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Ecco la guida aggiornata con tutte le agevolazioni fiscali per persone con disabilità

Fonte www.disabili.com – L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare la guida aggiornata ad ottobre 2019 con i benefici fiscali previsti per i cittadini italiani con disabilità

E’ stata aggiornata ad ottobre 2019 la Guida alle Agevolazioni Fiscali per persone con disabilità, che l’Agenzia delle Entrate periodicamente pubblica per fornire ai cittadini (e ai soggetti del Fisco) uno strumento per potersi orientare nelle agevolazioni e nei benefici fiscali che la normativa tributaria prevede per le i contribuenti con disabilità.
Ricordiamo che nel nostro speciale agevolazioni fiscali disabili abbiamo raccolto, per argomenti, tutti i contenuti della guida, suddividendo le informazioni in essa contenute rispetto a: agevolazioni auto disabili, spese sanitarie e di assistenza, detrazione irpef figli disabili a carico, etc.
Per i contenuti vi rimandiamo quindi alle nostre specifiche pagine dello speciale. Qui invece, di seguito, mettiamo in evidenza gli aggiornamenti, le novità e le eventuali aggiunte della versione aggiornata al 2019 rispetto alla precedente edizione della guida.

Aggiunte  e modifiche nella versione aggiornata della guida 2019, rispetto alla edizione 2017

NELLA PARTE DEDICATA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SETTORE AUTO

Viene inserita una precisazione utile in merito a

1. INDICAZIONI INSERITE NEI VERBALI PER L’ACCESSO ALLA AGEVOLAZIONE
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.
I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.

 – “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.

– “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

– “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

2. UNA SPECIFICA RELATIVA ALLE AUTO ELETTRICHE O IBRIDE:
Per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef ma non l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo.
La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel.

3. RISPETTO ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SULLA SPESA DI ACQUISTO DELL’AUTO, si precisa inoltre che: Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo

4. VEICOLO ACQUISTATO E UTILIZZATO ALL’ESTERO UNA PRECISAZIONE:
È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.

5. Una nuova importante sezione viene riservata a uno schema sulle  SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI
Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi). Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:
– i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno
– i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli.
Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:
portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997)
– affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)
non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)
Le commissioni mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità.

Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure omissis). Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

6. “INVALIDO CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA”: PRECISAZIONI
L’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.
La legge n. 114/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa. (Circolare Inps n. 127 del 2016).

7. RELATIVAMENTE ALLE RIPARAZIONI SI SPECIFICA:  
La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili. Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.

TABELLA RIEPILOGO AGEVOLAZIONI

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NELLA PARTE DEDICATA ALLE DETRAZIONI FIGLI A CARICO

1. SI PRECISA IL NUOVO PARAMETRO PER CONSIDERARE UNA PERSONA FISCALMENTE A CARICO:

Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.

NELLA PARTE DEDICATA ALLE SPESE SANITARIE DEDUCIBILI DAL REDDITO

1. SI AGGIUNGE CHE
Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

2. SI PRECISA CHE
Non sono deducibili:
– le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
– le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta
– le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 per le quali spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro
– le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa. In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente

NELLA PARTE DEDICATA ALLE SPESE DETRAIBILI DALL’IRPEF PER IL 19% (INTEGRALMENTE)

1. SI AGGIUNGONO LE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO CUCINE:
l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche

2. SI AGGIUNGE LA precisazione SU SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI:
Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, richiesta dal Dm 14 marzo 1998 per fruire dell’aliquota Iva agevolata.

