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FORMAZIONE DEI DOCENTI: UN’OCCASIONE PERDUTA

Fonte www.superando.it – In riferimento all’articolo 16, comma 1, lettera b della Legge 128/13 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), su cui ci si era già ampiamente soffermati a suo tempo, il Ministero dell’Istruzione ha emanato nell’ottobre scorso i Decreti Applicativi per l’anno scolastico 2014-2015, relativi all’aggiornamento obbligatorio in servizio sulle didattiche inclusive rivolto ai docenti curricolari che abbiano in classe alunni con disabilità, con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) o con altri BES (Bisogni Educativi Speciali).

Il primo Decreto, a firma del ministro Stefania Giannini, è il n. 762 del 2 ottobre 2014 e prevede espressamente, tra i vari settori di aggiornamento, quello sulle didattiche inclusive, demandando agli Uffici Scolastici Regionali il compito di raccogliere i progetti formativi delle scuole, preferibilmente in rete, da far gestire o ai CTS (Centri Territoriali di Supporto) operanti a livello provinciale, o tramite delle gare di appalto ad enti specializzati nella formazione.

Nel successivo Decreto n. 760, prodotto il 20 ottobre 2014 dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero, si precisa che le scuole potranno avvalersi anche delle prestazioni formative gratuite di 160 esperti offerti dalle Associazioni aderenti alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*) e alla FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità) e dall’AID (Associazione Italiana Dislessia) [si veda l’elenco degli esperti individuati, diviso per Regione, N.d.R.].

In particolare, nell’Allegato 1 di quest’ultimo Decreto vengono precisati gli obiettivi dei corsi, di un massimo di trenta ore annuali, da svolgersi al più presto e finalizzati ad acquisire «le competenze necessarie alla: Lettura ed esame collegiale da parte dei docenti delle diagnosi funzionali di disabilità o delle certificazioni di DSA o di altre diagnosi relative all’individuazione di ulteriori bisogni educativi speciali degli alunni presenti nella propria sezione o classe; progettazione degli interventi per l’inclusione scolastica (PEI-Piano Educativo Individualizzato e PDP-Piano Didattico Personalizzato), prevedendo, ove opportuno o necessario, l’impiego di nuove tecnologie; gestione del gruppo classe alla luce della progettualità relativa agli alunni con BES; gestione del ciclo di valutazione, attraverso la verifica intermedia e finale, degli obiettivi indicati nel PEI o nel PDP».

E ancora, sempre il Decreto 760/14 prevede che «le attività formative in presenza saranno svolte preferibilmente nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento. Potranno avere compiti di consulenza le Funzioni strumentali per il sostegno o i docenti specializzati della stessa sezione o classe, la funzione strumentale per i DSA e per i BES, in collaborazione coi genitori dei singoli alunni. Potranno essere invitati a collaborare gli esperti delle Associazioni delle persone con disabilità o dei loro familiari, docenti universitari o altri esperti. Inoltre, le scuole potranno avvalersi di materiale video reso disponibile e validato dal Comitato tecnico-scientifico, anche attraverso il “portale italiano per l’inclusione scolastica” (http://bes.indire.it)».

Ebbene, le idee espresse sono certamente degne della massima considerazione e tuttavia le lungaggini burocratiche non hanno consentito lo svolgimento dei corsi dal 1° al 15 settembre, come era stato richiesto dalle Associazioni, cosicché il valore formativo in funzione della presa in carico del progetto inclusivo fin dal primo giorno di scuola da parte di tutti i docenti della classe è stato praticamente frustrato.

