il precedente. Pertanto, dopo l’analisi degli articoli 1-3 , dell’articolo 4, degli articoli 5-7 , dell’art. 8  e degli articoli 9-10 , proseguiamo con l’esame degli articoli 11-13.

Le modifiche contenute nell’art. 11 si riferiscono all’art. 13 del vecchio decreto.
Le modifiche contenute nell’art. 12 si riferiscono all’art. 14 del vecchio decreto.
Le modifiche contenute nell’art. 13 si riferiscono all’art. 15 del precedente decreto.
Le parole o le frasi che vengono sostituite saranno evidenziate in grassetto; quelle che vengono aggiunte saranno evidenziate in rosso.

Oggetto degli interventi su questi articoli, in particolare, è la continuità didattica (si inserisce la possibilità, anche su indicazione della famiglia, di proporre ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo).

ESAME DEGLI ARTICOLI 11-13

Frasi sostituite: in grassetto
Frasi aggiunte: in rosso

 Decreto Legislativo n. 96/19

 

 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 11

Modificazioni all’articolo 13 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66

1. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole   «disabilità certificata» sono   sostituite dalle seguenti: «accertata   condizione di disabilità     ai fini dell’inclusione scolastica».

Art. 13

Formazione in servizio del personale della scuola

1.   Nell’ambito del piano nazionale     di   formazione   di     cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le   necessarie   attività  formative     per   la   piena

realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale     dell’offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata (accertata condizione   di disabilità   ai fini dell’inclusione scolastica), anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.

3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell’ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le

competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli   aspetti pedagogici, organizzativi   e gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione scolastica.

 Decreto Legislativo n. 96/19

 

 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 12

Modificazioni all’articolo 14

del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole «disabilità   certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica»;

   b) al comma 3:

       1) dopo le parole «della famiglia,», sono inserite le seguenti:

«per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti»;

       2) le parole «per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all’articolo 12».

Art. 14

Continuità del progetto educativo e didattico

1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata (accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica) è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEI.

2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in   possesso   della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia (per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti), ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico   possono essere proposti,   non prima dell’avvio     delle lezioni (e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all’articolo 12), ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma   restando la disponibilità dei posti     e   le operazioni relative al personale a   tempo indeterminato, nonché   quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 Decreto Legislativo n. 96/19

 

 Decreto Legislativo n. 66/17
Art. 13

Modificazioni all’articolo 15

del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66

1. All’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.   66, le parole «disabilità certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica».

Art. 15

Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica

1.   E’ istituito   presso     il   Ministero   dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’Osservatorio permanente   per l’inclusione scolastica, che si raccorda con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

2. L’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:

a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata (accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica) a livello nazionale e internazionale;

b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;

c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;

d)   proposte di sperimentazione     in   materia   di     innovazione metodologico-didattica e disciplinare;

   e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l’inclusione scolastica.

3. L’Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell’inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei   pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonché la   durata dell’Osservatorio di cui al comma 2.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.