3. SI SPECIFICA IL CASO DI SPESE PER BICICLETTE ELETTRICHE
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per averne diritto, è necessario che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

4. SUI SERVIZI DI INTERPRETARIATO SI PRECISA:
L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

NELLA PARTE DEDICATA ALLA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Non cambia il fatto che Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana. Non cambiano il imiti di reddito, ma

1. VIENE AGGIUNTO CHE
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
– una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante
– una cooperativa di servizi; in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso
– un’agenzia interinale (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore)

NELLA PARTE DEDICATA ALLE ALTRE AGEVOLAZIONI PER NON VEDENTI

Nella parte che illustra la Detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida 
1. SI PRECISA CHE
si precisa che La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è, infatti, il possesso del cane guida. Essa è pari a 516,46 euro fino al periodo  d’imposta 2018. Dal 2019 la detrazione è elevata a 1.000 euro, nei limiti di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021 (comma 27 della legge 145/2018). Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfettaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

NELLA PARTE DEDICATA ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Rimane inalterato che per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019
1. SI PRECISA  CHE
tale detrazione è del 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.

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Alunni con disabilità: il PEI obbliga la scuola a garantire supporto per il numero di ore programmato. A riaffermarlo è la Cassazione

Fonte www.disabili.com – Un’importanze sentenza della Corte di Cassazione afferma le disposizioni del PEI e condanna le condotte discriminatorie

In data 8 ottobre, la Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, con ordinanza 25101, ha confermato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva disposto la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere da un Comune ai danni di un minore con autismo iscritto alla Scuola d’infanzia.

La sentenza riafferma con forza il principio secondo il quale non è possibile diminuire le ore di sostegno stabilite dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Se ciò accade, si lede il diritto allo studio ed alla pari opportunità, con palese discriminazione.

Il PEI, come definito dall’art. 12 della L. 104/92 e dal Dpcm 185/06 – Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap  – obbliga l’amministrazione scolastica a garantire agli alunni con disabilità il supporto per il numero di ore programmato: una volta che il PEI sia stato elaborato, l’amministrazione ha il dovere di assicurarne la concreta attuazione.

L’ordinanza riguarda il ricorso presentato da un genitore al Tribunale di Caltanissetta, nel quale egli chiedeva che venisse disposta la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune nei confronti del figlio minore. Il bambino, con autismo ed iscritto alla Scuola dell’infanzia, aveva diritto ad un assistente alla comunicazione per 22 ore settimanali. Il Comune, però, aveva disposto 10 ore settimanali di assistenza, a fronte delle 22 individuate dal piano (così nel testo) dinamico funzionale relativo all’alunno.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, secondo cui sulla controversia avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice amministrativo, il Supremo Collegio ha ribadito l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l’accertamento della sussistenza di un comportamento discriminatorio a danno di un disabile, nella fattispecie ritenuta indiretta. In base alla L. 67/06, infatti, si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone e certamente la riduzione delle ore ha messo il minore in una posizione di svantaggio rispetto ad altri alunni.

Le Sezioni Unite sono giunte a tale decisione dando continuità alla propria giurisprudenza in materia, secondo la quale il PEI obbliga, ai sensi dell’art. 12 della L. 104/92, l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili. Ciò vale anche nella Scuola dell’infanzia, anche se non fa parte della scuola dell’obbligo. La formalizzazione del PEI determina il sorgere dell’obbligo dell’amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato.

Il dirigente scolastico deve perciò attribuire a ciascun alunno disabile il numero di ore di sostegno che corrisponda a quello stabilito nel GLO (GLHO), dal quale non si può discostare.

E’ disponibile in rete un modello di intervento e di segnalazione del mancato rispetto di tali disposizioni, suffragate dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

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Reggio Calabria: servizi sociali destinati alle persone con disabilità, Anffas minaccia azioni legali contro il comune

Fonte www.strettoweb.com – Reggio Calabria: servizi sociali destinati alle persone con disabilità, Anffas minaccia azioni legali contro il comune al fine ottenere l’attivazione del servizio ed il risarcimento del danno, come a suo tempo suggerito dal Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

ANFFAS Onlus Reggio Calabria, Associazione Nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e/o relazionale ed anziani stigmatizza “l’ambiguo comportamento del Comune di Reggio Calabria in tema di accesso ai servizi sociali destinati alle persone con disabilità. In particolare nonostante la delibera comunale di riferimento dichiari di adottare la legge in materia di indicatore della situazione economica equivalente accade che molte famiglie, pervenute presso la sede dei competenti Uffici dei servizi sociali, vengano inviatate verbalmente a depositare l’ISEE ordinario anziché l’SEE ristretto, come è stabilito e deve essere ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, N. 159.