Inoltre, vedendo la scarsità dei fondi previsti (450.000 euro per tutta l’Italia), non si comprende la necessità – come stabilito dal Decreto 762/14 – di effettuare gare di appalto per individuare agenzie formative specializzate. E ancora, data la fretta con cui a fine ottobre gli Uffici Scolastici Regionali hanno dovuto predisporre il tutto, nelle singole Regioni non è stato possibile organizzare l’effettuazione dei corsi in ogni classe. Ci si è pertanto dovuti accontentare di farli svolgere, in genere, a livello provinciale. Di conseguenza, è stata frustrata l’idea originaria di coinvolgere i docenti delle singole discipline nella partecipazione alla formulazione collegiale dei PEI (Piani Educativi Individualizzati) e dei PDP (Piani Didattici Personalizzati) in vista della loro gestione e verifica collegiali. Di fatto, quindi, questa opportunità formativa, finanziata solo per il corrente anno scolastico, è diventata un’occasione perduta per il miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica e a questo punto si auspica che il Parlamento voglia approvare entro il corrente anno scolastico la Proposta di Legge C-2444, voluta dalle Federazioni FISH e FAND, nella quale è previsto stabilmente l’obbligo annuale di aggiornamento in servizio sulla formulazione del PEI e del PDP per gli alunni che di anno in anno sono presenti nelle singole classi.

*Cui Anffas Onlus aderisce

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SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE: A RISCHIO ASSISTENTI EDUCATIVI E DELLA COMUNICAZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Il diritto allo studio e ad una efficace inclusione scolastica non sono garantiti solo dagli insegnanti di sostegno o dall’attenzione nella predisposizione di percorsi personalizzati ma, in molti casi, anche dalla presenza di assistenti educativi e della comunicazione (AEC).

Il loro supporto è essenziale soprattutto nel caso di alunni sordi, non vedenti o ipovedenti o con pluriminorazioni. Il loro ruolo è espressamente previsto dalla legge quadro 104/1992.

Le competenze riguardo alla loro assegnazione sono state attribuite (legge 112/1998, art. 139, comma 1 c) alle Province.

Com’è noto però la legge 7 aprile 2014, n. 56 – pur nell’intento di perseguire principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza – ha soppresso le Province e ne ha redistribuito le principali competenze istituzionali, ma quelle relative agli AEC rimangono piuttosto indeterminate causando un notevole disorientamento e un rischio per il diritto allo studio delle persone con disabilità.

“Alla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap* – dichiara Vincenzo Falabella che ne è il Presidente – giungono segnali di allarme da molti territori circa l’assenza di definizione di quale sia la destinazione di questa competenza, se quindi in capo alle Regioni, ai Comuni o alle nuove Città Metropolitane.”

FISH rileva, con preoccupazione e disappunto, come la tendenza appaia orientata maggiormente alla soppressione della competenza stessa e, conseguentemente, all’eliminazione delle figure degli assistenti educativi e della comunicazione.

“Ricordiamo – prosegue Falabella – che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 garantisce il diritto allo studio delle persone con disabilità senza vincoli di bilancio, riconoscendo che tutti gli strumenti e gli istituti necessari all’educazione inclusiva devono essere garantiti.”

Per chiarire la situazione e scongiurare questi gravi rischi, FISH ha richiesto un urgente incontro con Graziano Delrio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo che vi siano gli spazi politici e i tempi tecnici per un intervento dirimente e di salvaguardia dei diritti civili.

*Cui Anffas Onlus aderisce

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NUOVO ISEE: AL VIA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Fonte www.lavoro.gov.it – Dal 12 gennaio 2015 prende il via la campagna di comunicazione sulla Riforma dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) introdotta dal decreto “Salva Italia” (n.201/2011). I principali obiettivi della campagna sono quelli di far conoscere il nuovo provvedimento quale strumento di equità nelle politiche di welfare facendo emergere gli aspetti più rilevanti, e sostenere i cittadini nella fruizione delle nuove misure, con particolare attenzione ai soggetti più svantaggiati.

Il nuovo ISEE, per essere ancora più equo nel distribuire il costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie tra i cittadini italiani, introduce migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio, insieme a controlli più attenti. Le principali novità del nuovo modello di dichiarazione (DSU, dichiarazione sostitutiva unica) riguardano

• Il “modello MINI”, una dichiarazione semplificata che riguarda la maggior parte delle situazioni ordinarie.

• Una dichiarazione a “moduli”, specifici per una determinata prestazione o per una particolare condizione del beneficiario. In questo tipo di dichiarazione rientra, ad esempio, la richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità che possono far riferimento ad un nucleo familiare ristretto. Oppure le prestazioni universitarie per studenti che non fanno parte del nucleo familiare di origine.