Ciò comporta un illegittimo aggravio di spese a loro carico in sede di compartecipazione ai costi dei servizi erogati; posto che proprio l’Istituto dell’Isee ristretto consente – nella maggior parte dei casi – un regime più favorevole. Infatti esso precede che in caso di richiedenti maggiorenni viene computato il reddito proprio unito a quello dell’eventuale coniuge e degli eventuali figli con esclusione di altri familiari (e quindi in particolare con esclusione degli eventuali genitori conviventi). Inoltre l’ISEE ristretto comporta dei coefficienti di calcolo più benevoli rispetto a quello ordinario.

ANFFAS pur non condividendo l’istituto della compartecipazione considerati la scarsità dei servizi sociali che offre quanto meno invita gli Uffici competenti ad una maggiore attenzione e precisione sul tema. Non si può altresì non rilevare che il giorno 15 ottobre 2019 non ha visto la ripresa del servizio di assistenza educativa nelle scuole dell’obbligo. Ciò nonostante i numerosi proclami di impegno cui l’Amministrazione comunale aveva dato ampia e diffusa pubblicazione.

A questo punto ANFFAS invita i genitori a rivolgersi al suo Ufficio legale per intraprendere le opportune azioni giudiziarie innanzi al TAR di Reggio Calabria al fine ottenere l’attivazione del servizio ed il risarcimento del danno, come a suo tempo suggerito dal Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Si fa presente che molti sono gli allievi con disabilità rimasti privi del servizio scolastico dopo un mese dal suo inizio. Si tratta di una condizione assolutamente riprovevole in uno stato di diritto ed in particolare per un’Amministarzione che dice di mettere i più deboli al centro della sua attenzione”.

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Sostegno scolastico, per la Cassazione le ore non si possono ridurre

Fonte www.superabile.it – Anief commenta la notizia dell’indagine interna annunciata e avviata dal ministro Fioramonti. Con la sentenza n. 25101, la Corte ha ribadito che è illecito fare modifiche una volta che il piano individualizzato dell’alunno disabile è stato stabilito. I “numeri della vergogna”.

Cancellare tutte o parte delle ore settimanali di sostegno agli alunni con disabilità, previste dalla loro programmazione educativa, è un atto illegittimo che crea un danno al giovane in formazione. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25101: i giudici hanno  spiegato che non è possibile fare modifiche una volta che il piano individualizzato dell’alunno disabile è stato stabilito. Pertanto, l’amministrazione scolastica non ha alcun titolo a modificare la quantità di ore assegnate: ogni volta che ciò accade, va in contrasto con il diritto dell’alunno a una pari opportunità scolastica. Il nuovo ministro dell’Istruzione intende dunque verificare le cause di questa situazione, che si somma alla mancata assegnazione di tante supplenze annuali sugli oltre 50 mila posti in deroga e ha annunciato quindi l’avvio di un’indagine interna.
 
In Italia “abbiamo troppe cattedre di sostegno senza insegnanti, troppi insegnanti di sostegno non formati come tali, ma formati su altro – ha detto il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, illustrando le linee programmatiche del suo mandato in Senato – Stiamo cercando, con una indagine interna, di capire come mai non si è arrivati in tempo, all’apertura dell’anno scolastico, nel rispondere alle tante necessità sul sostegno. Ho riattivato l’Osservatorio sull’inclusione, fermo da qualche tempo. Siamo ragionando di aprire i numeri chiusi all’università per formare più persone sul sostegno. Le scuole devono essere inclusive”. Per questo, ha concluso il ministro sul tema, “ho subito ho inserito 5 milioni nella formazione degli insegnanti di sostegno e la formazione del personale in generale. Dobbiamo tendere a scuole inclusive, in tutte le sue formulazioni”.

La cattiva abitudine degli Usr

Per Anief, alle origini del problema ci sarebbe “la brutta abitudine degli Uffici scolastici di assegnare meno ore di quelle indicate nei Pei degli alunni disabili, sulla base della diagnosi funzionale, conseguenza dell’impostazione errata dell’amministrazione centrale sulla determinazione degli organici del personale di sostegno: l’incongruenza è stata evidenziata solo qualche giorno fa dallo stesso Miur – ricorda Anief – attraverso un Focus sui dati della Scuola pubblicato anche sul portale internet ministeriale. Risulta che, nel corrente anno scolastico, dei 150.609 docenti di sostegno, oltre 50 mila vanno ogni anno ‘in deroga’, per via della legge 128 del 2013 che impone un posto su tre da destinare ai precari”.

I numeri della vergogna

Alla Lombardia e alla Sicilia, rispettivamente con 6.875 e 6.602 deroghe, spetta il primato dei posti liberi assegnati al 30 giugno 2020, seguono la Toscana, il Piemonte, il Lazio, l’Emilia Romagna, la Sardegna e il Veneto. Agli insegnanti specializzati nella didattica “speciale” (anche se poi 8 supplenti su 10 sono sprovvisti della specializzazione) spetta il sostegno ai 260 mila alunni con disabilità ufficialmente iscritti. Sono tutti posti che vengono ogni anno per forza assegnati ai precari, peraltro in alto numero coperti ad anno scolastico abbondantemente avviato. Tanto è vero che al termine della prima decade di ottobre, gli alunni disabili sono ancora senza sostegno o se ne vedono accreditare solo una parte di quello che gli spetta. Con le famiglie così indignate che arrivano a ritirare i figli da scuola e ad organizzare proteste eclatanti anche in piazza.

Se la famiglia denuncia, il giudice non dice di no

“Sempre più genitori – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – decidono di rivolgersi al giudice. Con esiti in altissima percentuale positivi. Perché è estremamente raro che un giudice possa dire no all’assegnazione delle ore di sostegno stabilite da un pool di professionisti: se costoro hanno indicato, per tornare alla sentenza della Cassazione, che l’alunno necessita di 22 ore di sostegno a settimana, non è giustificabile in alcun modo assegnarne poi di fatto solo 10. Invece di speculare sulle ore, negando un diritto sacrosanto pur di fare cassa sui mesi estivi, sugli scatti di anzianità e sulla ricostruzione di carriera, perché al Miur non trovano il modo di coprire le cattedre con personale di ruolo, specializzandolo in alto numero e non più come è stato fatto sino ad oggi in quantità risibile? Perché – continua Pacifico – gli enti locali non agiscono con celerità per assicurare dal primo giorno di scuola l’Assistente Educativo Culturale che, lavorando in adempimento dell’art. 13, comma 3, della legge n. 104/92, garantisce l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità? Sono domande che poniamo a chi di dovere da anni. Ben sapendo che per garantire la continuità didattica non si devono negare i trasferimenti, ma semplicemente immettere in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili”.

Sempre più alunni con disabilità

Nell’anno scolastico 1997/98, la presenza di alunni con sostegno era dell’1,40%; dieci anni dopo era già arrivata all’1,95%; nell’anno scolastico 2012/13 al 2,50%; di recente, nel 2017/18, si è raggiunto il 3,10%. I termini numerici sono ancora più evidente: nell’anno scolastico 1997/98, gli iscritti disabili certificati erano poco più di 123 mila; nel 2018 siamo arrivati ad oltre 280 mila; quest’anno si sfioreranno i 300 mila iscritti disabili. Parallelamente, il numero dei docenti di sostegno in organico di diritto è però aumentato leggermente: nel 2007 erano 56.164; nel 2013 67.795; due anni dopo, nel 2015 si è passati a 90.032; poi, però dal 2017 ad oggi l’organico di diritto si è collocato a 100.080 cattedre. Così, abbiamo assistito al boom dei posti in deroga: tra il 2014 e il 2018, si è passati da 28.863 a 65.890. E quest’anno, secondo le proiezioni Anief, si arriverà a 80 mila contratti a tempo determinato con scadenza 30 giugno. Il sindacato rammenta, tra l’altro, che i posti di sostegno da coprire, senza titolare, in realtà sono ancora di più. Perché non si tiene conto di diverse migliaia di cattedre che, proprio a seguito dei ricorsi delle famiglie, come quella di Caltanissetta, ottengono l’assegnazione di ore settimanali così come aveva disposto l’équipe psico-pedagogica a seguito dell’esame approfondito dell’alunno.
 