• L’ISEE corrente, per chi perde il lavoro o subisce una diminuzione del reddito del 25%. È una formula particolare che consente di aggiornare il proprio ISEE in qualsiasi momento dell’anno, senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione fiscale.

• La semplificazione delle procedure: informazioni come il reddito complessivo o altri dati già registrati dall’INPS o dall’Agenzia delle entrate, vengono direttamente recuperate dagli archivi. Così non c’è più bisogno che se ne occupi il cittadino in sede di dichiarazione.

Il commento del Ministro “È un impegno che avevo preso in Parlamento il 2 ottobre scorso e che avevo già comunicato in incontri istituzionali con i responsabili delle politiche sociali delle Regioni e dell’ANCI sin da luglio – sottolinea il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti – con l’anno nuovo questo fondamentale tassello necessario alla riforma del nostro sistema di welfare potrà finalmente essere operativo. Il nuovo ISEE ci permetterà di identificare meglio le condizioni di bisogno della popolazione, consentendoci allo stesso tempo di contrastare le tante pratiche elusive ed evasive, purtroppo ancora diffuse nel nostro paese. Dotarsi di uno strumento come questo è ancora più importante in una fase storica come l’attuale, con il prolungarsi delle difficoltà economiche delle famiglie e la necessità di mantenere un controllo rigoroso della finanza pubblica.”

Per consultare il sito dedicato alla campagna clicca qui

Per approfondire

Leggi l’ultimo comunicato stampa di Anffas Onlus sull’Isee

Leggi l’articolo “Vademecum del nuovo Isee”

Leggi l’articolo “Dossier ISEE e persone con disabilità”

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INTERVENTI SU PERSONE CON DISABILITÀ “NON COLLABORANTI”

Fonte www.superando.it«Fino ad oggi le famiglie non avevano riferimenti precisi dove portare i loro figli, e quando si presentavano in ospedale, spesso mancava l’accoglienza di cui avevano bisogno, o addirittura i medici si trovavano in difficoltà di fronte a una disabilità grave, per di più non collaborante. Basti pensare alle visite specialistiche di urologia, ginecologia, dentaria e altro. Oggi, finalmente, questo ostacolo è superato».

Lo dichiarano con soddisfazione Luciana Marsili Gennari e Rosaria De Vitis Uccello, presidente e vicepresidente della Consulta delle Persone con Disabilità del Distretto Sanitario 12 di Roma, rendendo noto che grazie al lungo lavoro di collaborazione prodotto dalla propria Consulta e da quelle dei Distretti Sanitari 6, 9 e 11 (presiedute da Orizia Bruganelli, Viviana Mercanti Palazzetti e Donata Scocchi Pedone), con il “Quadrante ASL RM C”, diretto da Carlo Saitto, è stato finalmente riconosciuto il diritto di prevenzione e cura alle persone con disabilità non collaboranti.

La presa in carico di tale progetto sarà curata dai Servizi Socio-Sanitari (età evolutiva e adulti) del proprio territorio (Municipi V, VII, VIII e IX) e gli interventi verranno attuati presso la Struttura di Santa Caterina della Rosa (Distretto Sanitario 6/Municipio VI, Via Nicolò Forteguerri).

Per ulteriori informazioni e approfondimenti

municipio9handicap@gmail.com

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LEGGE DI STABILITÀ, COSA CAMBIA PER IL NON PROFIT

Fonte www.vita.it– La Legge di stabilità 2015 (L.23.12.2014 n.190) ha introdotto alcune novità per gli enti non profit. Ecco le tre maggiori:

1) La prima è senz’altro positiva: l’articolo 1, commi 137 e 138, della L.190/2014, che modifica gli articoli 15, comma 1.1, e 100, comma 2, lettera h) del TUIR (DPR 917/86) introduce le seguenti modifiche in materia di agevolazioni per le erogazioni in denaro di persone fisiche e aziende, detraibili al 26%, fatte a favore delle ONLUS. E’ previsto un incremento da Euro 2.065 a Eu. 30.000,00 dell’importo massimo per il quale spetta la detrazione IRPEF/IRES sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e dei soggetti che svolgono attività umanitarie. Viene aumentato a Eu. 30.000 anche il limite dell’ammontare complessivo deducibile (il famoso tetto) ai sensi dell’articolo 100, 2° comma, lettera h), TUIR per le erogazioni liberali. Tale norma rileva non soltanto per i soggetti IRES, ma anche, ai fini IRPEF, per imprenditori individuali e società di persone commerciali.