Anief ricorda, infine, che attraverso l’iniziativa gratuita Anief “Sostegno, non un’ora di meno!”, cresce di anno in anno il numero di alunni disabili che ottengono giustizia assieme alle loro famiglie: chi ha intenzione di ricorrere – anche lo stesso personale scolastico e i dirigenti – per ottenere i docenti o le ore dovute ma non assegnate può scrivere all’indirizzo e-mail sostegno@anief.net. Riceveranno le istruzioni per presentare alla scuola le richieste necessarie.

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Verso il primo Piano nazionale per la non autosufficienza triennale

Fonte www.disabili.com – Una volta ottenuto il sì al Consiglio dei Ministri, partirà  il primo Piano sulla non autosufficienza di durata triennale (2019/2021) con un fondo che per il 2019 ammonta a 573,2 milioni di euro

La scorsa settimana si è svolto un incontro propedeutico tra il mondo dell’associazionismo e il Ministro del Lavoro e Welfare, Nunzia Catalfo, sulla proposta del primo Piano per le non autosufficienze. Il gruppo compone la Rete della protezione e dell’inclusione sociale,  istituita da due anni per un garantire confronto che coinvolga l’esecutivo e gli altri attori interessati, ovvero regioni e comuni, oltre che organizzazioni del terzo settore.    

La riunione, avvenuta in vista del decreto di riparto che distribuirà le risorse fra le regioni, ha visto un sostanziale accordo tra le parti in merito alla definizione di un Piano triennale. Il principale elemento positivo è che si potrà fare una programmazione più lunga, ovvero di tre anni, appunto (rispetto all’anno, come in vigore oggi).
Inoltre, “rispetto al riparto c’è una importante novità – evidenzia Luigi Mazzuto, coordinatore della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni – e cioè che la Regione, per evitare qualsiasi interruzione dei servizi, può chiedere al Ministero il 50% delle risorse anche in attesa del perfezionamento del previsto Piano regionale”. Inoltre “(…) il piano nazionale si attua attraverso piani regionali che tengono conto della programmazione territoriale”.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI NEI LEA – Per il Ministero “Il Piano è anche un’occasione per fare il punto sul Fondo per le Non Autosufficienze FNA, a circa 13 anni dalla sua istituzione, avvenuta con la Legge finanziaria per il 2007. Dalla dotazione iniziale – 100 milioni di euro per l’anno 2007 – il Fondo è via via cresciuto fino a oltre 573 milioni di euro nel 2019, di cui 550 strutturali”. In particolare, la strutturalità delle risorse potrebbe finalmente portare a regime una situazione attualmente molto frammentata, con la possibilità di avviare un percorso volto a “garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti“, che era la filosofia originaria del Fondo”.

ASSEGNO DI CURA AGGIUNTIVO – In merito al Piano, i pareri delle Federazioni di settore sono complessivamente positivi, pur con riserve, in particolare relativamente alla entità delle risorse messe in campo , ritenute ancora insufficienti nonostante l’incremento rispetto all’anno precedente.
La FAND (Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità)  segnala però la significativa rilevanza della previsione di un assegno di cura, aggiuntivo all’indennità di accompagnamento, pari a 400,00 euro mensili, da erogare nelle aree dove mancano i servizi di assistenza alle persone con disabilità grave e gravissima.
“Il piano – dice il Presidente nazionale della FAND, il  prof. Nazaro Pagano – comunque tutela un numero ristretto di disabili non autosufficienti e cioè il 2,7% rispetto ai 2 milioni e 200 mila soggetti non autosufficienti che percepiscono la indennità di accompagnamento”.“E’ necessaria – continua Pagano – una riforma complessiva delle non autosufficienze, che miri a calibrare le prestazioni economiche e non, sulla base delle diversificazioni delle tipologia di disabilità e della loro gravità. In tale contesto assume rilevanza la normativa sul caregiver familiare all’esame del Parlamento”.