2) La seconda novità, in materia di tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, è fortemente penalizzante per il non profit, sopratutto per fondazioni bancarie e, indirettamente, anche per le organizzazioni di volontariato. L’articolo 1, commi 655 e 656, L.190/2014, aumenta retroattivamente la tassazione su utili e dividendi percepiti dagli enti non commerciali a partire dall’1/1/2014. Viene fortemente ridotta l’esenzione d’imposta dalla percentuale del 95% degli utili percepiti al 22,26%; gli utili distribuiti dal 1/1/2014 diventano, quindi, imponibili al 77,24%. Detta disposizione è diretta ad allineare, in tema di imposizione fiscale sugli utili, il trattamento degli enti non commerciali a quello delle persone fisiche non imprenditrici, proprietarie di una partecipazione qualificata, che devono tassare l’utile con l’aliquota marginale IRPEF del 43%. La ratio di tale equiparazione non è chiara: mentre, infatti, le persone fisiche che realizzano utili e dividendi possono impiegarli per finalità diverse, gli utili e i dividendi percepiti da gran parte degli enti non profit vengono reinvestiti per realizzare le finalità istituzionali, restituendo pertanto alla collettività, il surplus. Viene contestualmente riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore IRES dovuta dagli enti, nel solo periodo d’imposta in corso al 1/1/2014, in applicazione della disposizione introdotta retroattivamente. Detto credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, senza altro limite quantitativo, a decorrere dal 1/1/2016, per 3 anni, nella misura del 33,33% annuo.

3) la terza novità, in materia di 5 per mille IRPEF, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 154, L.190/2014. La facoltà di destinare la quota del 5 per mille IRPEF in base alla scelta del contribuente si applica anche relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente. Dopo numerose proroghe, dal 2015 la destinazione del 5 per mille viene messa a regime. Vengono anche definite le modalità di redazione del rendiconto di destinazione delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e le modalità di pubblicazione sui siti internet delle amministrazioni eroganti, dei rendiconti stessi. Soprattutto, si autorizza la spesa di Eu. 500 milioni annui, a decorrere dal 2015, per la liquidazione della quota del 5 x mille.

Si delega a un successivo Decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni, la definizione delle corrette modalità di redazione del rendiconto ai fini della corretta trasparenza dello stesso, pena le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 D.Lgs. 33 del 14/3/2013.

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L’OCSE VALUTA LA SANITÀ ITALIANA

Fonte www.quotidianosanita.it Garantire che gli sforzi in atto per contenere la spesa in campo sanitario non vadano a intaccare la qualità quale principio fondamentale di governance. E, allo stesso tempo, sostenere le Regioni e Province Autonome che hanno una infrastruttura più debole, affinché possano erogare servizi di qualità pari alle regioni con le performance migliori, garantendo un approccio più solido e ambizioso al monitoraggio della qualità e al miglioramento a livello di sistema.

Queste le principali sfide che attendono la sanità italiana, indicate dall’Ocse per il nostro Paese. L’analisi è contenuta nella ‘ Revisione Ocse sulla qualità dell’assistenza sanitaria in Italia’, frutto di un lavoro di indagine e ricerca avviato da un progetto del 2012 finanziato dal ministero della Salute ed elaborato dalla Divisione Salute dell’Ocse di Parigi, con la collaborazione di Agenas e della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.

Per leggere l’articolo completo clicca qui

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PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI

Fonte www.HandyLex.org – Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. Per il 2015 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare del 9 gennaio 2015, n. 1.

L’elenco degli importi con il tipo di provvidenza, l’importo e il limite di reddito è disponibile sul sito di HandyLex a questo link e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.inps.it