RISORSE INSUFFICIENTI – Anche Roberto Speziale, coordinatore della Consulta disabilità e non autosufficienza del Forum del Terzo Settore si esprime in termini analoghi: “La notizia positiva è che la strada fin qui tracciata per il Piano per la non autosufficienza non sarà interrotta (…) Il dato che ancora non ci soddisfa sono le risorse messe a disposizione che riteniamo insufficienti a dare risposte in tutti i territori perché le differenze fra realtà e realtà sono ancora troppo profonde”. “Lo stesso ministero, attraverso il suo direttore del resto – fa notare Speziale – nell’analisi dei dati ha messo in risalto la forte sperequazione territoriale che la spesa sociale fa registrare ed il ritardo accumulato a causa del fatto che solo di recente il fondo è stato stabilizzato è reso strutturale. Non a caso una delle misure più significative è proprio il “buono di servizio” pari a 400 euro riparametrabili in basi ad altri servizi goduti”.
“Proprio per questo – dice Speziale – come Forum, su impulso della consulta, abbiamo richiesto al Presidente del Consiglio di incrementare progressivamente il fondo almeno a 5 miliardi, anche attraverso una ricomposizione della spesa, per ampliare la platea dei destinatari, che attualmente si stima in circa 120.000 persone tra gravi e gravissimi, e per poter avviare una concreta definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni”

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DDL 1461: ecco cosa prevede il nuovo disegno di legge sui caregiver familiari depositato in Senato

Fonte www.disabili.com – Sono 11 gli articoli del DDL 1461 che introduce nomina da parete dell’assistito, contributi figurativi, detrazioni e riconoscimento di crediti formativi

I caregiver familiari aspettano da tempo che si arrivi alla definizione di una legge che riconosca il loro lavoro e lo tuteli. Da un punto di vista delle norme e delle leggi in vigore, ricordiamo che attualmente gli unici riferimenti al caregiver  familiare e al suo lavoro si trovano nella Legge 27 dicembre, n.205 (la legge di bilancio per il 2018):
–          All’art. 1, comma 255 ne troviamo una definizione e riconoscimento
–          All’art. 1, comma 254 troviamo l’istituzione del Fondo per il sostegno e del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 20milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2029, 2020, poi portato a 25 dalla legge di bilancio 2019. 

A parte questo, siamo ancora fermi alle proposte di legge accorpate e presentate in Senato in questi ultimi anni. Ora qualcosa potrebbe sbloccarsi: è stato infatti depositato ad agosto scorso in Senato, per essere preso in esame in commissione, il disegno di legge 1461, a prima firma Nocerino. Il DDL prende le basi delle proposte già presentate in Senato, ampliandole e introducendo alcuni elementi, come la nomina, i contributi figurativi, le agevolazioni: vediamo articolo per articolo questo disegno di legge, e i commenti al riguardo.

ART. 1- RICONOSCIMENTO DEL CAREGIVER
All’articolo 1, si ribadisce il valore sociale ed economico del’attività di cura svolta da parte del caregiver familiare.

ART. 2. – DEFINIZIONE DI CAREGIVER
L’articolo modifica l’art. 2 della legge 205/2017 specificando, in particolare, che l’attività deve essere svolta a titolo gratuito:
“Si definisce caregiver familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76,di un familiare o di un affine entro il se-condo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 feb-braio 1992, n.104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche cro-niche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18”

ART. 3 – RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA A UN SOLO FAMILIARE
L’articolo 3 precisa che la qualifica di caregiver familiare può essere assunta da un solo familiare dell’assistito. Inoltre, il riconoscimento della figura di un caregiver familiare preclude agli altri familiari lavoratori (ad eccezione dei genitori) di godere, in relazione al medesimo familiare assistito, delle agevolazioni previste dall’articolo 33 della legge 104 del 1992.

ART. 4 – DOCUMENTI E NOMINA DEL CAREGIVER
Vengono elencati i documenti necessari per poter accedere ai benefici previsti dalla legge:
1. Atto di nomina del caregiver familiare, sottoscritta dallo stesso assistito (anche attraverso videoregistrazione o altro dispositivo)
2. Estremi del verbale di riconoscimento di handicap grave, ai sensi della Legge 104792, art. 3, comma 3 o del verbale di riconoscimento di invalidità dell’assistito ai sensi della Legge 18/90.
3. autocertificazione di residenza in un comune italiano
4. copia del permesso di soggiorno, in caso di cittadini extra UE

Al comma 2, l’articolo 4 stabilisce che è l’assistito a nominare il caregiver. Tale nomina può essere revocata, da parte dell’assistito, in qualsiasi momento.
La nomina,inoltre, cessa dallo stato giuridico e dalla funzione anche nei casi di decesso dell’assistito o qualora l’assistito non abbia più i riconoscimenti richiesti di stato di gravità o invalidità (in quest’ultimo caso, salvo i casi in cui sia affetto da patologie oncologiche).

ARTICOLO 5 – TUTELA PREVIDENZIALE
Il DDL prevede che al caregiver familiare (non lavoratore) vengano riconosciuti, fino ad un massimo di tre anni, i contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico. Tali contributi possono aggiungersi a quelli eventualmente già versati precedentemente dal caregiver per altre attività lavorative.
Il riconoscimento dei contributi figurativi a carico dello Stato avviene previa dichiarazione delle ore di assistenza, da presentare all’INPS ogni trimestre.

ARTICOLO 6 – ADEGUAMENTO LEA E LEP
Al fine di sostenere le attività e la figura dei caregiver familiari, si prevede di definire i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) da garantire al caregiver nel campo sociale, tra cui: servizi ed interventi di sollievo ed emergenza o programmati erogati attraverso enti territoriali, ASL, mediante operatori socio-sanitari o socio-assistenziali; consulenze per l’adattamento domestico; formazione e informazione sulle competenze; supporto psicologico; percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie per ridurre i tempi di attesa sia per l’assistito che per il caregiver; rilascio di tessera di riconoscimento per avere priorità nel disbrigo di pratiche amministrative, etc.
Con lo stesso obiettivo, si propone di inserire nei LEA nuovi servizi e prestazioni per i caregiver e gli assistiti, in particolare la domiciliarizzazione di visite e prestazioni specialistiche, permettendo al caregiver di sottoporsi a visite ed esami nel proprio domicilio.

ARTICOLO 7 – CONCILIAZIONE TRA ASSISTENZA E LAVORO
Per i caregiver familiari lavoratori, si prevedono degli interventi per favorire la conciliazione tra le attività lavorative e di assistenza. Nel concreto, l’articolo prevede il diritto, per il caregiver lavoratore, di rimodulare l’orario di lavoro compatibilmente con l’attività di assistenza e il diritto prioritario di scelta della sede di lavoro tra quelle disponibili più vicine alla casa dell’assistito.

ARTICOLO 8 – RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE
L’articolo prevede che l’esperienza maturata in qualità di caregiver possa essere riconosciuta, anche ai fini di un successivo accesso o reinserimento lavorativo, con una formalizzazione e certificazione, o come credito formativo per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario o figure simili.

ARTICOLO 9 – DETRAZIONI DEL 50%
L’articolo introduce detrazioni fiscali del 50% riservate ai caregiver familiari sui una spesa massima di 10.000 euro annui per attività di cura e assistenza.

ARTICOLO 10 – RELZIONE ANNUALE
Si dispone che ogni anno, entro il 31 dicembre, venga presentata una relazione sullo stato di attuazione della legge.

ARTICOLO 11 – COPERTURA FINANZIARIA
L’ultimo articolo chiude con la copertura finanziaria, a valere sul Fondo istituito dalla Legge 205/2017.

 
“QUESTO DDL E’ UNO SCHIAFFO IN FACCIA” – Per i diretti interessati, sono tanti i punti deboli di questo testo, che alcune mamme caregiver non esitano a definire “uno schiaffo in pieno viso”, dopo anni di attese. Sara Bonanno, mamma caregiver di Simone, ragazzo con disabilità gravissima, a mette in luce le maggiori lacune: in particolare l’articolo 3, che  riconosce solo tre anni di contributi figurativi a fronte magari di 20 o 30 anni di lavoro senza soluzione di continuità. Parla di occasione persa anche per l’articolo 6, Bonanno, che sottolinea come la domiciliarizzazione delle visite avrebbe un senso se inserita in un contesto di vigilanza sanitaria, che richiederebbe un riconoscimento delle patologie professionalmente acquisite.  Diversi altri sono, poi, i punti sui quali la Bonanno  altre caregiver, tra cui Elena Improta, sono fortemente critiche: da questa contestazione è nata anche la campagna non violenta di dissenso e richiesta di audizione in Senato, chiamata #Ddlcaregiverunoschiaffoinfaccia.

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REGOLAMENTO POLITICHE SOCIALI: ANCORA UNA VOLTA NULLA DI FATTO! I PIU’ DEBOLI POSSONO ASPETTARE….

Fonte  Forum terzo settore Calabria – Non è una novità che in Calabria attendiamo ormai da quasi 20 anni il regolamento attuativo di una legge, la 328 del 2000, che nel resto del Paese è già storia.

Ma ora la situazione sta assumendo le fattezze di una vera e propria farsa. Dopo che nel novembre del 2017 la situazione sembrava finalmente risolta con l’approvazione della DGR 449, siamo ricaduti nell’incertezza a seguito dell’annullamento della delibera da parte del TAR. Sono state quindi costituite le Consulte del Terzo Settore e delle Autonomie Locali e si è riformulato il regolamento sul quale è stato dato parere positivo all’unanimità da parte delle stesse Consulte. Il documento è quindi stato approvato dalla Giunta ed inviato alla Terza Commissione del Consiglio Regionale per il parere obbligatorio ma non vincolante.

Ed è qui che si è bloccato per l’ennesima volta l’iter procedurale.

Dopo ben tre sedute, di cui una sospesa perché è mancato il numero legale, ed altrettanti rinvii, ad oggi il regolamento è impantanato e non è dato sapere quando finalmente potrà uscirne.

Ed intanto il tempo passa ed il rischio di un altro fallimento è ogni giorno più cogente.

Nel frattempo le organizzazioni del terzo settore che aspettavano finalmente rette adeguate e regole certe, si trovano in serissima difficoltà, e chi già si è adeguato ai nuovi requisiti al momento della pubblicazione della DGR 449 è certo di dover chiudere i servizi, con tutto ciò che ne consegue per le persone accolte e per i dipendenti che vi lavorano.

La situazione è quindi drammatica, e non c’è più tempo.

Per questo motivo è necessario convocare una conferenza stampa per illustrare a tutti i cittadini calabresi la gravità della situazione ed il rischio enorme che corrono i servizi.

La Conferenza Stampa si terrà a Reggio Calabria, presso il Palazzo del Consiglio Regionale, Sala Giuditta Levato, alle ore 11,30.

Interverranno il Portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore Giovanni Pensabene, il Presidente della Consulta delle Autonomie Locali e sindaco di Trebisacce Franco Mundo, il componente della Consulta del Terzo Settore e Aris Regionale Luciano Squillaci, oltre ad altri rappresentanti del mondo del Terzo Settore calabrese.